IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura; 
  Vista la circolare n. 5222, dell'8 settembre  1999,  con  la  quale
sono  state  dettate  le  istruzioni  relative  all'applicazione  del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
  Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e  i  comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento  turistico,  l'afflusso  e  la  circolazione   di   veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; 
  Vista la delibera della giunta municipale di  Lipari  (ME)  del  18
gennaio 2011, n. 04; 
  Vista la nota dell'ufficio territoriale del Governo di  Messina  n.
7337/11/13.12/GAB. del 2 marzo 2011; 
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dalla  regione   Siciliana
comunicato con nota della presidenza n. 19007, del 26 aprile 2011; 
  Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare  i  richiesti
provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le  ragioni
espresse nei succitati atti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di
Lipari, di veicoli a motore appartenenti a  persone  non  stabilmente
residenti  nelle  isole  del  comune  stesso,  secondo  il   seguente
calendario: 
    dal 18 giugno 2011 al 31 ottobre 2011 divieto  per  le  isole  di
Panarea e Stromboli; 
    dal 1° luglio 2011 al 31 ottobre  2011  divieto  per  l'isola  di
Alicudi; 
    dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2011 divieto per le  isole  di
Lipari, Vulcano e Filicudi.