IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura; 
  Vista la circolare n. 5222 dell' 8 settembre  1999,  con  la  quale
sono  state  dettate  le  istruzioni  relative  all'applicazione  del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
  Considerato  che,  ai  sensi  del  predetto  articolo,  compete  al
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le regioni e i
comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di  piu'  intenso
movimento  turistico,  l'afflusso  e  la  circolazione   di   veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; 
  Vista la delibera della Giunta Municipale di Ponza (Latina) in data
4 marzo 2011, n. 15; 
  Vista la nota prot. n. 7723/11/Gab del 3 maggio 2011 con  la  quale
la prefettura di Latina esprime il proprio nulla osta; 
  Vista la nota prot. n. 2195 del 19 aprile 2011,  con  la  quale  si
sollecitava  la  Regione  Lazio -  Direzione  Regionale   Trasporti -
all'emissione del parere di competenza; 
  Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare  i  richiesti
provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le  ragioni
espresse nei succitati atti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Divieto 
 
  Dal 18 giugno 2011 al 30 settembre 2011 e' vietato l'afflusso e  la
circolazione  sull'isola  di  Ponza  degli  autocaravan   e   caravan
appartenenti e/o condotti da persone residenti e  non  residenti  nel
comune.