IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Vista  la  Direttiva  2009/48/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; 
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54,  di  attuazione
della Direttiva 2009/48/CE, ed in particolare l'art. 34, comma 2, che
prevede  il  rilascio  di  autorizzazione  provvisoria   a   svolgere
attivita' di valutazione della conformita' alla Direttiva  2009/48/CE
previo accertamento dei requisiti di cui  all'art.  21  del  medesimo
decreto legislativo per gli organismi gia' titolari di autorizzazione
ai sensi del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313; 
  Vista l'istanza del  21  ottobre 2010,  con  la  quale  l'Organismo
Istituto  M.  Masini  S.r.l.,  gia'  notificato  per   la   direttiva
88/378/CEE,  ha  chiesto  di  essere  autorizzato  ad  effettuare  la
valutazione di conformita' dei giocattoli ai  sensi  della  Direttiva
2009/48/CE; 
  Acquisite  le  integrazioni   documentali   relative   ai   compiti
dell'organismo definiti dalla nuova  direttiva  e  fermi  restando  i
requisiti  gia'  accertati  in  sede  di  rilascio  della  precedente
autorizzazione; 
  Considerato  che  il  richiedente  possiede  i  requisiti  previsti
dall'art.  21  del  decreto  legislativo  attuativo  della  direttiva
2009/48/CE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'Organismo notificato Istituto M. Masini S.r.l.,  con  sede  in
Via Moscova, 11, 20017 Rho (Milano), e' autorizzato ad effettuare  la
valutazione di conformita' della sicurezza giocattoli ai sensi  della
direttiva 2009/48/CE. 
  2. La valutazione e'  effettuata  conformemente  alle  disposizioni
contenute negli articoli 16 e 17 del decreto  legislativo  11  aprile
2011, n.  54  e  secondo  le  procedure  di  cui  ai  moduli  B  e  C
dell'allegato  II  della  Decisione  n.  768/2008/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio. 
  3. L'autorizzazione ha validita'  provvisoria  fino  al  12  maggio
2012.  Entro  tale  data  l'organismo  e'  tenuto  a  presentare   il
certificato di accreditamento rilasciato dall'Organismo nazionale  di
accreditamento  -  ACCREDIA  -   ai   fini   dell'ottenimento   della
autorizzazione definitiva.