IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; 
  Visto il codice delle  comunicazioni  elettroniche,  approvato  con
decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259; 
  Visto il testo unico della radiotelevisione approvato  con  decreto
legislativo 31 luglio 2005,  n.  177,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante il testo unico dei  servizi
di media audiovisivi e radiofonici ed,  in  particolare,  l'art.  42,
comma 3; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  luglio   2006,   n.   233,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", con il  quale
e'  stato  istituito,  tra  l'altro,  il  Ministero  dello   sviluppo
economico; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
"Disposizioni  per  l'adeguamento  delle  strutture  di  governo   in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244", con il quale sono state trasferite al Ministero  dello
sviluppo economico, con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali
e  di  personale,  le  funzioni  gia'  attribuite  al  Ministero  del
commercio internazionale e al Ministero delle comunicazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dello
sviluppo economico"; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  24
giugno  2008  recante  "Ricognizione  in  via  amministrativa   delle
strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico, ai  sensi
dell'art. 1, comma 8,  del  decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,  n.  121",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2008; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13  novembre
2008  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  piano  nazionale   di
ripartizione delle frequenze, pubblicato  nel  Supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 273  del  21  novembre  2008,  cosi'  come
modificato dal decreto ministeriale 4 novembre 2010; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  7  maggio
2009, recante l'individuazione degli uffici di  livello  dirigenziale
non generale del Ministero dello sviluppo economico,  pubblicato  nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  152  del  3  luglio
2009; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  4  ottobre  2010
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2010, n. 234 recante la
nomina a Ministro dello sviluppo economico dell'On.le Paolo Romani; 
  Vista la legge 13 dicembre 2010 n. 220 recante disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2011); 
  Vista la decisione della Commissione Europea  2010/267/UE  relativa
all'armonizzazione delle condizioni tecniche  d'uso  della  banda  di
frequenze 790-862 MHz per  sistemi  terrestri  in  grado  di  fornire
servizi di comunicazione elettroniche nell'Unione Europea; 
  Vista la decisione della Commissione  Europea  2010/368/UE  recante
modifica alla decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello
spettro radio per l'utilizzo da  parte  di  apparecchiature  a  corto
raggio; 
  Vista   la   decisione   della   CEPT    ECC/DEC/(09)03    relativa
all'armonizzazione della banda  790-862  per  reti  di  Comunicazioni
fisse e mobili; 
  Visto il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni
reso in data 1° aprile 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Apparati a corto raggio 
 
  1. La nota 1 di cui al decreto ministeriale  13  novembre  2008  e'
modificata come segue: 
  "1  -  In  accordo  con  la  Decisione  della  Commissione  Europea
2006/771/CE e successive modifiche e della  CEPT  ERC/DEC/(01)16,  le
bande  di  frequenze  9-148,5  kHz,  148,5-5000  kHz,  400-600   kHz,
3.155-3.400 kHz, 5.000-30.000 kHz, 6.765-6.795 kHz, 7.400-8.800  kHz,
10.200-11.000 kHz, 13.553-13.567  kHz  e  26.957-27.283  kHz  possono
essere impiegate ad uso collettivo da apparati  a  corto  raggio  per
applicazioni di tipo induttivo  aventi  le  caratteristiche  tecniche
della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 9). 
  Tali applicazioni rientrano nel regime di  "libero  uso"  ai  sensi
dell'art. 105, comma 1, lettera g)  del  Codice  delle  comunicazioni
elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003". 
  2. La nota 14 di cui al decreto ministeriale 13  novembre  2008  e'
modificata come segue: 
  "14 - La banda di frequenze 456,9 - 457,1 kHz puo' essere impiegata
ad uso collettivo da  apparati  a  corto  raggio  utilizzati  per  la
localizzazione di vittime da valanga  ed  aventi  le  caratteristiche
tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 2). 
  Tali applicazioni rientrano nel regime di  "libero  uso"  ai  sensi
dell'art. 105, comma 1, lettera n)  del  Codice  delle  comunicazioni
elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003". 
  3. La nota 110A di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008  e'
modificata come segue: 
  "110A - In accordo  con  la  Decisione  della  Commissione  Europea
2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 87,5-108 MHz
e 863-865 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da  apparati
a corto raggio destinati a sistemi audio  aventi  le  caratteristiche
tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 13). 
  Le  applicazioni  vocali  analogiche  a  banda  stretta  dovrebbero
utilizzare soltanto la  sottobanda  864,8-865  MHz  in  accordo  alla
suddetta raccomandazione. 
  Tali applicazioni rientrano nel regime di  "libero  uso"  ai  sensi
dell'art. 105, comma 1, lettera k)  del  Codice  delle  comunicazioni
elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 
  Inoltre la banda di frequenze 863-865 MHz puo' essere impiegata  ad
uso collettivo anche da apparati a corto  raggio  per  radiomicrofoni
non  professionali,  aventi   le   caratteristiche   tecniche   della
raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 10). 
  Tali applicazioni rientrano nel regime di  "libero  uso"  ai  sensi
dell'art. 105, comma 1, lettera h)  del  Codice  delle  comunicazioni
elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003". 
  4. La nota 110B di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008  e'
modificata come segue: 
  "110B - In accordo  con  le  Decisioni  della  Commissione  Europea
2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze  868,6-868,7
MHz, 869,25-869,3 MHz, 869,3-869,4 MHz  e  869,65-869,7  MHz  possono
essere impiegate  ad  uso  collettivo  da  apparati  a  corto  raggio
destinati a sistemi di allarme  generici  aventi  le  caratteristiche
tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 7). 
  In accordo con la Decisione della Commissione Europea 2006/771/CE e
successive modifiche la banda  di  frequenze  869,2-869,25  MHz  puo'
essere impiegata  ad  uso  collettivo  da  apparati  a  corto  raggio
destinati ad allarmi a fini  sociali  ed  aventi  le  caratteristiche
tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 7). 
  Tali applicazioni rientrano nel regime di  "libero  uso"  ai  sensi
dell'art. 105, comma 1, lettera e)  del  Codice  delle  comunicazioni
elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003".