IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, che aveva previsto che nell'anno 2009, nel limite  complessivo  di
spesa di  60  milioni  di  euro,  fosse  riconosciuta  una  riduzione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  e  delle  addizionali
regionali  e  comunali  sul  trattamento  economico  accessorio   del
personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare
di  un  reddito  complessivo  di  lavoro  dipendente  non  superiore,
nell'anno 2008, a 35.000 euro; 
  Visto l'articolo 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
che ha confermato, nel  limite  complessivo  di  spesa  annuo  di  60
milioni di euro,  anche  per  l'anno  2011  le  agevolazioni  fiscali
riconosciute agli appartenenti alle Forze armate e di  polizia  e  al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco Ball' articolo 4, comma  3,  del
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 2 del 2009, precisando che il limite di  reddito  di  lavoro
dipendente di 35.000 euro, per l'attribuzione  dei  benefici  fiscali
nell'anno 2011, va riferito all'anno 2010; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27
febbraio 2009 e  in  particolare  l'articolo  2,  comma  1,  che,  in
attuazione del citato articolo 4, comma 3, del decreto-legge  n.  185
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2  del  2009,
ha  riconosciuto,  per  l'anno  2009,  la   riduzione   per   ciascun
beneficiario sull'imposta lorda determinata sul trattamento economico
accessorio corrisposto al personale del comparto sicurezza e difesa e
del soccorso pubblico, tenuto conto del citato limite di spesa e  del
numero complessivo dei destinatari del  beneficio,  risultante  dalla
certificazione unica dipendente (CUD)  rilasciata  dai  sostituti  di
imposta con riferimento ai redditi  di  lavoro  dipendente  percepiti
nell'anno 2008; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23
aprile 2010, recante "Riduzioni di imposta previste dall'articolo  4,
comma 3, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,  relativo  al
periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010"; 
  Visto il numero complessivo del personale del  comparto  sicurezza,
difesa e soccorso pubblico, in servizio  alla  data  del  1°  gennaio
2011,  che,  in  base  alla  certificazione  unica  dipendente  (CUD)
rilasciata dai sostituti di imposta, risulta avere avuto  un  reddito
di lavoro dipendente riferito all'anno 2010 non  superiore  a  35.000
euro, pari a 422.704 unita'; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917 e successive modificazioni, recante l'approvazione  del  testo
unico delle imposte sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e successive modificazioni,  recante  disposizioni  comuni  in
materia di accertamento delle imposte sui redditi; 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e  successive
modificazioni,  recante  l'istituzione   dell'addizionale   regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
  Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive
modificazioni,  recante   l'istituzione   dell'addizionale   comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
  Considerata la necessita' di rideterminare,  per  l'anno  2011,  il
valore massimo della detrazione di imposta per  ciascun  beneficiario
di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
febbraio 2009, nel rispetto del menzionato  limite  di  spesa  di  60
milioni di euro, tenuto conto il citato numero massimo del  personale
in possesso dei  requisiti  di  reddito  per  l'accesso  al  benefico
fiscale; 
  Sulla proposta  dei  Ministri  della  difesa,  dell'interno,  della
giustizia e delle politiche agricole, alimentari  e  forestali  e  di
concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione e dell'economia e delle finanze; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Misura della riduzione di imposta 
 
  1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011, la
misura della riduzione dell'imposta  lorda  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  27
febbraio 2009,  determinata  sul  trattamento  economico   accessorio
corrisposto al personale di cui all'articolo 1 del  medesimo  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri il cui reddito  complessivo
di lavoro dipendente nell'anno 2010 sia stato non superiore a  35.000
euro,  e'  rideterminata,  per  ciascun  beneficiario,   nell'importo
massimo di 141,90 euro. 
    
  2. Continuano ad essere  applicate  le  disposizioni  recate  dagli
articoli 1 e 2, commi 2; 3  e  4,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009. 
  3. Fermo restando il limite massimo di 60 milioni di euro,  qualora
la  detrazione  d'imposta  non  trovi  capienza  sull'imposta   lorda
relativa alle retribuzioni  di  cui  all'articolo  2.  comma  3.  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27  febbraio  2009,
la parte eccedente  puo'  essere  fruita  in  riduzione  dell'imposta
dovuta sulle  medesime  retribuzioni  corrisposte  nell'anno  2011  e
assoggettate all'aliquota a tassazione separata di  cui  all'articolo
17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917. 
     Roma, 19 maggio 2011 
 
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                             Berlusconi 
 
 
                      Il Ministro della difesa 
                              La Russa 
 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Maroni 
 
 
                     Il Ministro della giustizia 
                               Alfano 
 
 
                Il Ministro delle politiche agricole, 
                       alimentari e forestali 
                               Romano 
 
 
                     Il Ministro per la pubblica 
                   amministrazione e l'innovazione 
                              Brunetta 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Tremonti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2011 
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 14, foglio n. 53