IL DIRETTORE GENERALE 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,
recante norme per l'istituzione del gioco del bingo, emanato ai sensi
dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133; 
  Vista la direttiva del Ministro  delle  finanze  del  12  settembre
2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del  gioco
del bingo e' affidato all'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di
Stato; 
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale   dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato  del  16  novembre  2000,  concernente
l'approvazione del regolamento di gioco del bingo,  e  le  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 11,  lettere  a)  e  c)  del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di
contrasto alla diffusione del gioco illegale; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  28   febbraio   2007,   rubricato
«Disposizioni concernenti le modalita' di gioco del bingo, di cui  al
decreto  ministeriale  31  gennaio  2000,  n.  29,   effettuato   con
partecipazione  a  distanza»,  e  le  successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 12 del decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  come
modificato  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,   e   successivi
provvedimenti  di  proroga,  che  ha  stabilito  che,   con   decreto
dirigenziale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  puo'
disporre, in via sperimentale, che nell'ambito del gioco  del  bingo,
istituito dal regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme  giocate  vengano  destinate
per almeno il 70 per  cento  a  montepremi,  per  l'11  per  cento  a
prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del
controllo centralizzato del gioco; 
  Visto l'art. 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88
(legge  comunitaria  2008),  recante  disposizioni  in   materia   di
esercizio e di  raccolta  a  distanza  delle  scommesse,  concorsi  a
pronostici sportivi ed ippici, giochi di ippica nazionale, giochi  di
abilita', bingo, giochi numerici a totalizzatore nazionale,  lotterie
ad estrazione istantanea e differita, e i  conseguenti  provvedimenti
attuativi; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  8   febbraio   2011   concernente
«Decorrenza  degli  obblighi  relativi  alla  raccolta  del  gioco  a
distanza»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana del 9 marzo 2011, n. 56; 
  Considerato che gli obblighi comunitari di notifica ai sensi  della
direttiva 98/34/CE, che prevede una  procedura  di  informazione  nel
settore delle norme e delle regole tecniche e delle  regole  relative
ai servizi dell'informazione, sono stati  assolti  con  procedura  n.
2010/627/I del 16 settembre 2010, alla  quale  ha  fatto  seguito  il
periodo di sospensione previsto dalle  procedure  comunitarie,  senza
osservazioni; 
  Considerata  la  necessita'  ed  opportunita'  di  disciplinare  le
modalita'  del  gioco  del  bingo  effettuato  con  partecipazione  a
distanza; 
 
                               Adotta 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Il  presente  decreto  disciplina  le  modalita'  di  estrazione
centralizzata, di gestione e di raccolta del gioco del bingo, di  cui
al decreto ministeriale  31  gennaio  2000,  n.  29,  effettuato  con
partecipazione a distanza. 
  2. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
  a)  Aams,  il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
  b) bingo a  distanza,  il  gioco  del  bingo,  di  cui  al  decreto
ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, effettuato con partecipazione  a
distanza mediante internet, televisione interattiva e telefonia fissa
e mobile; 
  c) cartella, la cartella di cui all'art. 4, comma  1,  del  decreto
ministeriale  31  gennaio  2000,  n.  29,  in   formato   elettronico
utilizzabile per il bingo a distanza; 
  d) cartella vincente, la cartella che, in base ai numeri  estratti,
realizza una delle combinazioni vincenti di cui all'art. 4, comma  2,
del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29; 
  e)  circuito  di  gioco,  ambiente  costituito  da  sale  virtuali,
esclusivamente dedicate al circuito, appartenenti ai sistemi di due o
piu' concessionari, nel quale i  giocatori  partecipano  alla  stessa
partita di bingo a distanza; 
  f) concessionario, il concessionario del gioco del  bingo,  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29,
autorizzato all'esercizio del bingo a  distanza,  nonche'  gli  altri
soggetti di cui all'art. 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009,  n.
88; 
  g) estrazione centralizzata, la generazione casuale, da  parte  del
sistema centralizzato, di una serie di  numeri  interi  compresi  tra
l'uno ed il  novanta  ambedue  inclusi,  comunicati  al  sistema  del
concessionario fino al numero che determina la combinazione  vincente
del bingo; 
  h) fase di vendita,  il  periodo  di  tempo  durante  il  quale  e'
consentito al giocatore l'inoltro  della  richiesta  di  acquisto  di
cartelle; 
  i) giocatore, ciascun soggetto che, tramite mezzi elettronici e  di
connessione telematica o telefonica, partecipa a partite di  bingo  a
distanza; 
  j) gioco legale e responsabile, le modalita' di gioco  con  vincita
in denaro adottate dal concessionario, sulla base  dei  provvedimenti
di Aams, ai fini di tutela degli interessi del giocatore e di  quelli
pubblici; 
  k) palinsesto, le informazioni preventive ai giocatori, relative ad
un periodo temporale, ad una sala virtuale ovvero ad un  circuito  di
gioco, concernenti, per ciascuna partita, il prezzo  delle  cartelle,
gli orari di inizio e di fine della fase di vendita  ed  i  parametri
per  la  determinazione  dei  premi  obbligatori  nonche'  dei  premi
facoltativi, qualora nella partita ne sia prevista l'assegnazione; 
  l) premi obbligatori, i premi del bingo e della cinquina, assegnati
obbligatoriamente in tutte le partite; 
  m)  premi  facoltativi,  i  premi  adottati  facoltativamente   dal
concessionario, fermo restando  l'assegnazione  al  montepremi  della
aliquota percentuale della raccolta stabilita dall'art. 6 del decreto
ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e variata,  in  via  sperimentale
fino al 31 dicembre 2011, dal decreto direttoriale  8  ottobre  2009,
attuativo dell'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  come
modificato  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,   e   successivi
provvedimenti di proroga; 
  n) premio bingo speciale a progressivo di estrazione fisso,  premio
facoltativo di importo pari ad una aliquota percentuale  prestabilita
del fondo appositamente costituito, assegnato  al  giocatore  che  ha
realizzato il  bingo  con  un  progressivo  di  estrazione  uguale  o
inferiore a quello prestabilito; 
  o) premio bingo speciale a progressivo di estrazione  incrementale,
premio facoltativo assegnato al giocatore che ha realizzato il  bingo
con  un  progressivo  di  estrazione  uguale  o  inferiore  a  quello
prestabilito, nella prima partita successiva a quella in cui il fondo
appositamente costituito ha  raggiunto  l'importo  prestabilito  come
ammontare del premio stesso, ovvero, qualora in tale partita  non  si
realizzi il bingo con un progressivo di estrazione uguale o inferiore
a quello prestabilito, assegnato in una delle partite  immediatamente
successive al giocatore che realizza il bingo con un  progressivo  di
estrazione uguale o inferiore a quello prestabilito, incrementato  di
una unita' per ciascuna partita successiva; 
  p) progressivo di estrazione, i numeri progressivi che, nell'ambito
della serie dell'estrazione centralizzata, indicano la posizione  dei
numeri che determinano le combinazioni vincenti della cinquina e  del
bingo, di cui all'art.  4,  comma  2,  del  decreto  ministeriale  31
gennaio 2000, n. 29; 
  q) pseudonimo, la denominazione fittizia, non modificabile,  scelta
dal giocatore, allo stesso univocamente associata, che lo  identifica
nell'ambiente di gioco del concessionario, obbligatoriamente adottata
dal concessionario per comunicare l'identita' fittizia del  giocatore
agli altri giocatori; 
  r) rappresentante del circuito, il concessionario del  circuito  di
gioco che, in nome  e  per  conto  dei  concessionari  del  circuito,
comunica al sistema centralizzato i  parametri  da  adottare  per  la
determinazione dei premi, nonche', per ciascuna partita, gli orari di
inizio e di fine della fase di vendita, il prezzo  delle  cartelle  e
l'eventuale  adozione  di  premi  bingo  speciale  a  progressivo  di
estrazione fisso; 
  s) sala  virtuale,  ambiente  virtuale  di  gioco  appartenente  al
sistema del concessionario nel quale si effettuano partite di bingo a
distanza; 
  t) sistema del concessionario, l'ambiente  informatico  accessibile
dal giocatore mediante internet, televisione interattiva e  telefonia
fissa e mobile, con il quale il concessionario  effettua  partite  di
bingo a distanza; 
  u) sistema centralizzato, il sistema  informatico  del  controllore
centralizzato del gioco di  cui  all'art.  1,  comma  3  del  decreto
ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, interconnesso con il sistema del
concessionario per la  convalida  della  vendita  delle  cartelle  al
giocatore, per l'estrazione centralizzata  e  per  il  controllo  del
bingo a distanza; 
  v) contratto di conto di gioco, contratto tra il  giocatore  ed  il
concessionario di cui all'art. 24, comma 13,  della  legge  7  luglio
2009, n. 88, e dei relativi provvedimenti  di  attuazione,  alla  cui
stipula e' subordinata la partecipazione a distanza al gioco e con il
quale le  parti  convengono  di  registrare  su  un  conto  di  gioco
intestato  al  giocatore  le  operazioni  riguardanti  il  gioco  con
partecipazione a distanza.