IL RETTORE 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989,  n.  168,  istitutiva  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica,  ed  in
particolare l'art.  6  (Autonomia  delle  universita')  e  l'art.  16
(Universita'); 
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi della Tuscia, emanato
con decreto rettorale n. 8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge
9 maggio 1989, n. 168,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - serie generale - n. 188 del 12  agosto  1996  e
successive modificazioni ed integrazioni  disposte,  da  ultimo,  con
decreto rettorale n. 49/09 del 21 gennaio  2009  (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n.  20  del  26  gennaio
2009), ed in particolare l'art. 1, comma 3, in materia  di  revisione
statutaria; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 «Riordinamento della docenza universitaria,  relativa  fascia  di
formazione, nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»; 
  Vista la legge 15 maggio  1997,  n.  127  «Misure  urgenti  per  lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo» ed in particolare l'art. 17; 
  Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 «Disposizioni in materia  di
universita' e di ricerca scientifica e tecnologica»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 «Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
  Vista la legge 4 aprile 2002, n.  56  «Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge  7  febbraio  2002,  n.  8,  recante
proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci,
formazione sanitaria, ordinamenti  didattici  universitari  e  organi
amministrativi della Croce Rossa»; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visto l'art.  1-ter  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,
convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 «Programmazione triennale
e valutazione delle universita'»; 
  Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2010, n.  17  «Requisiti
necessari dei corsi di studio» con il quale sono  stati  stabiliti  i
nuovi requisiti necessari per  l'attivazione  annuale  dei  corsi  di
studio universitari nelle classi di cui ai decreti  ministeriali  del
16 marzo 2007; 
  Vista la legge 30 dicembre  2010,  n.  240  «Norme  in  materia  di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario», ed in particolare  l'art.  2
(comma 2, lettera a) ed e), comma 4 e comma 5) e l'art. 10; 
  Visto il decreto rettorale n. 210/11 del 7 marzo 2011 con il  quale
ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n.  240,
e' stato istituito l'organo con il compito di predisporre lo  statuto
di Ateneo contenente le modifiche statutarie in materia di  organi  e
articolazione interna dell'Universita' di cui ai commi 1  e  2  dello
stesso art. 2 della legge n. 240/2010; 
  Visto  il  regolamento  generale  di  Ateneo  emanato  con  decreto
rettorale n. 1373/2000 del  26  ottobre  2000,  come  modificato  con
decreto  rettorale  n.  1116/2010  del  30  novembre  2010,   ed   in
particolare l'art. 12 (Dipartimenti); 
  Viste  le  delibere  del  senato  accademico  e  del  consiglio  di
amministrazione   nonche'   le   note   rettorali   in   materia   di
razionalizzazione e  semplificazione  organizzativa  delle  strutture
dipartimentali, interdipartimentali e di servizio (senato accademico:
26 marzo 2010, 28 maggio 2010, 20 luglio 2010, 28 settembre 2010 e 22
marzo 2010; consiglio di amministrazione: del 22  febbraio  2010,  14
aprile 2010, 31 maggio 2010, 23 luglio 2010,  30  settembre  2010,  4
novembre 2010, 20 dicembre 2010 e 22 febbraio  2011;  note  rettorali
prot. 225 del 23 giugno 2010, prot. n. 322  del  17  settembre  2010,
prot. n. 83 del 9 marzo 2011); 
  Considerato che, a conclusione del processo di razionalizzazione  e
semplificazione  organizzativa  delle  strutture  dipartimentali  (19
dipartimenti) di  cui  alle  citate  deliberazioni  degli  organi  di
governo, risultano istituiti a  norma  dell'art.  12  del  RGA  sette
dipartimenti    relativi    alle    aree     umanistico-sociale     e
scientifico-tecnologica: 
  dipartimento di istituzioni linguistico-letterarie, comunicazionali
e storico-giuridiche  dell'Europa  (DISTU)  -  decreto  rettorale  n.
896/10 del 30 settembre 2010; 
  dipartimento di scienze  umanistiche,  della  comunicazione  e  del
turismo (DISUCOM) - decreto rettorale n. 999/10 del 29 ottobre 2010; 
  dipartimento di scienze  dei  beni  culturali  (DISBEC)  -  decreto
rettorale n. 998/10 del 29 ottobre 2010; 
  dipartimento di economia e impresa (DEIM) -  decreto  rettorale  n.
1000/10 del 29 ottobre 2010; 
  dipartimento di scienze ecologiche e  biologiche  (DEB)  -  decreto
rettorale n. 333/11 del 18 aprile 2011; 
  dipartimento   per   la   innovazione   nei   sistemi    biologici,
agroalimentari e forestali (DIBAF) - decreto rettorale n. 350/11  del
22 aprile 2011; 
  dipartimento di scienze e tecnologie per l'agricoltura, le foreste,
la natura e l'energia (DAFNE) - decreto rettorale n.  351/11  del  22
aprile 2011; 
  Considerato che l'Ateneo, in presenza di  un  organico  di  docenti
(inclusi i ricercatori a t.d.)  inferiore  alle  cinquecento  unita',
puo'  darsi  un'articolazione  organizzativa   interna   semplificata
mediante la deroga prevista dall'art. 2, comma 2,  lettera  e)  della
legge n. 240/2010; 
  Vista la delibera del  18  aprile  2011  con  la  quale  il  senato
accademico, su proposta del rettore, ha convenuto sulla necessita' di
procedere quanto prima al trasferimento delle  competenze  didattiche
dalle facolta' ai dipartimenti mediante l'adozione di uno stralcio di
modifica statutaria  che  anticipasse  il  passaggio  delle  funzioni
didattiche ai  dipartimenti  stessi  rispetto  al  completamento  del
processo di revisione statutaria, in attuazione  di  quanto  previsto
dall'art. 2, commi 5 e 6 della legge n. 240/2010; 
  Vista  la  nota  del  4  maggio  2011  con  la  quale  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  ha  dichiarato
«Qualora alcuni atenei intendano  anticipare  sin  da  subito,  sotto
forma  di  modifica  parziale  allo  statuto  vigente,  alcune  norme
organizzative  ritenute  di  particolare  urgenza,  il  Ministero  si
impegna a  valutarle  ed  eventualmente  a  vararle  con  l'opportuna
rapidita'»; 
  Vista la delibera  del  5  maggio  2011  con  la  quale  il  senato
accademico, ad ulteriore conferma della  intenzione  di  definire  al
piu' presto il pieno  passaggio  delle  funzioni  dalle  facolta'  ai
dipartimenti,   ha   deliberato   i   criteri   generali   ai    fini
dell'incardinamento dei corsi di studio ai dipartimenti  riservandosi
di deliberare gli  incardinamenti  stessi  sulla  base  dei  progetti
formativi che saranno definiti dai dipartimenti entro  il  15  giugno
2011; 
  Tenuto  conto  dell'esigenza  di  procedere  quanto  prima  a   una
complessiva razionalizzazione dell'offerta formativa in linea  con  i
requisiti necessari previsti dal decreto ministeriale  n.  17/2010  e
che secondo la normativa statutaria vigente sono ancora competenti in
materia le facolta'; 
  Tenuto conto del processo in  atto  presso  gli  organi  di  Ateneo
finalizzato all'approvazione dell'offerta formativa  A.A.  2011/2012,
processo che si concludera' entro il termine fissato dal Mi.U.R.  del
15 giugno 2011; 
  Tenuto conto che l'entrata in vigore dello  statuto  contenente  le
modifiche di cui all'art. 2, comma 1 della legge n. 240/2010 comporta
il contestuale venir meno delle facolta' e il  passaggio  conseguente
di  tutte  le  funzioni  da  esse  esercitate,  ivi  comprese  quelle
didattiche, in esclusiva ai dipartimenti; 
  Tenuto conto dei tempi necessari  per  la  conclusione  dell'intero
processo di modifica statutaria, in  attuazione  di  quanto  previsto
dall'art. 2, commi 5 e 6 della legge n. 240/2010; 
  Rilevata pertanto la necessita' di  attribuire  sin  da  subito  le
funzioni  didattiche  ai  dipartimenti  cosi'  da  garantire  che  le
decisioni riguardanti la  gestione  dei  corsi  di  studio  dell'A.A.
2011-2012 e quelle inerenti la  programmazione  dei  nuovi  corsi  di
studio  a   valere   sull'offerta   formativa   dell'A.A.   2012/2013
costituiscano  prerogativa  delle  stesse  strutture  didattiche,   i
dipartimenti, che dovranno poi provvedere  alla  gestione  dei  corsi
medesimi in base alle norme del nuovo statuto; 
  Rilevato altresi' l'approssimarsi delle scadenze  previste  per  le
immatricolazioni per l'A.A. 2011/2012 e per  i  relativi  adempimenti
preliminari ad esse; 
  Considerata pertanto la necessita'  di  evitare  che  il  passaggio
delle  funzioni  didattiche  dalle  facolta'  ai  dipartimenti  possa
pregiudicare la fase  delicata  delle  immatricolazioni  e,  piu'  in
generale, determinare incertezza negli studenti  circa  le  strutture
alle quali far riferimento per la scelta del corso di studio; 
  Considerata pertanto la priorita', sempre nel  superiore  interesse
degli studenti, di garantire quanto prima, dato  il  gia'  menzionato
approssimarsi dei termini per le iscrizioni  all'A.A.  2011/2012,  un
quadro di riferimento chiaro  e  precisamente  definito  dell'offerta
formativa  entro  i   limiti   delle   competenze   delle   strutture
dipartimentali  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,  della  legge  n.
240/2010; 
  Considerato, d'altro canto, che l'art. 10 della legge  n.  240/2010
al comma 6 prevede l'abrogazione dell'art. 3 della legge  16  gennaio
2006, n. 18, sul procedimento disciplinare nei confronti di docenti e
ricercatori,  sulla  procedura  e  composizione   del   collegio   di
disciplina del CUN, e al comma 1 dispone l'istituzione di collegi  di
disciplina presso le universita' secondo le modalita' stabilite dallo
statuto; 
  Rilevata la conseguente necessita' di  organizzare  tempestivamente
l'esercizio della funzione disciplinare presso  l'Ateneo,  attraverso
l'istituzione del collegio di disciplina di  cui  all'art.  10  della
legge n. 240/2010,  al  fine  di  normare  con  urgenza  la  funzione
disciplinare gia' prevista in seno al CUN ed ora  vacante  a  seguito
della predetta abrogazione dell'art. 3 della legge n. 18/2006; 
  Visto l'art. 2, comma 4, della legge n. 240/2010 con  il  quale  si
dispone che le universita'  che  ne  fossero  prive  sono  tenute  ad
adottare entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge un codice etico le cui norme siano volte ad evitare  ogni
forma di discriminazione e di abuso nonche'  a  regolare  i  casi  di
conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale; 
  Rilevata  pertanto  la  necessita'  e  l'urgenza,  dati   i   tempi
prescritti dalla citata norma, di  prevedere  l'adozione  del  codice
etico dell'ateneo mediante apposito articolo nello  statuto  in  modo
anche da assicurare il rispetto  delle  relative  disposizioni  nelle
prossime procedure concorsuali, come prescritto dalla legge; 
  Considerato che la revisione  dello  statuto  di  Ateneo,  a  norma
dell'art. 2, comma 5  della  legge  n.  240/2010,  spetta  al  senato
accademico, sulla base della proposta dell'organo statutario e previo
parere del consiglio di amministrazione; 
  Viste  le  risultanze  dei  lavori  finora  svolti  dall'organo  di
revisione statutaria ex art. 2, comma 5, della legge n.  240/2010  ed
in  particolare  la  delibera  del  16  maggio  2011  in  materia  di
disciplina dei dipartimenti (articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34,
35) di  cui  all'art.  2,  comma  2,  della  legge  n.  240/2010,  la
previsione del collegio di disciplina di cui all'art. 10 della  legge
n. 240/2010 e del codice etico di cui  all'art.  2,  comma  4,  della
legge n. 240/2010; 
  Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione  in  data
17 maggio 2011 in merito alle suddette modifiche del vigente statuto; 
  Rilevata, per tutto quanto sopra esposto, la necessita' e l'urgenza
di anticipare, rispetto ai tempi previsti per  il  completamento  del
processo che riguarda l'intera modifica statutaria in  attuazione  di
quanto previsto dall'art. 2, commi 5 e 6  della  legge  n.  240/2010,
l'adozione di alcune disposizioni organizzative statutarie in materia
di funzioni dipartimentali, collegio di disciplina  e  codice  etico,
modificando il vigente statuto secondo quanto previsto nella nota  di
indirizzo del Ministro del 4 maggio 2011; 
  Vista la delibera del 23 maggio 2011 del senato accademico relativa
alla  revisione  dello  statuto  in   materia   di   disciplina   dei
dipartimenti, collegio di disciplina e codice etico (articoli 25, 26,
27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 15-bis e 15-ter); 
  Vista la nota rettorale prot. n. 4357 del 24 maggio  2011  relativa
alla   trasmissione   della   predetta    delibera    al    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'esercizio del
controllo di  legittimita'  e  di  merito  previsto  dalla  normativa
vigente; 
  Preso atto che la citata comunicazione e' stata acquisita agli atti
della Ministero, Direzione generale per l'universita', lo studente  e
il diritto allo studio universitario in data 24 maggio 2011; 
  Vista la nota rettorale prot. n. 4626 del 7 giugno 2011; 
  Considerato che la  competente  Direzione  generale  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con nota  n.  3009
dell'8 giugno 2011 ha formulato alcune osservazioni  in  merito  alla
suddetta modifica statutaria; 
  Vista la proposta di adeguamento degli articoli  15-bis,  (Collegio
di disciplina), 15-ter (Codice etico), 25 (Dipartimenti), 34  (Organi
di dipartimento)  e  35  (Requisiti  quantitativi  per  le  strutture
dipartimentali)  ai   fini   del   recepimento   delle   osservazioni
ministeriali di cui alla citata  nota  n.  3009  dell'8  giugno  2011
formulata nella seduta dell'8 giugno  2011  dall'organo  nominato  ai
sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010 per la  revisione
dello statuto; 
  Visto   il   parere   favorevole   espresso   dal   consiglio    di
amministrazione  nella  seduta  dell'8  giugno  2011  in  merito   al
recepimento delle  suddette  osservazioni  ministeriali  nei  termini
proposti dall'organo nella seduta dell'8 giugno 2011; 
  Vista la delibera del  13  giugno  2011  con  la  quale  il  senato
accademico, su conforme proposta dell'organo di cui all'art. 2, comma
5 della legge n. 240/2010 e previo parere favorevole del consiglio di
amministrazione, ha deliberato di  recepire  le  citate  osservazioni
ministeriali formulate con nota n. 3009 dell'8 giugno  2011  mediante
l'adeguamento degli articoli 15-bis, (Collegio di disciplina), 15-ter
(Codice etico), 25 (Dipartimenti), 34 (Organi di dipartimento)  e  35
(Requisiti quantitativi per le strutture dipartimentali); 
  Ritenuto, pertanto, di poter procedere al perfezionamento dell'iter
amministrativo previsto per  apportare  modifiche  allo  statuto  con
l'emanazione di apposito decreto rettorale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli studi della Tuscia,  emanato  con
decreto rettorale n. 8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della  legge  9
maggio 1989,  n.  168,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - serie generale - n. 188 del 12  agosto  1996  e
successive modificazioni  ed  integrazioni,  e'  modificato  come  di
seguito indicato: 
  «Art.  15-bis  (Collegio  di  disciplina).  -  1.  Il  collegio  di
disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito  dei  procedimenti
disciplinari promossi nei confronti dei professori e  ricercatori  ed
esprime in merito parere conclusivo. 
  2.  Il  collegio  e'  nominato  dal  rettore,  sentito  il   senato
accademico, ed e' composto da due professori ordinari, due professori
associati  e  due  ricercatori  a  tempo  indeterminato   nei   ruoli
dell'Ateneo, tutti in regime di tempo pieno e con  un'anzianita'  nel
ruolo di  almeno  cinque  anni.  Il  collegio  e'  presieduto  da  un
professore ordinario scelto dal rettore tra i professori  dell'Ateneo
o di altri atenei italiani. 
  3.  I  componenti  del  collegio  restano  in  carica  per  3  anni
consecutivi con mandato rinnovabile per una sola volta. 
  4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per
ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una  sanzione  piu'
grave della censura, tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico
delle leggi sull'istruzione superiore di  cui  al  regio  decreto  31
agosto  1933,  n.  1592,  entro  trenta  giorni  dal  momento   della
conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio  di  disciplina,
formulando motivata proposta. 
  5. Il collegio di disciplina si esprime entro trenta  giorni  dalla
proposta, con parere vincolante,  udito  il  rettore  ovvero  un  suo
delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione
disciplinare, eventualmente assistiti da un difensore di fiducia.  Il
parere del collegio, formulato sia in relazione  alla  rilevanza  dei
fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da
irrogare,  e'  trasmesso  al   consiglio   di   amministrazione   per
l'assunzione  delle  conseguenti  deliberazioni.  Il  collegio  opera
secondo  il  principio  del  giudizio  fra  pari,  nel  rispetto  del
contraddittorio,   nella   composizione    limitata    alla    fascia
corrispondente e superiore rispetto a quella del  docente  sottoposto
ad azione disciplinare. 
  6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio  di
amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, provvede  ad
infliggere la sanzione o a disporre l'archiviazione del procedimento,
conformemente  al  parere  vincolante  espresso   dal   collegio   di
disciplina. 
  7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al  comma  5
non intervenga nel  termine  di  centottanta  giorni  dalla  data  di
trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione.  Il  termine
e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero
del consiglio di amministrazione nel caso in cui ne sia  impedito  il
regolare  funzionamento  per   il   contestuale   svolgimento   delle
necessarie operazioni di formazione dei predetti organi.  Il  termine
e', altresi', sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non
eccedente sessanta giorni per ciascuna sospensione, ove  il  collegio
ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti istruttori.  Il
rettore e'  tenuto  a  dare  esecuzione  alle  richieste  istruttorie
avanzate dal collegio. 
  8. La partecipazione al collegio di  disciplina  non  da'  luogo  a
corresponsione  di  compensi,  emolumenti,  indennita'   o   rimborsi
spese.». 
  «Art. 15-ter (Codice etico). - 1. L'Universita' degli  studi  della
Tuscia  adotta  il  codice  etico.  Il  codice  determina  i   valori
fondamentali e le regole  di  condotta  nell'ambito  della  comunita'
universitaria dei docenti,  del  personale  tecnico-amministrativo  e
degli studenti, promuove il riconoscimento ed il rispetto dei diritti
individuali, nonche' l'accettazione di doveri e  responsabilita'  nei
confronti dell'istituzione di appartenenza. 
  2. Il codice etico, approvato dal senato accademico ed emanato  con
decreto rettorale, contiene norme volte ad evitare qualsiasi forma di
discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di
interessi  o  di  proprieta'  intellettuale;  il  codice   individua,
altresi', le sanzioni per le violazioni delle suddette norme. 
  3. Sulle violazioni del  codice,  qualora  non  ricadano  sotto  la
competenza del collegio di disciplina, decide il senato accademico su
proposta del rettore. 
  4. Nel caso in cui  la  violazione  del  codice  integri  anche  un
illecito disciplinare, la  relativa  competenza  spetta  agli  organi
deputati ai procedimenti disciplinari.». 
  «Art. 25 (Dipartimenti). - 1. I dipartimenti  sono  titolari  delle
funzioni finalizzate  allo  svolgimento  della  ricerca  scientifica,
delle attivita'  didattiche  e  formative,  delle  attivita'  rivolte
all'esterno correlate ed accessorie.  I  dipartimenti  sono  altresi'
titolari delle altre funzioni di cui alla  lettera  c)  dell'art.  2,
comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La deliberazione  sulla
loro istituzione e' di competenza del consiglio  di  amministrazione,
su proposta del senato accademico, nel  rispetto,  tra  l'altro,  del
vincolo di legge circa la proporzionalita' del numero complessivo dei
dipartimenti stessi alle  dimensioni  dell'ateneo.  La  deliberazione
sulla soppressione dei  dipartimenti  e'  adottata  con  la  medesima
procedura. 
  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente  comma  1  i
dipartimenti: 
  a) promuovono e coordinano attivita' di ricerca  istituzionali  nel
rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore  e  ricercatore  e
del  suo  diritto  di  accedere  direttamente   ai   servizi   e   ai
finanziamenti per la ricerca; 
  b) assicurano le condizioni per lo  sviluppo  e  la  valorizzazione
delle ricerche individuali di ciascun docente ad essi afferente; 
  c) svolgono  attivita'  di  ricerca  e  di  consulenza  in  base  a
contratti e convenzioni, nonche' prestazioni di servizio a terzi; 
  d) promuovono, organizzano, coordinano e  disciplinano  l'attivita'
didattica dei corsi di studio, compresi i corsi di dottorato  e  ogni
altro corso di formazione, secondo le modalita' di cui al  successivo
art.  30,  che  ad  essi  afferiscono  e  predispongono  i   relativi
regolamenti; 
  e) assicurano la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e  il
buon andamento delle attivita' didattiche, d'intesa  con  i  consigli
dei corsi di studio, e con il consenso dei docenti interessati,  allo
scopo, tra l'altro, di garantire  un'equa  ripartizione  dei  carichi
didattici. I dipartimenti forniscono il  parere  sulle  richieste  di
congedi per motivi di studio e di periodi di alternanza, in  base  ai
parametri e secondo le modalita' previste dalla normativa vigente; 
  f)  organizzano,  anche  su  proposta  degli  studenti,   attivita'
culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti; 
  g) sentiti i consigli dei corsi di studio,  utilizzano  le  proprie
risorse  umane  e  strumentali  al  fine  del  migliore   svolgimento
dell'attivita' didattica; 
  h) prestano supporto alle attivita' didattiche  e  di  ricerca  dei
dottorati di ricerca, dei master e degli altri  corsi  di  formazione
successiva alla laurea e possono organizzare, anche per conto  terzi,
corsi  di  perfezionamento,  di  aggiornamento  professionale  e   di
educazione permanente, nonche' attivita' culturali,  formative  e  di
orientamento; 
  i) nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Universita'  e
sentiti i consigli dei corsi di studio, provvedono  periodicamente  a
pianificare le proprie esigenze di organico e a  formulare  richieste
di  posti,  adeguatamente  motivate,  in  relazione   alle   esigenze
didattiche e scientifiche; provvedono altresi'  all'assegnazione  dei
compiti ai professori e ai ricercatori ad essi afferenti. Le relative
deliberazioni sono assunte a voto palese, a maggioranza assoluta  dei
componenti del consiglio di dipartimento nella composizione  prevista
dalla normativa vigente; 
  j) formulano al consiglio di amministrazione proposte  di  chiamata
dei professori di prima e seconda fascia e dei  ricercatori  a  tempo
determinato; 
  k) avanzano le richieste di spazi, di personale t.a. e  di  risorse
finanziarie agli organi competenti che le valuteranno  tenendo  conto
del  numero  degli  studenti  iscritti  ai  corsi  di  laurea,  delle
attivita' didattiche e di ricerca svolte e programmate e dei  servizi
effettivamente offerti di supporto alla didattica  dei  dottorati  di
ricerca e degli altri corsi di formazione successiva alla laurea; 
  l) esercitano ogni altra funzione loro attribuita  dalle  norme  di
legge o dalle determinazioni degli organi di Ateneo. 
  3. Ai singoli professori e ricercatori e' garantita la possibilita'
di scelta del dipartimento al quale afferire,  secondo  le  modalita'
definite dal regolamento generale di Ateneo.». 
  «Art. 26 (Facolta'). - (abrogato).». 
  «Art. 27 (Preside). - (abrogato).». 
  «Art. 28 (Consiglio di facolta'). - (abrogato).». 
  «Art. 29 (Commissione paritetica  docenti-studenti).  -  1.  Presso
ciascun  dipartimento  e'  istituita   una   commissione   paritetica
docenti-studenti, in conformita' con quanto previsto dalla  normativa
vigente in materia di rappresentanza  degli  studenti,  competente  a
svolgere   attivita'   di   monitoraggio   dell'offerta    formativa,
dell'organizzazione  e  della  qualita'   della   didattica   nonche'
dell'attivita'  di  servizio  agli   studenti   di   competenza   del
dipartimento stesso; ad individuare indicatori per la valutazione dei
risultati delle stesse; a  formulare  pareri  sull'attivazione  e  la
soppressione dei corsi di studio. Le  modalita'  per  la  nomina  dei
componenti e il funzionamento della commissione sono disciplinati dal
consiglio di dipartimento tenendo conto della esigenza di  assicurare
una  rappresentanza  equilibrata  dei  vari  corsi  di  studio  e  la
snellezza operativa della commissione medesima.». 
  «Art. 30 (Consigli dei corsi di studio). - 1. Per i corsi di studio
ad essi afferenti, i dipartimenti, di norma, istituiscono e  attivano
i corrispondenti consigli. 
  2. La composizione e le attribuzioni  dei  consigli  dei  corsi  di
studio sono definite dal regolamento didattico di Ateneo.». 
  «Art. 33 (Dipartimenti). - (abrogato).». 
  «Art.  34  (Organi  di  dipartimento).  -  1.   Sono   organi   del
dipartimento: 
  il consiglio del dipartimento; 
  il direttore. 
  2. Il consiglio di dipartimento e' composto da tutti i  docenti  di
ruolo afferenti al dipartimento, dai ricercatori a tempo determinato,
da un rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di  ricerca
e degli assegnisti di  ricerca  afferenti  al  dipartimento,  da  una
rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in numero pari ad
1/8 del personale assegnato alla struttura e comunque non inferiore a
due unita'. Il segretario amministrativo ne fa parte di  diritto,  ma
senza diritto di voto. I regolamenti di  dipartimento  e  quelli  dei
corsi  di  studio  disciplinano  la  rappresentanza  degli   studenti
iscritti nei rispettivi consigli in conformita' con  i  principi  del
regolamento generale di Ateneo. 
  3. Possono partecipare, senza diritto di voto,  alle  adunanze  del
consiglio di dipartimento, con riferimento alle questioni riguardanti
l'organizzazione della didattica, i docenti titolari di un  contratto
di insegnamento nei corsi di studio. 
  4. Le proposte di chiamata e  le  altre  questioni  attinenti  alle
persone dei docenti sono deliberate  dal  consiglio  di  dipartimento
nella composizione limitata alla fascia  corrispondente  e  a  quelle
superiori, secondo le maggioranze previste dalla disciplina  vigente.
Le delibere riguardanti i congedi per motivi di studio e i periodi di
alternanza sono di competenza del  consiglio  di  dipartimento  nella
composizione allargata. 
  5. Nel rispetto delle norme dello  statuto  e  dei  regolamenti  di
Ateneo,   i   consigli   di   dipartimento    dettano    disposizioni
sull'organizzazione  interna  del  dipartimento  e,  in  particolare,
possono  costituire  una   giunta   per   coadiuvare   il   direttore
nell'esercizio dei compiti  a  lui  attribuiti,  determinandone,  nel
caso, la composizione. 
  6. Il direttore e' un professore di prima  fascia  a  tempo  pieno,
eletto dal consiglio. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli
aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni; in caso di  mancata
elezione si procedera' con il sistema  del  ballottaggio  tra  i  due
candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero
di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parita'
di voti, il piu' anziano di ruolo. Le modalita' per la votazione sono
contenute nel regolamento di dipartimento. La durata del mandato e  i
limiti al suo rinnovo sono disciplinati dall'art. 47 dello statuto.». 
  «Art. 35 (Requisiti quantitativi per le strutture  dipartimentali).
- 1. Il regolamento generale di Ateneo prevede il  numero  minimo  di
docenti afferenti a  settori  scientifico-disciplinari  omogenei,  in
misura comunque non inferiore a 35 unita', per  la  costituzione  dei
dipartimenti nonche' le modalita' per la loro motivata disattivazione
nel caso in cui, una volta costituiti,  non  mantengano  i  requisiti
minimi necessari.».