IL CAPO DELL'UFFICIO DELLO SPORT 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  coordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministeri»,  ed  in
particolare l'art. 1, comma  19,  lettera  a),  nella  parte  in  cui
prevede l'attribuzione alla Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
delle competenze in materia di sport; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con
il quale l'on. Rocco Crimi e' stato nominato Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
giugno 2008 registrato  alla  Corte  dei  conti  il  23  giugno  2008
registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega  di  funzioni  del
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per  lo
sport al suddetto Sottosegretario di Stato; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  29
ottobre  2009,  modifiche  al  D.P.C.M.  23  luglio  2002,   recante:
«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del  Consiglio
dei  Ministri»   e   rideterminazione   delle   dotazioni   organiche
dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per
lo Sport; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  2
febbraio  2010  con  il  quale  all'avv.  Fulvia  Beatrice  e'  stato
conferito l'incarico di Capo  dell'Ufficio  per  lo  Sport  ai  sensi
dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999  n.
394 ed in particolare  l'art.  49  che  disciplina  le  procedure  di
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di
una professione conseguiti in un Paese  non  appartenente  all'Unione
Europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  Direttiva  2005/36/CE   relativa   al   riconoscimento   delle
qualifiche professionali, nonche'  della  Direttiva  2006/100/CE  che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone,
a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania; 
  Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la  professione  di
maestro di sci e ulteriori disposizioni  in  materia  di  ordinamento
della professione di guida alpina; 
  Vista la domanda con la quale il sig. Francesco Esposito, cittadino
italiano,  nato  a  Bologna  il  5  febbraio  1983,  ha  chiesto   il
riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci  in  discipline
alpine  conseguito  in  Slovenia  il  4  febbraio   2004,   ai   fini
dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  Servizi  nella  seduta
del giorno 18 maggio 2011; 
  Visto il parere espresso dai rappresentanti di categoria nel  corso
della seduta sopra indicata; 
  Rilevato che il titolo prodotto non  e'  di  massimo  grado  e  che
sussistono differenze sostanziali  tra  la  formazione  professionale
richiesta in Italia per l'esercizio della professione di  maestro  di
sci nella disciplina alpina e quella di cui e' in possesso l'istante,
per cui e' necessario applicare una misura compensativa; 
  Visti gli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Al sig. Francesco Esposito, nato a  Bologna  il  5  febbraio  1983,
cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
maestro di sci nella disciplina alpina,  ai  fini  dell'esercizio  in
Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina.