IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222, dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta municipale di Lipari (ME) del 18 gennaio 2011, n. 04; Vista la nota dell'ufficio territoriale del Governo di Messina n. 7337/11/13.12/GAB. del 2 marzo 2011; Visto il parere favorevole espresso dalla regione Siciliana comunicato con nota della presidenza n. 19007, del 26 aprile 2011; Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1 Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso, secondo il seguente calendario: dal 18 giugno 2011 al 31 ottobre 2011 divieto per le isole di Panarea e Stromboli; dal 1° luglio 2011 al 31 ottobre 2011 divieto per l'isola di Alicudi; dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2011 divieto per le isole di Lipari, Vulcano e Filicudi.