IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la domanda della sig.ra Ivana Kacvinska, cittadina  italiana,
diretta ad ottenere  il  riconoscimento  del  Certificato  di  scuola
secondaria professionale indirizzo parrucchiere e «Atto professionale
del mestiere di parrucchiera», conseguito  presso  Stredne'  Odborne'
Učilište Služieb v Prešov - Scuola  secondaria  professionale  per  i
servizi a Prešov (Slovacchia) della durata di 3 anni con 2 di pratica
presso  un'azienda  del  settore  per  la  licenza   commerciale   da
acconciatore, per  l'esercizio  dell'attivita'  di  acconciatore,  ai
sensi della  legge  17  agosto  2005,  n.  174,  recante  «Disciplina
dell'attivita' di acconciatore» e del decreto  legislativo  26  marzo
2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa
ai servizi del mercato interno»; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del  giorno  19
maggio 2011, che ha ritenuto il  titolo  dell'interessata  idoneo  ed
attinente all'esercizio dell'attivita' di acconciatore  di  cui  alla
legge n.  174/2005  e  del  decreto  legislativo  n.  59/2010,  senza
necessita' di applicare alcuna misura compensativa, in  virtu'  della
completezza della formazione professionale documentata; 
  Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di
categoria CNA-Benessere e Confartigianato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Alla sig.ra Ivana Kacvinska,  cittadina  italiana,  nata  a  Presov
(Slovacchia) in data 11 gennaio 1978, e' riconosciuto  il  titolo  di
studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento  in
Italia dell'attivita'  di  acconciatore,  ai  sensi  della  legge  n.
174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010,  senza  l'applicazione
di  alcuna  misura  compensativa  in  virtu'  della  specificita'   e
completezza della formazione professionale documentata. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana ai  sensi  dell'art.  16,  comma  6  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 1° giugno 2011 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio