(Omissis). 
    Assenti: D'Errico, Celeste, Crispolti. 
    Astenuti: Noto. 
    Favorevoli: Braccio, Calabrese, Cenni, Grimaldi, Grosso, La Cava,
Monteleone,  Pesce  Mattioli,   Pianu;   Vigneri;   Setti,   Laurini,
Quartuccio, Pasqualis, Nardone, De Rosa. 
    Contrari: nessuno. 
    Il Consiglio Nazionale del Notariato, all'unanimita' dei presenti
con l'astensione sopra indicata 
    Viste le delibere adottate nella seduta del 13 gennaio 2011; 
    Considerato che la dotazione del fondo di garanzia, costituito ai
sensi dell'art. 21 della legge 16 febbraio 1913, n.  89,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo 4 maggio 2006,  n.  182,  e'  oggi
determinata in misura non  inferiore  ad  € 7.500.000  a  seguito  di
delibera CNN 3-56/16.12.2006; 
    Considerato: 
      che ad oggi  sono  pervenute  al  fondo  formali  richieste  di
risarcimento danni per complessivi € 2.150.000 per  le  quali  e'  in
corso la liquidazione delle somme ai danneggiati; 
      che  i  Consigli  Distrettuali  hanno  segnalato  che  si  sono
verificati nelle rispettive zone fatti che daranno luogo a  ulteriori
richieste di attivazione del  fondo  per  diversi  milioni  di  euro,
ancora non esattamente quantificabili essendo  in  corso  i  relativi
procedimenti di accertamento da parte della competente Autorita'; 
    Ritenuta la necessita' di integrare ed aumentare la dotazione del
fondo per mantenerne la consistenza e  assicurarne  l'adeguatezza  in
funzione delle richieste di liquidazione che perverranno; 
    Considerato l'ammontare medio degli onorari notarili repertoriali
degli ultimi tre anni; 
 
                              Delibera 
 
    l'obbligo di versamento di ulteriori contributi  annui  a  carico
dei notai in esercizio da versare nella misura dell'1% degli  onorari
repertoriali secondo le modalita' di cui all'art. 2  della  legge  27
giugno 1991, n. 220; 
    che il contributo sia versato per tre anni, a decorrere dall'anno
2011, entro il 26 luglio di ogni anno, con riferimento  agli  onorari
dell'anno solare precedente; 
    per i  notai  nominati  nell'anno  2011  e  negli  anni  seguenti
l'obbligo di versamento per tre anni decorrera'  dal  26  luglio  del
secondo anno solare successivo alla loro nomina; 
    resta confermato quanto stabilito nel secondo comma  dell'art.  4
del vigente testo del regolamento. 
    (Omissis). 
      Roma, 9 giugno 2011 
 
                                       Il direttore generale: Pensato