IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni Emilia Romagna (16 aprile 2009) e Veneto (16 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR; Visto il decreto interministeriale n. 53247, del 12 luglio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 4 novembre 2009, in favore di un numero massimo di 28 unita' lavorative della societa' CO.GE.FR.IN S.p.a., cosi' suddivise: Bologna - 23 lavoratori; Verona - 5 lavoratori; per il periodo dal 5 novembre 2009 al 4 novembre 2010; Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 27 ottobre 2010, relativo alla societa' CO.GE.FR.IN S.p.a., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; Visti gli assensi delle regioni Emilia Romagna (2 novembre 2010) e Veneto (23 ottobre 2010), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' CO.GE.FR.IN S.p.a., in conformita' all'accordo siglato presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda CO.GE.FR.IN S.p.a., in favore di un numero massimo di n. 25 unita' lavorative dipendenti presso le sedi di Castel Maggiore (Bologna) (20 lavoratori) e Verona (5 lavoratori); Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati; Decreta: Art. 1 Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 ottobre 2010, per il periodo dal 5 novembre 2010 al 4 novembre 2011, in favore di un numero massimo di n. 25 unita' lavorative, della societa' CO.GE.FR.IN S.p.a., dipendenti presso le sedi di Castel Maggiore (Bologna) (20 lavoratori) e Verona (5 lavoratori). La contrazione dell'orario di lavoro sara' effettuata fino ad un massimo del 50%. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 5 novembre 2010 al 4 novembre 2011. Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale. Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 218.946,00. Pagamento diretto: si. Matricole INPS: 1304036878.