IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22  dicembre  2008,  n.  203,
come modificato  dall'art.  7-ter,  comma  4,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33; 
  Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n.  2,
come modificato  dall'art.  7-ter,  comma  5,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33; 
  Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191; 
  Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali e  le  regioni  Emilia  Romagna  (16
aprile 2009) e Veneto  (16  aprile  2009)  che  stabiliscono  che  il
trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore  e'
integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di
politica attiva del lavoro in misura pari  al  30%  del  sostegno  al
reddito e posto a carico del FSE-POR; 
  Visto il decreto interministeriale n. 53247, del 12 luglio 2010, ai
sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre  2008,  n.  203,
come modificato  dall'art.  7-ter,  comma  4,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  9
aprile  2009,  n.  33,  e'  stata  autorizzata  la  concessione   del
trattamento  straordinario  di   integrazione   salariale,   definito
nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali in data 4 novembre 2009, in  favore  di  un
numero massimo di 28 unita'  lavorative  della  societa'  CO.GE.FR.IN
S.p.a., cosi' suddivise: 
  Bologna - 23 lavoratori; 
  Verona - 5 lavoratori; 
per il periodo dal 5 novembre 2009 al 4 novembre 2010; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e delle  politiche  sociali,  in  data  27  ottobre  2010,
relativo alla societa' CO.GE.FR.IN S.p.a., per la quale sussistono le
condizioni previste dalla  normativa  sopra  citata,  ai  fini  della
concessione  della   proroga   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; 
  Visti gli assensi delle regioni Emilia Romagna (2 novembre 2010)  e
Veneto  (23  ottobre   2010),   che   si   sono   assunte   l'impegno
all'erogazione della propria quota  parte  del  sostegno  al  reddito
(30%) che sara' concesso in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla
societa'  CO.GE.FR.IN  S.p.a.,  in  conformita'  all'accordo  siglato
presso il Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
sociali; 
  Vista  l'istanza  di  concessione  della  proroga  del  trattamento
straordinario di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente
normativa, presentata dall'azienda CO.GE.FR.IN S.p.a., in  favore  di
un numero massimo di n. 25 unita'  lavorative  dipendenti  presso  le
sedi di  Castel  Maggiore  (Bologna)  (20  lavoratori)  e  Verona  (5
lavoratori); 
  Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico  del  fondo
per l'occupazione di cui all'art. 1, comma  7  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni -  previsto  dall'art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
  Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la  concessione  della
proroga del trattamento straordinario di  integrazione  salariale  in
favore dei lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, commi 138 -  140,  della  legge  23  dicembre
2009, n.  191,  e'  autorizzata  la  concessione  della  proroga  del
trattamento  straordinario  di   integrazione   salariale,   definito
nell'accordo intervenuto presso  il  ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali in data 27 ottobre  2010,  per  il  periodo  dal  5
novembre 2010 al 4 novembre 2011, in favore di un numero  massimo  di
n.  25  unita'  lavorative,  della   societa'   CO.GE.FR.IN   S.p.a.,
dipendenti  presso  le  sedi  di  Castel   Maggiore   (Bologna)   (20
lavoratori) e Verona (5 lavoratori). 
  La contrazione dell'orario di lavoro sara' effettuata  fino  ad  un
massimo del 50%. 
  La misura del predetto  trattamento  e'  ridotta  del  10%  per  il
periodo dal 5 novembre 2010 al 4 novembre 2011. 
  Sul Fondo sociale per l'occupazione  e  formazione  viene  imputata
l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno  al  reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30%  del  sostegno  al  reddito,  a  carico  del  FSE  -  POR
regionale. 
  Fermo  restando   l'ammontare   complessivo   dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
sociale per l'occupazione  e  formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo complessivo di euro 218.946,00. 
  Pagamento diretto: si. 
  Matricole INPS: 1304036878.