IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell' 8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che, ai sensi del predetto articolo, compete al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della Giunta Municipale di Ponza (Latina) in data 4 marzo 2011, n. 15; Vista la nota prot. n. 7723/11/Gab del 3 maggio 2011 con la quale la prefettura di Latina esprime il proprio nulla osta; Vista la nota prot. n. 2195 del 19 aprile 2011, con la quale si sollecitava la Regione Lazio - Direzione Regionale Trasporti - all'emissione del parere di competenza; Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1 Divieto Dal 18 giugno 2011 al 30 settembre 2011 e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza degli autocaravan e caravan appartenenti e/o condotti da persone residenti e non residenti nel comune.