IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
                      per gli affari regionali 
 
  Visto l'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
che istituisce, presso la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento per gli affari regionali, il  Fondo  di  sviluppo  delle
isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro
a  decorrere  dall'anno  2008,  al  fine  di  finanziare   interventi
specifici  nei  settori   dell'energia,   dei   trasporti   e   della
concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la  qualita'  della
vita nelle suddette zone; 
  Visto l'articolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009,  n.  99,
che, modificando l'ultimo periodo del sopra  richiamato  articolo  2,
comma 41, stabilisce che i  criteri  per  l'erogazione  del  suddetto
Fondo sono stabiliti con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con  le  regioni  -
ora Ministro per  i  rapporti  con  le  regioni  e  per  la  coesione
territoriale - di concerto con il  Ministro  dell'interno  e  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentite   l'Associazione
nazionale dei comuni delle  isole  minori  (ANCIM)  e  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e successive  modificazioni  e  che,  con  decreto  del
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia
e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al  relativo
finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati; 
  Visto in particolare, l'allegato "A"  dell'articolo  25,  comma  7,
della  legge  28  dicembre  2001,  n.448,  che  indica   gli   ambiti
territoriali ai fini dell'individuazione delle isole minori; 
  Vista la nota dell'istituto Geografico  militare  del  25  febbraio
2010, con la quale viene trasmesso il "Compendio delle  isole  minori
d'Italia"  che  reca,   per   ciascuna   isola   minore   individuata
nell'allegato "A" citato, la  superficie  e  gli  abitanti  residenti
sull'isola secondo i dati disponibili piu' recenti  alla  data  della
relazione; 
  Visti i dati ISTAT riferiti all'anno 2010  relativi  al  Comune  di
Favignana, non ricompreso nel Compendio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  1°
ottobre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell' 11 marzo
2011, che disciplina i criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo
delle isole minori ed, in particolare, l'articolo 4 che stabilisce  i
settori di intervento e le priorita' dei progetti 2009; l'articolo  5
che prevede la  successiva  definizione  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento  per  gli  affari  regionali  del  limite   massimo   di
finanziamento attribuibile a ciascun Comune legittimato a  presentare
domanda di finanziamento, secondo i criteri indicati  nel  precedente
articolo 3, e  le  modalita'  di  presentazione  delle  richieste  di
finanziamento  con  i  relativi  progetti  e  cronoprogrammi   fisici
finanziari, nonche' il termine massimo di realizzazione degli stessi,
e l'articolo 6 che fissa le modalita' di presentazione delle  domande
di finanziamento per l'anno 2009; 
  Considerato che la gestione del Fondo e' attribuita alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  21
maggio 2008, con il quale al Cons. Carlo Alberto Manfredi  Selvaggi -
Consigliere della Corte dei conti - e' stato conferito l'incarico  di
Capo del Dipartimento per gli affari regionali, ed e' stata assegnata
la titolarita' del Centro  di  responsabilita'  amministrativa  n.  7
"Affari Regionali" del bilancio di previsione  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri del  l°  ottobre  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  58  dell'11  marzo  2011  (di  seguito  solo
d.P.C.M.), definisce il limite massimo di finanziamento  attribuibile
a ciascun Comune legittimato a presentare domanda  di  finanziamento,
secondo i criteri indicati  nell'articolo  3  dello  stesso  decreto,
definisce altresi' le modalita' di presentazione delle  richieste  di
finanziamento  con  i  relativi  progetti  e  cronoprogrammi   fisici
finanziari, nonche' il termine massimo di realizzazione degli stessi.