IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del bingo, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Vista la direttiva del Ministro delle finanze del 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del bingo e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del bingo, e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 11, lettere a) e c) del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto alla diffusione del gioco illegale; Visto il decreto direttoriale 28 febbraio 2007, rubricato «Disposizioni concernenti le modalita' di gioco del bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, effettuato con partecipazione a distanza», e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successivi provvedimenti di proroga, che ha stabilito che, con decreto dirigenziale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' disporre, in via sperimentale, che nell'ambito del gioco del bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a montepremi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco; Visto l'art. 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), recante disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza delle scommesse, concorsi a pronostici sportivi ed ippici, giochi di ippica nazionale, giochi di abilita', bingo, giochi numerici a totalizzatore nazionale, lotterie ad estrazione istantanea e differita, e i conseguenti provvedimenti attuativi; Visto il decreto direttoriale 8 febbraio 2011 concernente «Decorrenza degli obblighi relativi alla raccolta del gioco a distanza» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 marzo 2011, n. 56; Considerato che gli obblighi comunitari di notifica ai sensi della direttiva 98/34/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche e delle regole relative ai servizi dell'informazione, sono stati assolti con procedura n. 2010/627/I del 16 settembre 2010, alla quale ha fatto seguito il periodo di sospensione previsto dalle procedure comunitarie, senza osservazioni; Considerata la necessita' ed opportunita' di disciplinare le modalita' del gioco del bingo effettuato con partecipazione a distanza; Adotta il seguente provvedimento: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di estrazione centralizzata, di gestione e di raccolta del gioco del bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, effettuato con partecipazione a distanza. 2. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) Aams, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) bingo a distanza, il gioco del bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, effettuato con partecipazione a distanza mediante internet, televisione interattiva e telefonia fissa e mobile; c) cartella, la cartella di cui all'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in formato elettronico utilizzabile per il bingo a distanza; d) cartella vincente, la cartella che, in base ai numeri estratti, realizza una delle combinazioni vincenti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29; e) circuito di gioco, ambiente costituito da sale virtuali, esclusivamente dedicate al circuito, appartenenti ai sistemi di due o piu' concessionari, nel quale i giocatori partecipano alla stessa partita di bingo a distanza; f) concessionario, il concessionario del gioco del bingo, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, autorizzato all'esercizio del bingo a distanza, nonche' gli altri soggetti di cui all'art. 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88; g) estrazione centralizzata, la generazione casuale, da parte del sistema centralizzato, di una serie di numeri interi compresi tra l'uno ed il novanta ambedue inclusi, comunicati al sistema del concessionario fino al numero che determina la combinazione vincente del bingo; h) fase di vendita, il periodo di tempo durante il quale e' consentito al giocatore l'inoltro della richiesta di acquisto di cartelle; i) giocatore, ciascun soggetto che, tramite mezzi elettronici e di connessione telematica o telefonica, partecipa a partite di bingo a distanza; j) gioco legale e responsabile, le modalita' di gioco con vincita in denaro adottate dal concessionario, sulla base dei provvedimenti di Aams, ai fini di tutela degli interessi del giocatore e di quelli pubblici; k) palinsesto, le informazioni preventive ai giocatori, relative ad un periodo temporale, ad una sala virtuale ovvero ad un circuito di gioco, concernenti, per ciascuna partita, il prezzo delle cartelle, gli orari di inizio e di fine della fase di vendita ed i parametri per la determinazione dei premi obbligatori nonche' dei premi facoltativi, qualora nella partita ne sia prevista l'assegnazione; l) premi obbligatori, i premi del bingo e della cinquina, assegnati obbligatoriamente in tutte le partite; m) premi facoltativi, i premi adottati facoltativamente dal concessionario, fermo restando l'assegnazione al montepremi della aliquota percentuale della raccolta stabilita dall'art. 6 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e variata, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2011, dal decreto direttoriale 8 ottobre 2009, attuativo dell'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successivi provvedimenti di proroga; n) premio bingo speciale a progressivo di estrazione fisso, premio facoltativo di importo pari ad una aliquota percentuale prestabilita del fondo appositamente costituito, assegnato al giocatore che ha realizzato il bingo con un progressivo di estrazione uguale o inferiore a quello prestabilito; o) premio bingo speciale a progressivo di estrazione incrementale, premio facoltativo assegnato al giocatore che ha realizzato il bingo con un progressivo di estrazione uguale o inferiore a quello prestabilito, nella prima partita successiva a quella in cui il fondo appositamente costituito ha raggiunto l'importo prestabilito come ammontare del premio stesso, ovvero, qualora in tale partita non si realizzi il bingo con un progressivo di estrazione uguale o inferiore a quello prestabilito, assegnato in una delle partite immediatamente successive al giocatore che realizza il bingo con un progressivo di estrazione uguale o inferiore a quello prestabilito, incrementato di una unita' per ciascuna partita successiva; p) progressivo di estrazione, i numeri progressivi che, nell'ambito della serie dell'estrazione centralizzata, indicano la posizione dei numeri che determinano le combinazioni vincenti della cinquina e del bingo, di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29; q) pseudonimo, la denominazione fittizia, non modificabile, scelta dal giocatore, allo stesso univocamente associata, che lo identifica nell'ambiente di gioco del concessionario, obbligatoriamente adottata dal concessionario per comunicare l'identita' fittizia del giocatore agli altri giocatori; r) rappresentante del circuito, il concessionario del circuito di gioco che, in nome e per conto dei concessionari del circuito, comunica al sistema centralizzato i parametri da adottare per la determinazione dei premi, nonche', per ciascuna partita, gli orari di inizio e di fine della fase di vendita, il prezzo delle cartelle e l'eventuale adozione di premi bingo speciale a progressivo di estrazione fisso; s) sala virtuale, ambiente virtuale di gioco appartenente al sistema del concessionario nel quale si effettuano partite di bingo a distanza; t) sistema del concessionario, l'ambiente informatico accessibile dal giocatore mediante internet, televisione interattiva e telefonia fissa e mobile, con il quale il concessionario effettua partite di bingo a distanza; u) sistema centralizzato, il sistema informatico del controllore centralizzato del gioco di cui all'art. 1, comma 3 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, interconnesso con il sistema del concessionario per la convalida della vendita delle cartelle al giocatore, per l'estrazione centralizzata e per il controllo del bingo a distanza; v) contratto di conto di gioco, contratto tra il giocatore ed il concessionario di cui all'art. 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, e dei relativi provvedimenti di attuazione, alla cui stipula e' subordinata la partecipazione a distanza al gioco e con il quale le parti convengono di registrare su un conto di gioco intestato al giocatore le operazioni riguardanti il gioco con partecipazione a distanza.