PARTE SECONDA
OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa
A fini prudenziali per operazioni di cartolarizzazione si intendono
le operazioni che riguardano una o piu' attivita' per le quali si
realizzi la segmentazione (tranching) del profilo di rischio di
credito in due o piu' parti (tranches) che hanno differente grado di
subordinazione nel sopportare le perdite sulle attivita'
cartolarizzate.
Rientrano in tale categoria: (i) la cartolarizzazione c.d.
"tradizionale", mediante la quale un soggetto cede un determinato
portafoglio di attivita' a una societa' veicolo e quest'ultima
finanzia l'acquisto tramite l'emissione di titoli (asset-backed
securities, ABS); (ii) la cartolarizzazione c.d. "sintetica", nella
quale il trasferimento del rischio avviene senza la cessione delle
attivita', ma attraverso l'utilizzo, tipicamente, di contratti
derivati su crediti. Rientrano nel novero delle cartolarizzazioni
sintetiche le operazioni assistite da protezione del credito (di tipo
reale o personale) che realizzano forme di segmentazione del rischio
(c.d. "tranched").
Le cartolarizzazioni producono effetti sulla situazione
patrimoniale delle banche, sia che esse si pongano come cedenti delle
attivita' o dei rischi sia che assumano la veste di acquirenti dei
titoli emessi dal veicolo o dei rischi di credito.
In particolare, la banca cedente (originator), al verificarsi di
determinate condizioni, puo' escludere dal calcolo dei requisiti
patrimoniali le attivita' cartolarizzate e, nel caso di banche che
adottano i metodi basati sui rating interni, le relative perdite
attese (1). Tra le condizioni richieste vi sono prestabiliti criteri
per la concessione e gestione del credito relativo alle attivita'
destinate ad essere cartolarizzate.
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(1) A tali fini, per le cartolarizzazioni poste in essere prima
del 30 settembre 2005 continuano a trovare applicazione le
disposizioni di vigilanza previgenti.
Per la banca investitrice, la predisposizione di un assetto
organizzativo in grado di consentire l'adeguata verifica (due
diligence) delle operazioni ed il loro costante monitoraggio
rappresenta il presupposto necessario per poter operare nel comparto
delle cartolarizzazioni.
La banca investitrice e' tenuta a rispettare i requisiti
patrimoniali in relazione alle caratteristiche della tranche
acquistata.
Sono previsti diversi metodi di calcolo del valore ponderato delle
posizioni verso la cartolarizzazione, la cui applicazione dipende
dalla metodologia (standardizzata o basata sui rating interni) che la
banca avrebbe applicato alle relative attivita' cartolarizzate per
determinare il requisito patrimoniale a fronte del rischio di
credito.
Nel caso in cui la banca adotti il metodo standardizzato per il
calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito,
per le attivita' cartolarizzate cui si riferiscono le posizioni verso
la cartolarizzazione detenute, l'importo ponderato per il rischio
viene calcolato secondo un metodo che attribuisce, di regola, alle
posizioni verso la cartolarizzazione una ponderazione che dipende dal
rating attribuito da una ECAI (cfr. Sezione III, par. 2).
Ove la banca adotti il metodo basato sui rating interni (IRB di
base o avanzato) per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte
del rischio di credito, essa calcola l'importo ponderato delle
posizioni verso la cartolarizzazione secondo uno degli approcci di
seguito indicati (cfr. Sezione III, par. 3).
Il primo (basato sui rating o Rating based approach, RBA) definisce
le ponderazioni in base al rating esterno, alla numerosita' delle
attivita' cartolarizzate e alla seniority della posizione. Il secondo
consente alle banche di calcolare il requisito patrimoniale per una
determinata tranche di cartolarizzazione, anche in assenza di rating
esterno, mediante una apposita formula regolamentare.
Un trattamento specifico (approccio della valutazione interna) e'
previsto per le operazioni di cartolarizzazione che prevedono
l'emissione da parte della societa' veicolo di asset-backed
commercial paper (ABCP).
Nel caso in cui le attivita' cartolarizzate fossero assoggettate in
parte al metodo standardizzato e in parte al metodo IRB, la banca
calcola il valore ponderato per il rischio delle connesse posizioni
verso la cartolarizzazione in base all'approccio corrispondente alla
quota di attivita' cartolarizzate prevalente nel complessivo
portafoglio cartolarizzato.
A fini prudenziali, e' consentito alle banche di utilizzare
tecniche di attenuazione del rischio per ridurre il requisito
patrimoniale a fronte delle posizioni verso la cartolarizzazione. Le
modalita' mediante le quali e' possibile usufruire di tali tecniche
sono descritte nella sezione IV.
Qualora le banche che assumono posizioni verso cartolarizzazioni
non rispettino i previsti obblighi di due diligence e monitoraggio
del credito la Banca d'Italia puo' imporre l'applicazione di fattori
di ponderazione aggiuntivi a quello determinato in via ordinaria.
Le presenti disposizioni introducono, infine, una serie di obblighi
volti ad equilibrare gli interessi dei soggetti coinvolti in
operazioni di cartolarizzazione.
In particolare, e' necessario che:
- siano eliminati eventuali disallineamenti di interessi tra il
soggetto che da' origine alle attivita' cartolarizzate e
l'investitore finale, attraverso l'impegno del cedente (o del
promotore) a mantenere una quota di rischio nell'operazione;
- la complessiva struttura delle operazioni di cartolarizzazione
non neutralizzi l'efficacia del mantenimento di tale quota di
rischio;
- l'impegno a trattenere una quota del rischio sia applicato a
tutte le
operazioni assoggettate alla disciplina in materia di
cartolarizzazioni.
2. Fonti normative
La materia e' regolata:
- dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa
all'accesso all'attivita' degli enti creditizi e al suo esercizio e
successive modifiche;
- dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relativa
all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli
enti creditizi e successive modifiche;
- dai seguenti articoli del TUB:
• art. 53, comma 1, lett. a), b) e d) che attribuisce alla
Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, il
potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto
l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue
diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile
e i controlli interni;
• art. 53, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate
ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni
siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
• art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca
d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le
materie indicate nel comma 1;
• art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della
vigilanza consolidata;
• art. 67, commi 1, lett. a), b) e d), 2-ter e 3-bis, il quale,
al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca
d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, impartisca
alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti
di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto
l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue
diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile
e i controlli interni;
• art. 67, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate
ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni
siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
• art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate
dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono
tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della
situazione e delle attivita' delle societa' bancarie, finanziarie e
strumentali partecipate almeno per il 20% dalle societa' appartenenti
a un gruppo bancario o da una singola banca, nonche' delle societa'
bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo
bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che
controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
• art. 69, commi 1 e 1-bis, secondo cui la Banca d'Italia
definisce, anche sulla base di accordi con le autorita' di vigilanza
di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento
nonche' la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorita'
in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di
gruppi operanti in piu' Paesi e individua i soggetti sui quali, per
effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;
- dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle
finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.
Vengono inoltre in rilievo:
- l'Accordo internazionale denominato "Convergenza internazionale
della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo
schema di regolamentazione", pubblicato dal Comitato di Basilea per
la vigilanza bancaria nel giugno 2006;
- le linee guida del CEBS del 31 dicembre 2010 Guidelines to
Article 122a of the Capital Requirements Directive.
3. Definizioni
Ai fini della presente disciplina si utilizzano le seguenti
definizioni:
- "asset-backed commercial paper (ABCP) programme": un programma
di cartolarizzazione nel quale i titoli emessi dalla societa' veicolo
assumono in prevalenza la forma di commercial papers con una durata
originaria pari o inferiore ad un anno;
- "asset-backed securities (ABS) ": titoli emessi dalle societa'
di cartolarizzazione nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione,
aventi gradi di subordinazione differenti nel sopportare le perdite;
- "attivita' cartolarizzate": singole attivita' o insiemi di
attivita' che hanno formato oggetto di cartolarizzazione. Esse
includono, ad esempio, finanziamenti, titoli di debito, titoli di
capitale, titoli ABS, impegni a erogare fondi;
- "attivita' rotativa": attivita' in cui l'importo per cassa puo'
variare in funzione degli utilizzi e dei rimborsi effettuati entro un
limite contrattualmente concordato (ad esempio, aperture di credito);
- "cartolarizzazione": un'operazione che suddivide il rischio di
credito di un'attivita' o di un portafoglio di attivita' in due o
piu' segmenti di rischio (tranching) e nella quale:
• i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione dipendono
dall'andamento dell'attivita' o del portafoglio di attivita' in
esame;
• i segmenti di rischio (tranches) hanno differente grado di
subordinazione nel sopportare le perdite sulle attivita' o sul
portafoglio oggetto di cartolarizzazione;
- "cartolarizzazione sintetica": un'operazione di
cartolarizzazione nella quale il trasferimento del rischio di credito
in due o piu' segmenti viene realizzato mediante l'utilizzo di
derivati su crediti o di garanzie personali, senza che le singole
attivita' o il portafoglio di attivita' siano oggetto di cessione;
sono considerate cartolarizzazioni sintetiche le operazioni nelle
quali e' possibile isolare nell'ambito di un portafoglio composto da
una o piu' attivita', attraverso forme di protezione del credito (di
tipo reale o personale), una componente di rischio che sopporta le
"prime perdite" del portafoglio stesso ("operazioni tranched");
- "cartolarizzazione tradizionale": un'operazione di
cartolarizzazione mediante la quale il trasferimento del rischio di
credito avviene mediante la cessione delle attivita' cartolarizzate a
una societa' veicolo. Quest'ultima, a fronte di tali attivita',
emette strumenti finanziari (ABS) che non rappresentano obbligazioni
di pagamento a carico del cedente. Sono considerate cartolarizzazioni
tradizionali anche i trasferimenti di rischio di credito realizzati
mediante l'erogazione di un finanziamento al cedente da parte della
societa' veicolo ( "sub-participation ");
- "cedente" (originator): il soggetto che, alternativamente:
• da' origine direttamente o indirettamente alle attivita' in
bilancio e/o "fuori bilancio" cartolarizzate;
• cartolarizza attivita' acquisite da un terzo soggetto ed
iscritte nel proprio stato patrimoniale;
- "clausola di rimborso anticipato": una clausola contrattuale
che impone, al verificarsi di eventi prestabiliti, il rimborso delle
posizioni degli investitori verso la cartolarizzazione prima della
scadenza originariamente stabilita per i titoli emessi;
- "excess spread": la differenza tra il flusso di ricavi
derivanti dalle attivita' cartolarizzate e gli oneri e spese connessi
con la cartolarizzazione (ad esempio, cedole corrisposte ai detentori
dei titoli ABS, commissioni di servicing);
- "investitore": il soggetto che, nell'ambito di un'operazione di
cartolarizzazione, detiene posizioni di rischio verso la
cartolarizzazione;
- "linea di liquidita'": la posizione verso la cartolarizzazione
derivante da un accordo contrattuale che comporta l'erogazione di
fondi volti a garantire il rispetto delle scadenze nel pagamento dei
flussi di cassa agli investitori;
- "Kirb": corrisponde alla somma dei seguenti elementi:
• requisito patrimoniale relativo alle attivita' cartolarizzate
calcolato secondo l'approccio IRB, nell'ipotesi che le attivita' non
fossero state cartolarizzate;
• importo delle perdite attese associato alle attivita'
cartolarizzate calcolato in base al metodo IRB;
- "opzione clean-up call": un'opzione contrattuale che consente
al cedente di riacquistare o di estinguere tutte le posizioni verso
la cartolarizzazione prima che tutte le attivita' cartolarizzate
siano state rimborsate, una volta che l'importo di queste ultime
scende al di sotto di una determinata soglia prestabilita. Nelle
cartolarizzazioni tradizionali cio' si realizza, di regola, con il
riacquisto delle rimanenti posizioni verso la cartolarizzazione.
Nelle cartolarizzazioni sintetiche l'opzione assume, di regola, la
forma di una clausola che estingue la protezione dal rischio di
credito delle attivita' cartolarizzate;
- "posizioni verso la cartolarizzazione": qualunque tipo di
attivita' derivante da una cartolarizzazione, come, ad esempio,
titoli emessi da societa' veicolo, linee di liquidita', prestiti
subordinati, contratti derivati su tassi di interesse o su valute
stipulati nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione;
- "prime perdite" (first losses): le perdite che si verificano
sul portafoglio oggetto di cartolarizzazione, il cui importo riduce
il diritto delle posizioni verso la cartolarizzazione a ricevere i
pagamenti a partire da quelle caratterizzate dal piu' elevato grado
di subordinazione;
- "promotore" (sponsor): il soggetto, diverso dal cedente, che
istituisce e gestisce una struttura ABCP o altri schemi di
cartolarizzazione in cui le esposizioni cartolarizzate sono
acquistate da terzi;
- "segmenti di rischio (tranches)": quote di rischio di credito
riferite a una singola attivita' o a un portafoglio di attivita'
stabilite contrattualmente, in cui a ciascuna quota e' associato un
grado di subordinazione maggiore o minore nel sopportare le perdite
rispetto a quello di un'altra quota, indipendentemente dalle
eventuali protezioni di credito fornite da terzi direttamente ai
detentori di specifiche quote di rischio.
In particolare, le esposizioni verso la cartolarizzazione che
coprono la "prima perdita" subita dal portafoglio cartolarizzato
rappresentano la parte di rischio junior (ad esempio: titoli junior,
prestiti subordinati);
- "societa' per la cartolarizzazione" (societa' veicolo o special
purpose vehicle, SPV): societa' o altro soggetto giuridico diverso
dalla banca, costituita allo scopo di effettuare una o piu'
cartolarizzazioni che presenta le seguenti caratteristiche:
l'attivita' svolta e' diretta esclusivamente a realizzare il predetto
obiettivo; la struttura della societa' veicolo di cartolarizzazione
e' volta a isolare le obbligazioni della societa' stessa da quelle
del cedente; i titolari dei relativi interessi economici possono
liberamente impegnare o scambiare tali interessi. Soddisfano tali
requisiti le societa' per la cartolarizzazione di cui all'articolo 3
della legge 30 aprile 1999, n. 130;
- "supporto di credito" (credit enhancement): meccanismo
contrattuale mediante il quale la qualita' creditizia di una
posizione verso la cartolarizzazione migliora rispetto a quella che
la medesima posizione avrebbe avuto in assenza del supporto medesimo.
Il supporto di credito puo' essere fornito dalle tranches piu'
subordinate della cartolarizzazione o da altri tipi di protezione del
rischio di credito;
- "supporto implicito": supporto di credito fornito dal cedente o
dal promotore in misura superiore a quello previsto dalle proprie
obbligazioni contrattuali, al fine di ridurre le perdite effettive o
potenziali a carico dei detentori di posizioni verso la
cartolarizzazione.
4. Destinatari della disciplina
Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel
Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:
- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad
eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei
Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito
elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;
- su base consolidata,
- • ai gruppi bancari;
• alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle societa'
bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla societa' di
partecipazione finanziaria madre nell'UE;
• ai componenti del gruppo sub-consolidanti.
Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che
controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi
accordi, societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in
misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale
applicano le presenti disposizioni su base consolidata.
La Banca d'Italia puo' richiedere l'applicazione su base
consolidata delle presenti disposizioni anche nei confronti di
banche, societa' finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo
bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che
controlla il gruppo bancario o la singola banca.
5. Unita' organizzative responsabili dei procedimenti
amministrativi
Si indicano di seguito le unita' organizzative responsabili dei
procedimenti amministrativi di cui alla presente Parte:
- autorizzazione dell'utilizzo di valutazioni del merito di
credito calcolate internamente per determinare i requisiti
patrimoniali relativi a posizioni prive di rating esterno o desunto
riferite a programmi ABCP (Allegato A, par. 3): Servizio Supervisione
Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati,
individuati ai sensi dell'art. 9 del Provvedimento della Banca
d'Italia del 25 giugno 2008.
SEZIONE II
REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE OPERAZIONI DI
CARTOLARIZZAZIONE A FINI PRUDENZIALI
1. Premessa
La presente Sezione stabilisce i requisiti per il riconoscimento
delle operazioni di cartolarizzazione a fini prudenziali e il
trattamento che il cedente applica alle attivita' cartolarizzate. Se
la cartolarizzazione rispetta i predetti requisiti, il cedente puo':
- nel caso di cartolarizzazione tradizionale, escludere le
attivita' cartolarizzate dal calcolo dell'importo delle esposizioni
ponderate per il rischio di credito e, laddove applicabile, le
relative perdite attese;
- nel caso di cartolarizzazione sintetica, calcolare l'importo
delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e, laddove
applicabile, le perdite attese relative alle attivita' cartolarizzate
secondo le regole previste nella presente Sezione.
Ove i predetti requisiti non siano rispettati la cartolarizzazione
non e' riconosciuta a fini prudenziali.
Il trattamento contabile delle cartolarizzazioni non assume rilievo
ai fini del riconoscimento delle stesse ai fini prudenziali.
2. Cartolarizzazioni tradizionali
La cartolarizzazione e' riconosciuta a fini prudenziali se sono
rispettate le seguenti condizioni:
a) il rischio di credito cui sono esposte le attivita'
cartolarizzate si considera trasferito in misura significativa a
terzi (cfr. par. 4);
b) la documentazione relativa alla cartolarizzazione riflette la
sostanza economica dell'operazione stessa;
c) le attivita' cartolarizzate non sono soggette alle pretese del
cedente e dei suoi creditori, anche in caso di sottoposizione del
medesimo cedente a procedure concorsuali. L'esistenza di tale
condizione deve essere confermata dal parere di studi legali con
esperienza specifica nel settore. Essa e' soddisfatta nel caso di
operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi della legge n.
130/99;
d) il cessionario e' una societa' veicolo;
e) i titoli emessi dalla societa' veicolo non rappresentano
obbligazioni di pagamento a carico del cedente;
f) il cedente non mantiene, nemmeno nella sostanza o in via
indiretta, il controllo sulle attivita' cedute. Si presume che il
cedente abbia mantenuto nella sostanza il controllo sulle attivita'
cedute qualora esso - fatto salvo quanto stabilito al punto g) -
abbia il diritto di riacquistare dal cessionario tali attivita' al
fine di realizzare i relativi proventi ovvero sia obbligato a
riassumersi il rischio trasferito. Il mantenimento da parte della
banca cedente dei diritti o degli obblighi di servicing non
costituisce di per se' una forma di controllo indiretto sulle
attivita' cedute;
g) sono consentite opzioni del tipo clean-up call a condizione che
le stesse:
- siano esercitabili a discrezione del cedente;
- siano esercitabili soltanto quando l'ammontare residuo delle
attivita' cartolarizzate e' pari o inferiore al 10% del minor importo
tra il valore nominale delle attivita' cartolarizzate e il prezzo di
cessione;
- non siano strutturate in maniera tale da evitare che le perdite
ricadano sulle posizioni di supporto di credito oppure su altre
posizioni detenute dagli investitori, diversi dal cedente o dal
promotore;
- non siano strutturate in modo da costituire un supporto di
credito (1);
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(1) In particolare, le attivita' cartolarizzate non devono
includere esposizioni in default, a meno che il prezzo di riacquisto
delle attivita' non sia inferiore o uguale al valore equo delle
stesse alla data di esercizio dell'opzione clean up call. Nel caso di
attivita' non quotate, il valore equo andra' stabilito da soggetti
indipendenti rispetto alla banca cedente (e al relativo gruppo
bancario di appartenenza) e agli altri soggetti coinvolti nella
cartolarizzazione (arranger, servicer, ecc.). Per la definizione di
esposizioni in default, cfr. Capitolo 1, Parte Prima, Sezione VI,
par. 1.
h) i contratti che disciplinano la cartolarizzazione non contengano
clausole, ad eccezione di quella di ammortamento anticipato di cui
alla Sezione III, par 4, che:
- richiedono al cedente di migliorare la qualita' creditizia
delle posizioni verso la cartolarizzazione attraverso, ad esempio,
modifiche alle attivita' cartolarizzate oppure l'aumento del
rendimento pagabile agli investitori, diversi dal cedente e dal
promotore, a seguito del deterioramento della qualita' creditizia
delle attivita' cartolarizzate;
- prevedono l'incremento del rendimento riconosciuto ai detentori
delle posizioni verso la cartolarizzazione, a seguito del
deterioramento della qualita' creditizia delle attivita'
cartolarizzate;
i) il cedente e il promotore rispettano i requisiti in materia di
concessione e gestione del credito previsti dalla presente disciplina
(sezione VII, par. 2.1).
La cartolarizzazione e' comunque riconosciuta a fini prudenziali
se, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui ai punti da b)
ad i), il cedente detiene unicamente posizioni verso la
cartolarizzazione soggette ad un fattore di ponderazione del 1250%
oppure alla deduzione dal patrimonio di vigilanza (2).
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(2) Per le modalita' di deduzione, cfr. Sezione V par. 2 e
Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par. 11.
3. Cartolarizzazioni sintetiche
Le operazioni di cartolarizzazione sintetica sono riconosciute a
fini prudenziali se, oltre alle condizioni previste nel par. 2, ove
compatibili, siano verificate le seguenti condizioni:
a) gli strumenti di protezione del credito con i quali il rischio
di credito viene trasferito sono conformi a quanto prescritto nella
Parte Prima del presente capitolo; a tale fine, le societa' veicolo
non sono considerate come soggetti idonei a fornire protezione del
credito di tipo personale (1);
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(1) Pertanto, nel caso in cui il trasferimento del rischio di
credito avvenga mediante un credit defaul swap sottoscritto da una
societa' veicolo, la protezione delle attivita' cartolarizzate non
verrebbe assicurata dalla natura soggettiva del veicolo, ma dalle
attivita' del veicolo costituite in garanzia.
b) gli strumenti usati per trasferire il rischio di credito non
prevedono termini o condizioni che:
- impongono soglie di rilevanza significative al di sotto delle
quali la protezione del credito e' ritenuta non attiva nonostante il
verificarsi di un evento di credito;
- consentono la cessazione della protezione a seguito del
deterioramento della qualita' creditizia delle esposizioni
sottostanti;
- richiedono alla banca cedente di migliorare le posizioni verso
la cartolarizzazione;
- innalzano il costo della protezione del credito a carico della
banca o accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di
posizioni verso la cartolarizzazione a fronte di un deterioramento
della qualita' creditizia dell'aggregato sottostante;
c) sussista un parere di consulenti legali qualificati che confermi
l'opponibilita' della protezione del credito in tutte le
giurisdizioni rilevanti.
La cartolarizzazione e' comunque riconosciuta a fini prudenziali
se, fermo restando il rispetto delle condizioni indicate nel presente
paragrafo, nonche' di quelle di cui ai punti da b) ad i) del
paragrafo 2, ove compatibili, il cedente detiene unicamente posizioni
verso la cartolarizzazione soggette ad un fattore di ponderazione del
1250% oppure alla deduzione dal patrimonio di vigilanza (2).
-----
(2) Per le modalita' di deduzione, cfr. Sezione V par. 2 e
Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par. 11.
3.1 Trattamento delle attivita' cartolarizzate per il cedente
Quando sono soddisfatte le suddette condizioni, il cedente calcola
il requisito patrimoniale nel seguente modo:
a) suddivide l'importo delle attivita' cartolarizzate in tranches
(junior, mezzanine e senior) sulla base dei trasferimenti realizzati
mediante forme di protezione del credito;
b) per le posizioni verso la cartolarizzazione trattenute (ossia il
cui rischio di credito non e' stato trasferito), il cedente determina
il requisito patrimoniale applicando i criteri previsti nella Sezione
III e non quelli previsti in via generale; per le banche che
applicano il metodo IRB, le perdite attese relative alle attivita'
cartolarizzate sono pari a zero;
c) per le posizioni verso la cartolarizzazione il cui rischio e'
stato trasferito a terzi, il cedente applica le regole previste nella
Sezione IV relative alla forma di protezione utilizzata per
l'attenuazione del rischio di credito (1). In tal caso, il cedente
deve tenere conto degli eventuali disallineamenti di durata tra la
protezione del credito ricevuta e le attivita' cartolarizzate come di
seguito indicato.
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(1) Le posizioni di rischio che residuassero a carico del
cedente dopo aver applicato le tecniche di attenuazione del rischio
di credito vengono trattate come posizioni verso la cartolarizzazione
di cui al punto b).
La durata delle esposizioni cartolarizzate e' pari alla durata
dell'esposizione piu' lunga e non puo' superare 5 anni. La durata
della protezione del credito e' determinata conformemente a quanto
previsto nella Parte Prima, Sezione III, par. 8.
Per tutte le posizioni verso la cartolarizzazione, ad eccezione di
quelle ponderate al 1250%, la ponderazione viene modificata per
tenere conto dei disallineamenti di scadenza, conformemente alla
seguente formula
RW* = [RW(SP) x (t - 0,25)/(T - 0,25)] + [RW(Ass) x (T - t)/(T -
0,25)]
dove RW* sono gli importi ponderati per il rischio corretti per
tenere conto dei disallineamenti di scadenza; RW(Ass) sono gli
importi delle esposizioni ponderate per il rischio qualora esse non
fossero state cartolarizzate; RW(SP) sono gli importi delle
esposizioni ponderati per il rischio calcolati come se non vi fosse
disallineamento di scadenza; T rappresenta la durata delle
esposizioni sottostanti, espressa in anni; t rappresenta la durata
della protezione del credito, espressa in anni.
4. Significativita' del trasferimento del rischio di credito
Il rischio di credito cui sono esposte le attivita' cartolarizzate
si considera trasferito in misura significativa a terzi se:
1) il valore ponderato delle posizioni di tipo mezzanine detenute
dal cedente non supera il 50% del valore ponderato di tutte le
posizioni di tipo mezzanine nell'ambito della cartolarizzazione (2);
oppure
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(2) Ai fini del presente paragrafo, per posizioni di tipo
mezzanine si intendono le posizioni che siano soggette ad una
ponderazione inferiore al 1.250% e postergate nel rimborso alla
posizione avente la piu' elevata priorita' nel rimborso, nonche' ad
ogni altra posizione che abbia un rating corrispondente alla classe
del merito di credito 1 per le banche che applicano il metodo
standardizzato ovvero alle classi 1 e 2 per le banche che applicano i
metodi avanzati.
2) nel caso in cui non vi siano posizioni di tipo mezzanine e il
cedente e' in grado di dimostrare che il valore delle posizioni
soggette a deduzione dal patrimonio di vigilanza oppure ad una
ponderazione del 1250% eccede di un importo significativo una
ragionevole stima delle perdite attese sulle attivita' sottostanti,
il cedente non detiene piu' del 20% del valore ponderato delle
posizioni verso la cartolarizzazione soggette a deduzione dal
patrimonio di vigilanza o ad una ponderazione del 1250%.
In relazione a casi specifici, resta ferma la possibilita' per la
Banca d'Italia di non riconoscere la cartolarizzazione a fini
prudenziali qualora, malgrado il rispetto delle condizioni indicate,
il rischio effettivamente trasferito a terzi risulti disallineato in
misura rilevante rispetto alla riduzione delle attivita' ponderate
per il rischio.
In alternativa alle condizioni di cui ai punti 1) e 2), per le
banche autorizzate all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi
interni di misurazione del rischio di credito (metodi IRB), il
rischio puo' essere considerato trasferito in misura significativa a
terzi se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:
a) il cedente dispone di politiche e metodologie, adeguatamente
formalizzate, in grado di assicurare che l'eventuale riduzione del
requisito patrimoniale realizzata mediante la cartolarizzazione sia
giustificata da un corrispondente trasferimento del rischio a terzi;
b) il trasferimento del rischio a terzi e' riconosciuto anche ai
fini della gestione interna del rischio e della relativa allocazione
del capitale.
Le metodologie adottate sono oggetto di un processo di valutazione
interna alla banca affidato ad una funzione appositamente incaricata
che puo' avvalersi, per il compimento delle varie attivita', del
contributo di altre unita' operative. Il processo di valutazione e'
volto a verificare l'affidabilita' e l'efficacia delle metodologie
adottate, nonche' la loro coerenza con le prescrizioni normative e
con l'operativita' aziendale. Esso e' condotto in fase di primo
impianto dei sistemi interni e, successivamente, in presenza di
cambiamenti significativi in grado di incidere sul funzionamento
degli stessi. Le risultanze del processo di valutazione sono
adeguatamente formalizzate e portate a conoscenza degli organi
aziendali.
Il processo di valutazione e' sottoposto a verifica da parte della
funzione di revisione interna.
La verifica della significativita' del trasferimento del rischio e'
effettuata dal cedente che, a livello individuale, coincide con la
banca che ha ceduto le attivita' e, a livello consolidato, con il
gruppo di appartenenza del soggetto "originator" (1).
-----
(1) Ad esempio, si ipotizzi che una banca appartenente ad un
gruppo bancario effettui un'operazione di cartolarizzazione (per un
importo di 100), acquistando i titoli junior (pari a 10). Una banca
appartenente al medesimo gruppo bancario acquista la tranche
mezzanine pari a 80. Dal punto di vista prudenziale, l'applicazione
del "test di significativita'" a livello individuale alla banca
"originator" consentirebbe il riconoscimento prudenziale della
cartolarizzazione, mentre l'applicazione del medesimo test a livello
consolidato dimostrerebbe che l'operazione non supera tale test e
pertanto non andrebbe riconosciuta a fini prudenziali.
5. Supporto implicito
Nel caso in cui il cedente fornisca un supporto implicito a una
determinata operazione di cartolarizzazione, esso deve calcolare un
requisito patrimoniale a fronte di tutte le attivita' cartolarizzate,
come se la cartolarizzazione non fosse avvenuta.
Il cedente da' pubblicamente conto nell'ambito degli obblighi di
informativa al pubblico di cui al Titolo IV, Capitolo 1, di aver
fornito un supporto implicito e l'impatto di tale supporto sul
proprio patrimonio di vigilanza.
SEZIONE III
CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER LE POSIZIONI
VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE
1. Premessa
Sono previsti diversi metodi di calcolo del valore ponderato delle
posizioni verso la cartolarizzazione, la cui applicazione dipende
dall'approccio (standardizzato o basato sui rating interni) che la
banca avrebbe applicato alle relative attivita' cartolarizzate per
determinare il requisito patrimoniale a fronte del rischio di
credito.
Nel caso in cui la banca adotti il metodo standardizzato per il
calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito
per le attivita' cartolarizzate cui si riferiscono le posizioni verso
la cartolarizzazione detenute, l'importo ponderato per il rischio
viene calcolato secondo un metodo che attribuisce, di regola, alle
posizioni verso la cartolarizzazione una ponderazione che dipende dal
rating attribuito da un'ECAI (cfr. par. 2).
Ove la banca adotti il metodo basato sui rating interni (IRB di
base o avanzato) per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte
del rischio di credito, essa calcola l'importo ponderato delle
posizioni verso la cartolarizzazione secondo uno degli approcci di
seguito indicati (cfr. par. 3).
Qualora una banca abbia due o piu' posizioni oppure quote di
posizioni verso una cartolarizzazione che insistono sullo stesso
rischio, esse vanno considerate come un'unica posizione nei limiti in
cui siano sovrapposte (1). Nel calcolo degli importi ponderati per il
rischio si tiene conto soltanto della posizione o quota di posizione
a cui corrisponde il valore ponderato per il rischio maggiore.
-----
(1) Di regola, una tale sovrapposizione di attivita' di rischio
si verifica con le linee di liquidita'.
Quando una banca (o un gruppo bancario) diversa dal cedente detiene
tutte le passivita' emesse da un medesimo SPV o comunque
riconducibili alla stessa operazione di cartolarizzazione non ricorre
la caratteristica di "segmentazione" del rischio di credito che
determina l'applicazione della presente disciplina (2).
Conseguentemente, il requisito patrimoniale deve essere calcolato con
riferimento agli attivi oggetto di cartolarizzazione, come se la
banca li avesse acquisiti direttamente (3).
(2) Va da se' che ove tutti i titoli ABS siano acquistati dal
cedente, il rischio di credito non viene trasferito a terzi in misura
significativa e quindi la cartolarizzazione non e' riconosciuta a
fini prudenziali.
-----
(3) Rimane comunque fermo l'obbligo, in capo al soggetto che
detiene tutte le passivita', di rispettare tutti i requisiti previsti
dalla disciplina per il riconoscimento a fini prudenziali di
ponderazioni piu' favorevoli (ad esempio, quelle relative alla
classificazione di attivita' tra le esposizioni garantite da ipoteche
su immobili).
Quando il rischio di credito di una posizione verso la
cartolarizzazione e' coperto per il tramite di uno strumento di
attenuazione del rischio idoneo, il valore ponderato di tale
posizione tiene conto di tale attenuazione del rischio, secondo
quanto indicato nella Parte Prima e nella Sezione IV.
Le banche che forniscono, mediante tecniche di attenuazione del
rischio di credito idonee, protezione dal rischio di credito
relativamente a posizioni verso la cartolarizzazione sono considerate
come se detenessero direttamente tali posizioni.
Le banche che forniscono il supporto di credito alle posizioni
verso la cartolarizzazione devono dedurre dal patrimonio di base ogni
eventuale provento da cessione (1).
-----
(1) Si definisce provento da cessione (gain on sale) qualunque
incremento del patrimonio di vigilanza connesso con i proventi
derivanti dalla cessione delle attivita' cartolarizzate, ad un prezzo
superiore a quello nominale, come i proventi collegati al
differenziale di "reddito futuro atteso" (future margin income).
L'equivalente creditizio delle posizioni verso la cartolarizzazione
"fuori bilancio" del tipo garanzie rilasciate e impegni a erogare
fondi e' pari al valore nominale moltiplicato per un fattore di
conversione creditizio pari al 100%, salvo se diversamente
specificato.
L'equivalente creditizio delle posizioni verso la cartolarizzazione
del tipo strumenti derivati finanziari e' determinato secondo quanto
indicato nel Capitolo 4.
Qualora una banca fornisca protezione del credito mediante un
derivato del tipo "nth-to-default", si distinguono due casi:
- al derivato creditizio e' assegnato da un'ECAI un rating: in
tal caso si applica la disciplina del presente capitolo;
- al derivato creditizio non e' assegnato un rating da parte di
un'ECAI: occorre applicare la disciplina prevista nel Capitolo 1,
Parte Prima e Parte Seconda.
Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale complessivo, in
deroga a quanto previsto in via generale (2), il requisito
patrimoniale consolidato va determinato non come somma dei requisiti
individuali a fronte delle posizioni verso la cartolarizzazione di
pertinenza di ciascuna societa' rientrante nell'area di
consolidamento, ma applicando a livello consolidato i criteri
previsti dalla presente disciplina.
-----
(2) Cfr. Capitolo 6, Sezione II.
2. Banche che applicano il metodo standardizzato
Per il cedente e il promotore, il valore ponderato per il rischio
di tutte le posizioni verso una medesima cartolarizzazione non puo'
essere superiore al valore ponderato delle attivita' cartolarizzate
calcolato come se queste ultime non fossero state cartolarizzate
(cap).
Il cap va determinato applicando un fattore di ponderazione del
150% a tutte le attivita' cartolarizzate scadute oppure rientranti
nel portafoglio "attivita' ad alto rischio" (cfr. Capitolo 1, Parte
Prima) (3). Il valore del cap va aggiornato nel tempo per tenere
conto dell'andamento delle attivita' cartolarizzate (es. rimborsi)
(c.d. confronto dinamico).
-----
(3) Gli eventuali "proventi da cessione" dedotti dal patrimonio
di base non vanno presi in considerazione ai fini del calcolo del
requisito massimo.
Il requisito patrimoniale a fronte del complesso delle posizioni
verso una medesima cartolarizzazione sara' al massimo pari all'8% del
cap (1).
-----
(1) Per le banche appartenenti a un gruppo bancario tale
requisito e' ridotto del 25 per cento.
Per i soggetti diversi dal cedente, l'importo non ponderato della
posizione verso la cartolarizzazione corrisponde al valore di
bilancio, eventualmente rettificato per tenere conto dei "filtri
prudenziali". Nel caso di banche cedenti per le quali la
cartolarizzazione tradizionale soddisfi a fini prudenziali il
requisito del significativo trasferimento del rischio di credito, ma
non superi a fini di bilancio il test della "derecognition" previsto
dallo IAS 39, il valore delle posizioni verso la cartolarizzazione
eventualmente detenute dalla banca cedente va determinato come se le
attivita' cedute fossero state cancellate dal bilancio e vi fossero
state iscritte le posizioni verso la cartolarizzazione detenute.
2.1 Posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating
Nel caso di posizioni verso la cartolarizzazione provviste di
rating attribuito da una ECAI, l'importo ponderato per il rischio e'
calcolato applicando al valore della posizione il fattore di
ponderazione corrispondente alla classe di merito di credito, di cui
alle seguenti tabelle 1 e 2.
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TABELLA 1
-------------------------------------------------------------------------
Posizioni verso la cartolarizzazione diverse da quelle aventi un rating a
breve termine
-------------------------------------------------------------------------
Classe di 1 2 3 4 Pari o
merito di inferiori a
credito 5
-------------------------------------------------------------------------
Fattore di 20% 50% 100% 350% 1250%
Ponderazione
del rischio
-------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
TABELLA 2
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Posizioni verso la cartolarizzazione aventi un rating a breve termine
----------------------------------------------------------------------
Classe di 1 2 3 Tutte le altre
merito di valutazioni
credito del merito di
Credito
----------------------------------------------------------------------
Fattore di 20% 50% 100% 1250%
Ponderazione
del rischio
----------------------------------------------------------------------
Nel caso in cui la valutazione del merito di credito espressa da
una ECAI tenga conto di uno strumento di attenuazione del rischio di
credito riconosciuto a fini prudenziali fornito all'intera
cartolarizzazione, tale valutazione puo' essere utilizzata per
determinare il fattore di ponderazione della posizione. Qualora la
valutazione del merito di credito espressa dalla ECAI tiene conto di
uno strumento di attenuazione del rischio di credito fornito
all'intera cartolarizzazione non ammesso a fini prudenziali, tale
valutazione non puo' essere presa in considerazione ai fini della
ponderazione della posizione.
Nel caso in cui la protezione del rischio di credito e' fornita
direttamente a una singola posizione verso la cartolarizzazione la
valutazione della ECAI che riflette tale protezione non va
considerata. In questo caso valgono le regole generali sul
riconoscimento degli strumenti di attenuazione del rischio di
credito.
Non e' ammesso l'utilizzo di valutazione di differenti ECAI per
posizioni in diverse tranches della medesima operazione di
cartolarizzazione.
2.2 Posizioni verso la cartolarizzazione prive di rating
Alle posizioni verso la cartolarizzazione prive di rating la banca
applica un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%, salvo
quanto specificato di seguito.
2.2.1 Metodo look-through
Le banche possono applicare il metodo look-through per le posizioni
verso la cartolarizzazione diverse da quelle che coprono la prima
perdita, a condizione che la banca sia in grado di conoscere la
composizione corrente delle attivita' cartolarizzate.
In base al metodo look-through, la banca applica alla posizione
verso la cartolarizzazione priva di rating un fattore di ponderazione
pari al prodotto tra:
a) fattore di ponderazione medio ponderato (con pesi pari ai valori
delle singole attivita') relativo alle attivita' cartolarizzate,
calcolato sulla base del metodo standardizzato per il calcolo del
requisito patrimoniale per il rischio di credito;
b) coefficiente di concentrazione, dato dal rapporto tra:
i. la somma degli importi nominali di tutte le tranches in cui e'
strutturata la cartolarizzazione;
ii. la somma degli importi nominali delle tranches aventi un
rango pari passu o subordinato rispetto alla tranche cui si riferisce
la posizione verso la cartolarizzazione detenuta, inclusa
quest'ultima tranche (1).
-----
(1) Ad esempio, si ipotizzi un'operazione di cartolarizzazione
avente una tranche senior pari a 10, una tranche mezzanine pari a 6 e
quella junior pari a 4: il coefficiente di concentrazione per la
tranche mezzanine e' pari a 2 (20/10), per quella senior e' pari a 1
(20/20).
Il fattore di ponderazione del rischio cosi' ottenuto non puo'
eccedere il 1250% e non puo' essere inferiore a qualsiasi fattore di
ponderazione del rischio applicabile a una tranche provvista di
rating e caratterizzata da un rango piu' elevato rispetto a quella
cui si riferisce la posizione verso la cartolarizzazione detenuta.
2.2.2 Posizioni connesse con operazioni ABCP
Alle posizioni verso la cartolarizzazione connesse con operazioni
di tipo ABCP, diverse dalle linee di liquidita' idonee (secondo
quanto indicato nel successivo par. 2.2.3), puo' essere applicato un
fattore di ponderazione pari al maggiore tra il 100% e il fattore di
ponderazione piu' elevato tra quelli relativi a ciascuna attivita'
cartolarizzata in base al metodo standardizzato per il calcolo del
requisito patrimoniale per il rischio di credito.
Per beneficiare di tale trattamento, la posizione deve soddisfare
le seguenti condizioni:
- non deve fronteggiare la prima perdita e la posizione su cui
ricade la prima perdita deve fornire un adeguato supporto creditizio
alla posizione che fronteggia la seconda perdita;
- deve essere considerata dalla banca di qualita' creditizia
almeno equivalente a quella corrispondente ad un'attivita' investment
grade;
- la banca che la detiene non possiede anche una posizione nella
medesima cartolarizzazione che partecipa alle prime perdite.
2.2.3 Linee di liquidita'
Il trattamento prudenziale delle linee di liquidita' idonee prevede
l'applicazione di un fattore di conversione pari al 50% e di un
fattore di ponderazione corrispondente a quello maggiore tra i
fattori di ponderazione relativi a ciascuna attivita' cartolarizzata
in base al metodo standardizzato per il calcolo del requisito
patrimoniale per il rischio di credito.
Le linee di liquidita' sono considerate idonee, qualora siano
soddisfatte le seguenti condizioni:
a. le clausole contrattuali relative alla linea di liquidita'
individuano e delimitano con chiarezza le circostanze in presenza
delle quali essa puo' essere utilizzata;
b. la linea di liquidita' non puo' essere utilizzata per fornire un
supporto di credito mediante la copertura di perdite gia'
verificatesi al momento dell'utilizzo (ad esempio fornendo liquidita'
per attivita' che risultano essere in default al momento
dell'utilizzo o acquistando attivita' a un valore superiore al loro
valore equo);
c. la linea di liquidita' non viene utilizzata per fornire
finanziamenti permanenti o in via ordinaria alla cartolarizzazione;
d. i rimborsi degli utilizzi delle linee di liquidita' non sono
subordinati ai crediti degli altri creditori verso la
cartolarizzazione, eccezion fatta per i pagamenti risultanti da
contratti derivati su tassi di interesse o su valute, commissioni o
altri pagamenti della stessa natura, ne' sono soggetti a differimento
o rinuncia;
e. la linea di liquidita' non deve piu' essere utilizzata dopo che
i supporti di credito di cui essa potrebbe beneficiare (specifici o
generali) sono stati totalmente esauriti;
f. e' esplicitamente prevista una clausola che:
- prevede una riduzione automatica dell'ammontare che puo' essere
utilizzato pari all'importo delle attivita' in default; oppure,
- laddove il portafoglio cartolarizzato sia costituito da
attivita' provviste di rating, pone fine all'utilizzo della linea se
la qualita' media delle attivita' cartolarizzate scende al di sotto
di una qualita' equivalente a
investment grade.
Alle linee di liquidita' revocabili incondizionatamente senza
preavviso si applica un fattore di conversione pari allo 0%, purche'
risultino soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti da a)
a f) e il rimborso degli utilizzi abbia priorita' rispetto a tutti
gli altri soggetti aventi diritto sui flussi finanziari derivanti
dalle attivita' cartolarizzate.
3. Banche che applicano i metodi basati sui rating interni
Per le banche cedenti o promotrici e, laddove siano in grado di
calcolare il KIRB, per le altre banche investitrici, il requisito
patrimoniale a fronte delle posizioni verso la cartolarizzazione non
puo' essere superiore al requisito che la banca avrebbe determinato,
in base al metodo IRB, sulle attivita' cartolarizzate qualora queste
ultime non fossero state cartolarizzate (1). Il valore del cap va
aggiornato nel tempo per tenere conto dell'andamento delle attivita'
cartolarizzate (es. rimborsi) (c.d. confronto dinamico).
-----
(1) Gli eventuali "proventi da cessione" (gain on sale),
oggetto di deduzione dal patrimonio di base, non sono presi in
considerazione al fine del calcolo del requisito massimo.
In particolare, il requisito patrimoniale non puo' essere maggiore
delle somma dei due seguenti elementi:
- 8% (2) degli importi ponderati per il rischio che sarebbero
stati ottenuti se le attivita' non fossero state cartolarizzate;
-----
(2) Per le banche appartenenti a un gruppo bancario tale
requisito e' ridotto del 25 per cento.
- perdite attese di pertinenza delle attivita' cartolarizzate.
L'importo non ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione
per cassa corrisponde al valore di bilancio al lordo delle rettifiche
di valore specifiche, tenendo conto dei "filtri prudenziali" (cfr.
Titolo I, Capitolo 2).
3.1 Priorita' nell'applicazione degli approcci di calcolo dei
valori ponderati per il rischio di credito
Per le posizioni verso la cartolarizzazione provviste di un rating
attribuito da una ECAI o per la quali possa essere utilizzata una
valutazione del merito di credito desunta, l'importo dell'esposizione
ponderato per il rischio di credito va calcolato secondo l'"approccio
basato sui rating" (Rating based approach, RBA) (cfr. allegato A,
par. 1).
Alle posizioni verso la cartolarizzazione prive di rating si
attribuisce una valutazione del merito di credito "desunta"
equivalente a quella delle posizioni verso la cartolarizzazione
provviste di rating aventi la piu' elevata priorita' nel rimborso,
subordinate alla posizione verso la cartolarizzazione in questione.
Le posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating aventi le
caratteristiche anzidette sono definite come "posizioni verso la
cartolarizzazione di riferimento".
Ai fini dell'utilizzo della valutazione del merito di credito
"desunta" devono essere soddisfatti i seguenti requisiti operativi
minimi:
- le "posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento" devono
essere subordinate sotto ogni aspetto alla posizione verso la
cartolarizzazione priva di rating (3);
-----
(3) La protezione del credito fornita alle "posizioni verso la
cartolarizzazione di riferimento" va considerata quando si valuta il
grado di subordinazione di quest'ultima nei confronti della posizione
verso la cartolarizzazione priva di rating. Ad esempio, se le
"posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento" beneficiano
della garanzia fornita da un terzo soggetto o di altre forme di
supporto del credito e se tali protezioni non sono disponibili anche
per la posizione verso la cartolarizzazione priva di rating, a
quest'ultima non puo' essere attribuito un rating desunto.
- la durata delle "posizioni verso la cartolarizzazione di
riferimento" deve essere pari o superiore a quella della posizione
verso la cartolarizzazione priva di rating;
-ogni rating "desunto" deve essere aggiornato, su base
continuativa, per riflettere ogni variazione della valutazione del
merito di credito relativa alle "posizioni verso la cartolarizzazione
di riferimento".
Per le posizioni verso la cartolarizzazione prive di un rating
esterno o desunto si utilizza l'"approccio della formula di
vigilanza" (Supervisory formula approach, SFA) (cfr. allegato A, par.
2), eccetto che nel caso dei programmi ABCP per i quali puo' essere
impiegato l'"approccio della valutazione interna" (cfr. allegato A,
par. 3).
Le banche investitrici, diverse dal cedente o dal promotore,
possono adottare l'"approccio della formula di vigilanza", qualora
siano in grado di determinare i parametri necessari per
l'applicazione della formula medesima.
La Banca d'Italia verifica la capacita' della banca di procedere a
tale calcolo nell'ambito della procedura di autorizzazione
all'utilizzo dei sistemi di rating interni per il calcolo del
requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.
Le posizioni verso la cartolarizzazione prive di rating e per le
quali non puo' essere utilizzata una valutazione del merito di
credito desunta sono ponderate al 1250 per cento, qualora:
-nel caso delle banche cedenti o promotrici, esse non sono in
grado di calcolare il KIRB oppure, per le posizioni in programmi
ABCP, non utilizzano l'"approccio della valutazione interna";
-nel caso delle altre banche investitrici, esse non adottano
l'"approccio della formula di vigilanza" oppure, per le posizioni in
programmi ABCP, l'"approccio della valutazione interna".
Per il trattamento delle linee di liquidita' si fa rinvio
all'allegato A, par. 4.
4. Requisiti patrimoniali aggiuntivi per le cartolarizzazioni di
attivita' rotative con clausola di rimborso anticipato
Nel caso di cessione di attivita' rotative per il tramite di
un'operazione di cartolarizzazione che contiene una clausola di
rimborso anticipato, la banca originator e' tenuta a calcolare un
ulteriore requisito, oltre a quello relativo alle posizioni verso la
cartolarizzazione detenute, a fronte dei rischi sottesi al riacquisto
delle attivita' cartolarizzate.
Nel caso in cui le attivita' cartolarizzate comprendono sia
attivita' rotative sia attivita' non rotative, il cedente applica il
requisito aggiuntivo alla sola parte del portafoglio cartolarizzato
che contiene le attivita' rotative.
Ai fini del calcolo del requisito aggiuntivo vanno distinte le
ragioni di credito del cedente e quelle degli investitori.
Con il termine "ragioni di credito del cedente" si intende il
valore della quota, che fa capo al cedente, di un portafoglio di
attivita' rotative, i cui utilizzi sono oggetto di cartolarizzazione.
Tale quota e' pari al rapporto tra l'importo degli utilizzi
cartolarizzati i cui flussi di cassa (1) non sono disponibili per
rimborsare gli investitori nella cartolarizzazione e il complesso
degli utilizzi cartolarizzati. La percentuale cosi' determinata deve
essere poi applicata anche ai margini disponibili per determinare la
quota di questi ultimi che fa capo al cedente e la quota che fa capo
agli investitori (2).
-----
(1) I flussi di cassa sono quelli generati dalla riscossione di
capitale e interessi sulle attivita' cartolarizzate nonche' di altri
importi associati.
(2) Si ipotizzi che la banca X detenga aperture di credito
connesse con l'utilizzo di carte credito da parte della propria
clientela per un ammontare di 130, di cui utilizzato pari a 100
(margini disponibili: 30). Si supponga che la banca X ceda a una
societa' veicolo l'insieme di queste aperture di credito. Con
riferimento alle 100 di utilizzato si ipotizzi che il 10% (10)
rimanga a carico dell'"originator" mentre a fronte del restante 90%
(90) la societa' veicolo emetta titoli junior, mezzanine e senior. Il
rapporto tra 10 e 100 (10%) rappresenta la percentuale che in base
alle condizioni contrattuali va utilizzata per ripartire i rimborsi e
le perdite tra l'"originator" e gli investitori nelle ABS. La
"ragione di credito dell'originator" e' pari a 13, cioe' 10 piu' il
10% di 30; quella degli investitori e' il complemento a 130, cioe'
117.
Per "ragioni di credito degli investitori" si intende la parte del
portafoglio di attivita rotataive che costituisce il complemento
delle "ragioni di credito del cedente".
Le "ragioni di credito del cedente" non possono essere subordinate
alle "ragioni di credito degli investitori".
L'esposizione del cedente connessa con le proprie "ragioni di
credito" non va trattata come una posizione verso la
cartolarizzazione, bensi' come una quota di attivita' cartolarizzate
che non ha formato oggetto di cartolarizzazione da assoggettare al
calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.
Ai fini della determinazione del requisito aggiuntivo, l'importo
ponderato per il rischio di credito si ottiene moltiplicando
l'ammontare delle "ragioni di credito degli investitori" per il
prodotto tra un appropriato fattore di conversione e il fattore di
ponderazione medio relativo alle attivita' cartolarizzate,
determinato in base al metodo standardizzato come se le attivita' non
fossero state cartolarizzate.
I fattori di conversione appropriati dipendono da due elementi:
• la velocita' del meccanismo di rimborso, ossia la natura
"controllata" o "non controllata" della clausola di rimborso
anticipato;
• la tipologia di attivita' rotative cartolarizzate, vale a dire
se esse possono o meno essere revocabili incondizionatamente e senza
preavviso dal cedente (3).
-----
(3) Un esempio di linee di credito revocabili
incondizionatamente e senza preavviso e' rappresentato da quelle
connesse con carte di credito.
Una clausola di rimborso anticipato e' considerata "controllata"
quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la banca cedente dispone di un appropriato piano di gestione
dei mezzi patrimoniali e della liquidita', tale da assicurare che
essa disponga di sufficiente patrimonio e liquidita' nel caso di
manifestazione di situazioni di rimborso anticipato;
b) per tutta la durata dell'operazione, i pagamenti di
interessi e di capitale, le spese, le perdite e i recuperi sono
ripartiti pro rata fra le "ragioni di credito del cedente" e le
"ragioni di credito degli investitori", sulla base dell'importo delle
attivita' cartolarizzate in essere ad una o altre date di riferimento
durante ogni mese;
c) il periodo di rimborso deve essere sufficiente per
rimborsare o riconoscere in default almeno il 90% del debito totale
(somma delle "ragioni di credito del cedente" e delle "ragioni di
credito degli investitori") in essere all'inizio del periodo di
rimborso anticipato;
d) durante il periodo di rimborso, la frequenza dei rimborsi
non deve essere piu' rapida di quella che si avrebbe con un piano di
ammortamento lineare.
Le operazioni di cartolarizzazione con clausola di ammortamento
anticipato che non soddisfino le condizioni di cui ai precedenti
punti da a) a d) sono considerate operazioni con clausole di rimborso
anticipato "non controllate".
Nel caso di cartolarizzazioni riguardanti attivita' rotative al
dettaglio revocabili incondizionatamente e senza preavviso soggette a
una clausola di rimborso anticipato che si attiva quando l'excess
spread scende a un determinato livello, il fattore di conversione
appropriato dipende dal confronto tra l'excess spread medio
trimestrale e il livello di excess spread stabilito contrattualmente
che da' luogo al suo "intrappolamento" (1). Qualora l'operazione di
cartolarizzazione non preveda contrattualmente un livello di
"intrappolamento" (trapping point) dell'excess spread, quest'ultimo
e' convenzionalmente posto pari al livello di excess spread che
attiva il rimborso anticipato aumentato di 4,5 punti percentuali. Il
fattore di conversione appropriato va determinato distintamente per
le operazioni di cartolarizzazione al dettaglio con clausola di
rimborso anticipato "controllata" e "non controllata" (cfr. Tabella
3), espresso in percentuale tra excess spread medio trimestrale ed
excess spread di "intrappolamento".
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(1) L'excess spread viene definito "intrappolato" quando il suo
ammontare viene messo a disposizione dell'operazione di
cartolarizzazione per coprire le eventuali perdite.
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TABELLA 3
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Fattore di conversione utile per il calcolo del requisito aggiuntivo
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Rapporto tra excess Cartolarizzazioni con Cartolarizzazioni con
spread medio ed excess clausola di rimborso clausola di rimborso
spread di anticipato controllata anticipato non
intrappolamento controllata
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Maggiore di 133,33% 0% 0%
-------------------------------------------------------------------------
Minore di 133,33% fino 1% 5%
a 100%
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Minore di 100% fino a 2% 15%
75%
-------------------------------------------------------------------------
Minore di 75% fino a 10% 50%
50%
-------------------------------------------------------------------------
Minore di 50% fino a 20% 100%
25%
-------------------------------------------------------------------------
Minore di 25% 40% 100%
-------------------------------------------------------------------------
Nei casi di operazioni di cartolarizzazione con clausola di
rimborso anticipato "controllata" riguardanti attivita' rotative al
dettaglio impegnate (cioe', non revocabili incondizionatamente e
senza preavviso) ovvero attivita' rotative diverse da quelle al
dettaglio, il fattore di conversione appropriato e' sempre pari al 90
per cento.
Nei casi di operazioni di cartolarizzazione con clausola di
rimborso anticipato "non controllata" riguardante attivita' rotative
al dettaglio impegnate ovvero attivita' rotative diverse da quelle al
dettaglio, il fattore di conversione appropriato e' sempre pari al
100 per cento.
Il totale dei requisiti patrimoniali (requisito massimo) per la
banca originator - pari alla somma del requisito sulle posizioni
verso la cartolarizzazione e del requisito aggiuntivo a fronte delle
"ragioni di credito degli investitori" - non puo' essere superiore al
requisito che la banca avrebbe calcolato a fronte delle attivita'
cartolarizzate (1) qualora non avesse proceduto alla loro
cartolarizzazione (2).
-----
(1) E' esclusa dalle attivita' cartolarizzate la quota che
rientra nelle "ragioni di credito del cedente".
(2) Gli eventuali "proventi da cessione" (gain on sale) oggetto
di deduzione dal patrimonio di base non sono presi in considerazione
al fine del calcolo del requisito massimo.
Le banche cedenti non sono tenute a calcolare alcun requisito
patrimoniale aggiuntivo a fronte di:
- cartolarizzazioni di attivita' rotative nell'ambito delle quali
gli investitori restano interamente esposti al rischio di credito dei
futuri utilizzi da parte dei debitori ceduti, cosicche' il rischio
relativo alle attivita' cartolarizzate non viene riassunto dal
cedente nemmeno dopo che si sia verificato un evento che determini il
rimborso anticipato; cio' accade anche quando le clausole di rimborso
anticipato replichino la struttura temporale delle attvivita'
rotative cedute;
- cartolarizzazioni nell'ambito delle quali una procedura di
rimborso anticipato e' attivata unicamente da eventi non collegati
all'andamento economico delle attivita' cartolarizzate o del cedente,
quali ad esempio modifiche rilevanti nella normativa fiscale o di
altre norme.
SEZIONE IV
TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO DELLE POSIZIONI
VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE
1. Forme di protezione del credito ammesse
Fatto salvo quanto specificato al capoverso successivo, gli
strumenti di protezione del credito ammessi per le posizioni verso la
cartolarizzazione sono quelli previsti nell'ambito del metodo
standardizzato per il rischio di credito. Il riconoscimento e'
subordinato all'osservanza dei requisiti minimi ivi stabiliti.
Limitatamente alle banche che utilizzano uno degli approcci
previsti nell'ambito della metodologia IRB (cfr. Sezione III, par.
3), sono riconosciuti anche i fornitori di protezione personale
ammessi nell'ambito del metodo IRB di base.
2. Modalita' di calcolo
Per le banche che utilizzano il "metodo standardizzato" (cfr.
Sezione III, par. 2) e l'"approccio basato sui rating" (Allegato A,
par. 1), l'importo o il fattore di ponderazione di una posizione
verso la cartolarizzazione per la quale e' stata ottenuta una
protezione del credito riconosciuta possono essere calcolati
conformemente alle disposizioni previste nell'ambito del metodo
standardizzato per il rischio di credito (Parte Prima, Sezione III).
A tal fine, alle banche che utilizzano l'"approccio basato sui
rating" e' precluso l'utilizzo del metodo semplificato per il
trattamento delle garanzie reali finanziarie.
Quando gli importi ponderati per il rischio delle posizioni verso
la cartolarizzazione sono calcolati secondo l' "approccio della
formula di vigilanza" (cfr. Allegato A, par. 2), bisogna distinguere
il caso della protezione completa da quello della protezione
parziale.
Nel caso di protezione completa, ai fini del calcolo del requisito
patrimoniale relativo alla posizione protetta, occorre determinare il
"fattore di ponderazione del rischio effettivo" della posizione
stessa. Esso si ottiene dividendo l'importo della posizione ponderato
per il rischio per il valore non ponderato della posizione e
moltiplicando il risultato per 100.
Nel caso di garanzie reali finanziarie, l'importo ponderato per il
rischio della posizione protetta si determina moltiplicando E* (ossia
l'importo della posizione corretto per la garanzia, calcolato secondo
quanto indicato nella Parte Prima, Allegato B) per il "fattore di
ponderazione del rischio effettivo" della posizione verso la
cartolarizzazione.
Nel caso di garanzie personali e derivati su crediti, l'importo
ponderato per il rischio APR della posizione verso la
cartolarizzazione si calcola secondo la seguente formula:
APR = [GA × Fp]+[(E - GA) × "fattore di ponderazione del rischio
effettivo"].
dove:
- GA e' il valore della garanzia corretto per eventuali
disallineamenti di valuta e di durata, calcolato secondo quanto
indicato nella Parte Prima, Allegato E;
- Fp e' il fattore di ponderazione del fornitore di protezione;
- E e' il valore della posizione verso la cartolarizzazione;
Con il termine protezione parziale si intende che e' coperta
soltanto una parte dell'importo della posizione verso la
cartolarizzazione detenuta dalla banca. In tal caso, occorre
distinguere tra le tre seguenti differenti situazioni:
a) la protezione copre le "prime perdite" relative alla posizione
detenuta dalla banca;
b) la protezione assicura una copertura su base proporzionale delle
perdite prodotte dalla posizione detenuta dalla banca;
c) le "prime perdite" prodotte dalla posizione verso la
cartolarizzazione rimangono in capo alla banca che detiene la
posizione.
Nei casi a) e b), la banca determina il requisito patrimoniale
della posizione "protetta" conformemente a quanto stabilito per la
protezione completa.
Nel caso c), la banca suddivide la posizione verso la
cartolarizzazione, a seconda dei casi, in due o piu' distinte
posizioni. La quota della posizione verso la cartolarizzazione non
coperta, rimasta a carico della banca che detiene la posizione, va
considerata come quella avente la qualita' creditizia piu' bassa tra
le posizioni risultanti dalla suddivisione. Ai fini del calcolo
dell'importo ponderato per il rischio della posizione con la qualita'
creditizia piu' bassa, si applicano le disposizioni di cui
all'Allegato A, paragrafo 2 , ponendo T pari ad e* nel caso di
protezione di tipo reale e a T-g nel caso di protezione di tipo
personale, dove
- e* e' pari al rapporto tra E* ed S;
- E* e' l'importo della posizione verso la cartolarizzazione
oggetto di copertura corretto per tenere conto delle garanzie reali
finanziarie;
- S e' l'importo totale delle attivita' oggetto di
cartolarizzazione;
- g e' pari al rapporto tra GA e S;
- GA e' l'importo nominale della protezione corretto per tenere
conto di eventuali disallineamenti di valuta e/o di durata.
Nel caso di garanzie personali e derivati su crediti il fattore di
ponderazione del rischio di pertinenza del fornitore di protezione si
applica alla quota g di posizione verso la cartolarizzazione coperta.
SEZIONE V
RIDUZIONE DEGLI IMPORTI PONDERATI PER IL RISCHIO DELLE
POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE
1. Rettifiche di valore
Per le banche che adottano il metodo IRB per il calcolo del
requisito patrimoniale per il rischio di credito, l'importo ponderato
di una posizione verso la cartolarizzazione puo' essere ridotto delle
eventuali rettifiche di valore su tale posizione, moltiplicate per il
medesimo fattore di ponderazione applicato alla posizione. La
riduzione in esame puo' essere operata soltanto per singole posizioni
e in base alle rettifiche di valore operate a fronte di quelle
specifiche posizioni.
Non sono consentite compensazioni ne' tra posizioni verso la
cartolarizzazione di una medesima operazione ne' tra posizioni
riferite a differenti operazioni di cartolarizzazione.
Nel caso di posizioni verso la cartolarizzazione alle quali e'
attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250 per
cento, in base all'approccio della formula di vigilanza, il valore
ponderato di tali posizioni puo' essere ridotto dell'ammontare delle
rettifiche di valore specifiche effettuate dalla banca sulle
attivita' cartolarizzate moltiplicato per 12,5.
Nel caso di posizioni verso la cartolarizzazione alle quali e'
attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250 per
cento, in base ad approcci diversi da quello della formula di
vigilanza, l'ammontare delle rettifiche di valore specifiche
effettuate dalla banca sulle attivita' cartolarizzate puo' essere
portato in diminuzione del requisito massimo applicabile alle
posizioni verso la cartolarizzazione.
2. Deduzioni dal patrimonio di vigilanza
Con riferimento alle posizioni verso la cartolarizzazione ponderate
al 1250 per cento, le banche possono dedurre dal patrimonio di
vigilanza (50% dal patrimonio di base e 50% da quello supplementare)
il valore delle posizioni, in alternativa al calcolo del relativo
requisito patrimoniale.
Ai fini della determinazione dell'importo da dedurre, la banca puo'
tenere conto degli effetti della protezione del credito secondo
quanto previsto nella Sezione IV.
Quando una banca si avvale dell'alternativa della deduzione,
l'importo dedotto e' sottratto dal requisito massimo di cui ai par. 2
e 3 della Sezione III.
Ai fini dell'applicazione della disciplina sopra indicata, per le
banche che adottano il metodo IRB per il calcolo del requisito
patrimoniale per il rischio di credito valgono le seguenti
indicazioni:
a) il valore della posizione verso la cartolarizzazione puo' essere
rettificato secondo quanto precisato al paragrafo 1;
b) quando viene utilizzato il metodo della formula di vigilanza e L
<= KIRBR e [L+T] > KIRBR, la posizione verso la cartolarizzazione
deve essere trattata come due posizioni con L pari al KIRBR per la
posizione con la piu' elevata priorita' nel rimborso contemplata
dall'operazione di cartolarizzazione.
SEZIONE VI
MANTENIMENTO DI INTERESSI NELLA CARTOLARIZZAZIONE
1. Mantenimento di un interesse economico netto (1)
-----
(1) Le disposizioni della presente sezione non si applicano
alle operazioni effettuate da banche italiane ai sensi degli articoli
7-bis e 7-ter della legge 30 aprile 1999, n. 130 e successive
modificazioni e delle relative disposizioni di attuazione
(obbligazioni bancarie garantite).
Salvo i casi in cui rivesta il ruolo di cedente o di promotore, la
banca puo' assumere posizioni verso ciascuna operazione di
cartolarizzazione (2) a condizione che il cedente o il promotore
abbia esplicitamente reso noto che manterra' nell'operazione, su base
continuativa, a livello individuale o, nel caso di un gruppo
bancario, a livello consolidato, un interesse economico netto in
misura pari almeno al 5% (3), secondo una delle modalita' di seguito
indicate:
-----
(2) Le presenti disposizioni si applicano sia nel caso in cui
le posizioni verso la cartolarizzazione siano classificate nel
portafoglio bancario sia nel caso in cui siano classificate nel
portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.
(3) Ai fini della determinazione dell'interesse economico netto
il valore nominale delle esposizioni cartolarizzate e' considerato al
lordo di eventuali rettifiche di valore; per le esposizioni fuori
bilancio si considera il valore nozionale al netto di eventuali
utilizzi.
a) mantenimento di una quota almeno pari al 5% del valore nominale
di ciascuna tranche;
b) nel caso di cartolarizzazione di attivita' rotative,
mantenimento di "ragioni di credito del cedente" in misura almeno
pari al 5% del valore nominale delle attivita' cartolarizzate (4);
-----
(4) Per la definizione di "ragioni di credito del cedente",
cfr. Sez. III, par. 4.
c) mantenimento di esposizioni di ammontare almeno pari al 5% del
valore nominale delle attivita' cartolarizzate, qualora tali
esposizioni possano rientrare nel medesimo portafoglio cartolarizzato
(5). Le esposizioni da mantenere sono selezionate con un processo
casuale nell'ambito di un pool di attivita' composto da almeno 100
esposizioni, individuato in base ad elementi di natura qualitativa e
quantitativa (6). I criteri utilizzati per la selezione delle
esposizioni da mantenere devono essere chiaramente comunicati agli
investitori ai fini del rispetto degli obblighi di due diligence di
cui alla Sezione VII. L'utilizzo di questa opzione e' ammesso a
condizione che il portafoglio di attivita' cartolarizzate sia
connotato da adeguata granularita' e le attivita' selezionate non
risultino eccessivamente concentrate. Una volta selezionate, le
esposizioni non possono essere sostituite, salvo che nel caso di
cartolarizzazioni rotative;
-----
(5) Ad esempio, a fronte di un portafoglio di attivita'
cartolarizzate pari a 100, il valore delle esposizioni mantenute
sara' pari al 5% (5/100) e non al 4,76% (5/105).
(6) Ad esempio: tassi di decadimento, tipologia di prodotto,
data di erogazione e maturity, loan-tovalue, natura delle garanzie
reali che assistono le attivita', settore industriale e area
geografica del debitore.
d) mantenimento della tranche che copre la "prima perdita" e, se
necessario, di altre tranches aventi profilo di rischio uguale o
peggiore e scadenza non anteriore a quella delle tranches trasferite
a terzi, in misura almeno pari al 5% del valore nominale delle
attivita' cartolarizzate (1).
-----
(1) Nelle tranches mantenute ai fini del rispetto del requisito
sono inclusi, ad esempio, i funded reserve account accantonati gia'
al momento dell'emissione, a condizione che essi siano in grado di
assorbire perdite in linea capitale delle attivita' cartolarizzate e
il loro utilizzo non sia limitato a eventi non legati al rischio di
credito di tali attivita' (quali ad esempio casi di generale
turbativa dei mercati).
Il cedente o il promotore possono mantenere l'interesse economico
netto con modalita' equivalenti a quelle previste dalle lettere da a)
a d), ad esempio tramite la stipula di contratti derivati o lettere
di credito (2). In tale caso, il cedente o il promotore comunicano,
oltre al mantenimento dell'interesse economico netto (3), la
specifica modalita' adottata, la relativa metodologia di calcolo e le
motivazioni che giustificano l'equivalenza rispetto ad una delle
opzioni di cui alle lettere da a) a d).
-----
(2) Le lettere di credito sono ammesse solo se assumono il
rischio di prima perdita della cartolarizzazione ai sensi della
lettera d).
(3) Cfr. Sezione VII, paragrafo 2.2.
L'interesse economico netto puo' intendersi mantenuto se:
1) le forme di supporto creditizio rispettano le seguenti
condizioni:
i. coprono espressamente il rischio di credito delle attivita'
cartolarizzate;
ii. coprono almeno il 5% del rischio di credito di tali attivita'
in maniera equivalente a quella di cui alle lettere da a) a d) e sono
soggette al corrispondente trattamento prudenziale;
iii. hanno durata tale da assicurare la copertura per tutto il
tempo in cui il cedente o il promotore debbano mantenere l'interesse
economico netto;
iv. sono fornite dal cedente o dal promotore;
2) la banca che assume posizioni verso la cartolarizzazione ha
accesso alla documentazione necessaria per verificare il rispetto
delle condizioni sopra indicate.
Nel caso di linee di liquidita' fornite ad un programma ABCP,
l'interesse economico netto puo' intendersi mantenuto solo ai sensi
di cui alla lettera a) se:
1) la linea di liquidita' rispetta le seguenti condizioni:
i. copre espressamente il rischio di credito delle esposizioni
(cioe' puo' essere utilizzata non soltanto in caso di disallineamenti
di scadenze, generali turbative del mercato o altri eventi non legati
al rischio di credito della cartolarizzazione) ed e' soggetta al
corrispondente trattamento prudenziale;
ii. copre il 100% del rischio di credito delle esposizioni
cartolarizzate;
iii. ha durata tale da assicurare che essa restera' disponibile
per tutto il tempo in cui il cedente o il promotore debbono mantenere
l'interesse economico netto;
iv. e' fornita dal cedente o dal promotore;
2) la banca che assume posizioni verso la cartolarizzazione ABCP ha
accesso alla documentazione necessaria per verificare il rispetto
delle condizioni sopra indicate.
La modalita' mediante la quale e' mantenuto l'interesse economico
netto non puo' essere modificata nel corso dell'operazione, salvo che
al ricorrere di circostanze eccezionali, a condizione che la modifica
sia adeguatamente motivata, sia comunicata agli investitori e non
incida sul rispetto dell'obbligo di mantenere un interesse economico
netto.
Non sono ammesse combinazioni tra le diverse modalita' di
mantenimento dell'interesse economico netto.
Resta ferma la facolta' per la banca di mantenere un interesse
economico netto superiore al 5%, nel rispetto delle regole per il
riconoscimento delle operazioni di cartolarizzazione a fini
prudenziali.
1.1. Misurazione e copertura dell'interesse economico netto
Il valore dell'interesse economico netto e' calcolato all'avvio
dell'operazione di cartolarizzazione e deve essere mantenuto su base
continuativa (1).
-----
(1) In caso di adozione dell'opzione c) di cui al paragrafo 1,
le esposizioni mantenute in bilancio non possono essere a loro volta
oggetto di una cartolarizzazione sintetica.
Nel corso dell'operazione non e', di norma (2), necessario
integrare il valore dell'interesse economico netto, a condizione che
la riduzione dell'interesse economico netto dipenda dal fisiologico
ammortamento delle attivita' mantenute. Si considerano casi di
ammortamento fisiologico le riduzioni dovute a rimborsi, a rettifiche
di valore collegate alla valutazione del merito di credito delle
attivita' cartolarizzate, ad eventuali valutazioni al "fair value". A
tal fine:
-----
(2) Qualora la variazione del valore dell'interesse economico
netto dipenda dalla natura delle attivita' cartolarizzate o
dell'operazione (attivita' rotative, fasi di accumulo "ramp-up",
possibilita' di sostituzione delle attivita' cartolarizzate per un
periodo determinato), la banca adegua di conseguenza il valore
dell'interesse economico netto mantenuto.
1) in caso di adozione dell'opzione c) di cui al paragrafo 1, il
tasso di rimborso delle esposizioni selezionate non deve differire in
modo significativo dal tasso di rimborso delle attivita'
cartolarizzate (3);
-----
(3) Si considerano sempre significative le differenze derivanti
da azioni compiute volontariamente dal cedente o da processi di
selezione non casuali delle esposizioni mantenute.
2) in caso di adozione delle opzioni a), b) e d), la struttura
dell'operazione (ad esempio, regole per l'allocazione dei flussi di
cassa, cd. cash flow waterfall, trigger events (4), clausole di
ammortamento anticipato) non deve ridurre o rendere inefficace il
mantenimento dell'interesse economico netto. In particolare, gli
incassi in linea capitale e in linea interessi non possono essere
utilizzati per rimborsare l'interesse economico netto in via
anticipata rispetto agli altri soggetti che hanno assunto posizioni
verso la cartolarizzazione, ma solo in via subordinata o pro-quota
nel corso dell'operazione.
-----
(4) Per trigger events si intendono eventi contrattualmente
predefiniti - in genere riferiti all'andamento degli attivi
cartolarizzati - il cui verificarsi comporta una modifica del piano
di rimborso di una o piu' posizioni verso la cartolarizzazione.
La banca verifica inoltre che il supporto di credito inizialmente
fornito all'investitore non si riduca in via non proporzionale
rispetto al tasso di rimborso delle attivita' cartolarizzate.
L'interesse economico netto mantenuto non puo' essere oggetto di
copertura dal rischio di credito e non puo' essere trasferito a terzi
(1). Puo' invece essere oggetto di copertura dal rischio di tasso e
di cambio.
-----
(1) Ad esempio, non sono ammessi CDS e, nel caso di
mantenimento dell'interesse economico netto mediante esposizioni
selezionate in modo casuale (lett. c) par. 1), forme di copertura del
rischio di credito di tali esposizioni.
Il cedente o il promotore verificano il rispetto di tale previsione
valutando l'operazione di cartolarizzazione nel suo complesso anche
con riferimento alle altre esposizioni presenti in bilancio (2).
-----
(2) Ad esempio, la banca considera la presenza di eventuali
garanzie rilasciate a favore del medesimo debitore per altre
esposizioni presenti nel proprio bilancio che possano ridurre o
rendere inefficace l'interesse economico netto.
L'interesse economico netto mantenuto puo' essere utilizzato come
garanzia reale nell'ambito di operazioni di provvista (funding) a
condizione che cio' non comporti il trasferimento del rischio di
credito ad esso relativo (3).
-----
(3) Sono di norma consentite le operazioni pronti contro
termine effettuate a condizioni di mercato nel rispetto degli
standard internazionali del TBMA/ISDA Global Market Repurchase
Agreement.
1.2 Ambito di applicazione
Per ciascuna cartolarizzazione e' sufficiente che un solo soggetto
tra cedente e promotore mantenga l'interesse economico netto.
Nel caso di operazioni multioriginator, l'obbligo di mantenere un
interesse economico netto sussiste in capo a ciascun cedente in
proporzione alla quota di attivita' cartolarizzate ceduta. In
alternativa l'obbligo puo' essere rispettato dal promotore (4). Il
medesimo principio si applica in caso di piu' promotori coinvolti
nella medesima cartolarizzazione.
-----
(4) Il promotore puo' anche essere una delle banche cedenti.
Nel caso di ri-cartolarizzazioni, la banca (che non rivesta il
ruolo di cedente o promotore) puo' assumere posizioni verso la
ri-cartolarizzazione a condizione che:
- sia rispettato l'impegno a mantenere l'interesse economico
netto con riferimento alla ri-cartolarizzazione secondo le stesse
modalita' previste per le operazioni di cartolarizzazione; e
- il cedente o il promotore dell'operazione di
ri-cartolarizzazione assicurino che l'obbligo di mantenere
l'interesse economico netto sia rispettato anche con riferimento
all'operazione originaria, dandone comunicazione agli investitori.
La banca che intende assumere posizioni verso la cartolarizzazione
valuta con particolare attenzione le operazioni che prevedono
l'utilizzo di SPV o altri veicoli societari che possono incidere sul
mantenimento dell'interesse economico netto.
Nel caso di piu' operazioni realizzate tramite il medesimo SPV,
l'obbligo di verificare il mantenimento dell'interesse economico
netto sussiste solo per le operazioni verso le quali la banca intende
assumere posizioni, a condizione che sia assicurata piena separazione
patrimoniale tra le operazioni.
Nel caso di gruppi bancari l'obbligo viene rispettato su base
consolidata (1). Le filiazioni che hanno dato origine ai crediti
devono impegnarsi a rispettare gli obblighi di cui alla Sezione VII,
paragrafo 2.1 e a comunicare, in maniera tempestiva, al cedente o al
promotore e alla banca o societa' finanziaria capogruppo le
informazioni necessarie a soddisfare gli obblighi di cui al Sezione
VII, paragrafo 2.2. Qualora l'intermediario che mantiene l'interesse
economico netto su base consolidata cessi di far parte del gruppo, la
capogruppo assicura che altri membri del gruppo assumano posizioni
verso la cartolarizzazione in modo da garantire il mantenimento
dell'interesse economico netto.
-----
(1) Nel caso di banche o gruppi bancari controllati da una
impresa madre nell'UE, gli obblighi di cui al presente paragrafo
possono essere rispettati su base consolidata.
2. Esenzioni
L'obbligo di mantenere un interesse economico netto non si applica
qualora le attivita' cartolarizzate siano esposizioni verso i
seguenti soggetti o pienamente, incondizionatamente e
irrevocabilmente garantite dagli stessi:
a) amministrazioni centrali o banche centrali;
b) enti del settore pubblico e enti territoriali di uno Stato
comunitario;
c) intermediari vigilati, se le esposizioni nei confronti di tali
soggetti sono assoggettate ad un fattore di ponderazione pari al 50%
o inferiore in base alle regole del metodo standardizzato per il
calcolo del rischio di credito;
d) banche multilaterali di sviluppo.
Per tutti i casi previsti nel presente paragrafo, resta fermo
l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui alla Sezione VII.
3. Cartolarizzazioni realizzate prima del 1° gennaio 2011
Per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione
alle operazioni realizzate prima del 1° gennaio 2011, si rinvia a
quanto previsto dalla Sezione VIII.
SEZIONE VII
REQUISITI ORGANIZZATIVI
1. Obblighi di adeguata verifica (due diligence) e monitoraggio per
la banca, diversa da cedente o dal promotore, che assume posizioni
verso la cartolarizzazione
Un efficace assetto organizzativo rappresenta un presupposto
imprescindibile per garantire la consapevole assunzione dei rischi da
parte della banca e un'adeguata analisi del relativo impatto sugli
equilibri economico-patrimoniali.
In tale ambito assume rilievo primario il ruolo svolto dagli organi
aziendali, cui sono demandate - secondo le rispettive competenze e
responsabilita' - la definizione e la periodica revisione del
processo integrato di gestione di tutti i rischi attuali e
prospettici cui e' esposta l'azienda.
E' vietato assumere posizioni verso operazioni di cartolarizzazione
per le quali non si disponga o si ritenga di non disporre di
informazioni sufficienti a rispettare gli obblighi di cui al presente
paragrafo.
Le banche, sotto la propria responsabilita', individuano, secondo
criteri di proporzionalita', le caratteristiche degli assetti
organizzativi, il grado di dettaglio delle informazioni da esaminare
e la profondita' delle analisi e valutazioni da compiere tenendo
conto della rilevanza dell'operativita' nel comparto, di eventuali
specificita' delle operazioni o di profili di rischio peculiari. Tra
i fattori da considerare, si richiamano, ad esempio, l'incidenza
delle posizioni verso cartolarizzazioni sul totale delle attivita',
il conseguente impatto sulla propria situazione patrimoniale anche in
condizioni avverse, il livello di concentrazione per posizione,
emittente, classe di attivita', le strategie di investimento
perseguite (allocazione delle posizioni nel portafoglio bancario o in
quello di negoziazione a fini di vigilanza) (1).
-----
(1) Con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di
vigilanza, fattori come la volatilita' dei prezzi di mercato e la
liquidita' rivestono un'importanza analoga a quella dell'analisi del
rischio di credito, ai fini della valutazione dell'investimento.
Le banche che assumono esclusivamente il ruolo di controparte di
contratti derivati finanziari che hanno il piu' elevato grado di
priorita' nella distribuzione dei flussi di cassa dell'operazione (ad
esempio contratti di interest rate swap) possono limitarsi ad
assumere informazioni strettamente correlate all'andamento delle
posizioni detenute e alle caratteristiche strutturali
dell'operazione. Non e' invece richiesto di effettuare tali
adempimenti in relazione alle attivita' sottostanti, ne' di accertare
il rispetto del mantenimento dell'interesse economico netto.
1.1 Due diligence
Prima di assumere posizioni verso ciascuna operazione di
cartolarizzazione e, ove compatibile, per tutto il tempo in cui le
stesse sono mantenute in portafoglio, la banca svolge un'analisi
approfondita e indipendente (due diligence) su ciascuna di tali
operazioni e sulle esposizioni ad esse sottostanti, volta ad
acquisire piena conoscenza dei rischi cui e' esposta o che andrebbe
ad assumere (1).
-----
(1) L'analisi del rischio di credito relativo alle posizioni
verso la cartolarizzazione va condotta non solo con riferimento alle
singole transazioni, ma piu' in generale all'insieme delle posizioni
verso la cartolarizzazione assunte dalla banca o dal gruppo bancario
indipendentemente dal portafoglio in cui sono allocate. Ad esempio,
vanno rilevati tutti i casi di concentrazione - per soggetto,
prodotto o settore di attivita' economica - emergenti dalle
operazioni della specie, nell'ambito del complessivo sistema di
monitoraggio dei rischi.
A tal fine la banca adotta politiche e procedure operative,
adeguatamente formalizzate, volte a consentire la tempestiva
individuazione e valutazione dei diversi rischi connessi con le
singole transazioni.
In particolare, sulla base delle informazioni assunte, la banca
effettua analisi approfondite e integrate sui seguenti aspetti:
a) mantenimento, su base continuativa, dell'interesse economico
netto da parte del cedente o del promotore, e disponibilita' delle
informazioni rilevanti per poter effettuare la due diligence;
b) caratteristiche del profilo di rischio di ciascuna posizione
verso la cartolarizzazione. In particolare, la banca deve avere piena
conoscenza di tutte le caratteristiche strutturali dell'operazione
che possono incidere in misura significativa sull'andamento delle
posizioni verso la cartolarizzazione quali, ad esempio: clausole
contrattuali, grado di priorita' nei rimborsi, regole per
l'allocazione dei flussi di cassa (cash flow waterfall) e relativi
trigger, strumenti di credit enhancement, linee di liquidita',
definizione di default specificamente utilizzata per l'operazione,
rating, analisi storica dell'andamento di posizioni analoghe;
c) caratteristiche del profilo di rischio delle attivita'
sottostanti le posizioni verso la cartolarizzazione (2);
-----
(2) Se le attivita' non sono state ancora cartolarizzate (ad
esempio, nel corso del periodo revolving o delle fasi di "ramp-up"
delle operazioni) le verifiche sono condotte sui criteri di
ammissibilita' delle attivita'.
d) andamento di precedenti operazioni di cartolarizzazione in cui
siano coinvolti il medesimo cedente o promotore, aventi ad oggetto
classi di attivita' analoghe a quelle sottostanti la specifica
operazione, con particolare riferimento alle perdite registrate;
e) comunicazioni effettuate dal cedente o dal promotore, o da
soggetti da essi incaricati (ad esempio advisors), in merito alla due
diligence svolta sulle attivita' cartolarizzate, sulla qualita' delle
eventuali garanzie reali a copertura delle stesse, nonche', ove
rilevanti (1), sui metodi e i criteri utilizzati per le relative
valutazioni. Qualora queste ultime debbano essere effettuate da
esperti indipendenti, la banca valuta le informazioni rese in merito
alle procedure adottate per assicurare l'indipendenza della
valutazione.
-----
(1) L'analisi delle procedure di valutazione di eventuali
garanzie reali non e', ad esempio, rilevante nel caso di
cartolarizzazioni di crediti derivanti da carte di credito; lo e'
invece per operazioni aventi ad oggetto crediti assistiti da garanzia
immobiliare (tipo "CMBS").
La banca presta particolare attenzione alla natura dell'impegno
assunto dal cedente o dal promotore di comunicare il mantenimento
dell'interesse economico netto e le informazioni necessarie
all'espletamento degli obblighi di due diligence.
Nel caso di operazioni di ri-cartolarizzazione la banca assume le
informazioni di cui ai punti da a) ad e) anche con riferimento alle
attivita' oggetto dell'operazione di cartolarizzazione originaria.
Gli obblighi di due diligence previsti nel presente paragrafo sono
riferiti a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione
indipendentemente dal portafoglio in cui sono allocate (portafoglio
bancario o di negoziazione a fini di vigilanza).
Con riferimento alle posizioni allocate nel portafoglio di
negoziazione a fini di vigilanza, la banca puo' valutare le
informazioni di cui ai punti da a) ad e) tenendo conto delle
caratteristiche e del profilo di rischio di tale portafoglio.
Eventuali differenze nelle politiche e nelle procedure adottate per
le posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di
vigilanza devono essere adeguatamente giustificate. La sola finalita'
di negoziazione non costituisce motivazione sufficiente.
Le banche maggiormente attive nel comparto (2) effettuano
regolarmente prove di stress sulle posizioni verso la
cartolarizzazione detenute al fine di valutare i rischi connessi, in
particolare, con la natura delle stesse, soprattutto se si tratta di
strumenti complessi, e sulle attivita' cartolarizzate sottostanti.
-----
(2) Ai fini di tale qualificazione le banche tengono conto, ad
esempio, del peso del valore ponderato di tutte le posizioni verso la
cartolarizzazione detenute rispetto al totale dell'attivo ponderato
per il rischio.
Per l'individuazione delle prove di stress da effettuare, le banche
si attengono ai principi richiamati nella disciplina relativa al
processo di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale
(ICAAP) (Titolo III, Capitolo 1, Sezione II).
Per la realizzazione delle prove di stress, la banca puo' ricorrere
anche a modelli sviluppati da un'ECAI o da altro soggetto dotato di
adeguate professionalita' e affidabilita', a condizione che, prima di
assumere le posizioni verso la cartolarizzazione, i competenti organi
aziendali abbiano adeguatamente compreso, valutato e approvato le
assunzioni rilevanti utilizzate nello sviluppo del modello, nonche'
la metodologia e i risultati.
La banca deve altresi' essere in grado di utilizzare in maniera
consapevole il modello, modificando i dati di input e, se necessario,
gli scenari di stress. Non e' ammesso l'utilizzo di dati di output
che siano stati direttamente forniti dall'ECAI o da altro soggetto.
I risultati delle prove di stress sono portati a conoscenza degli
organi aziendali e sono opportunamente considerati dall'organo con
funzione di supervisione strategica nella adozione delle politiche in
materia di governo e gestione dei rischi.
La banca effettua, di norma, le attivita' di cui al presente
paragrafo con cadenza almeno annuale nell'ambito del processo di
valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e, in via
straordinaria, al verificarsi di eventi in grado di incidere
sull'operazione (modifiche nell'andamento dell'operazione, trigger
events, insolvenza dell'originator) o di cambiamenti delle proprie
strategie in materia di cartolarizzazioni.
1.2 Monitoraggio
La banca adotta procedure, opportunamente formalizzate, che
consentano di monitorare tempestivamente e in via continuativa
l'andamento delle attivita' sottostanti le proprie posizioni verso la
cartolarizzazione.
Per un'efficace attivita' di monitoraggio e' necessario acquisire
elementi informativi sulle attivita' sottostanti per ciascuna
operazione con particolare riferimento a: natura delle esposizioni,
incidenza delle posizioni scadute da oltre 30, 60, 90 giorni, tassi
di default, rimborsi anticipati, esposizioni soggette a procedure
esecutive, natura delle garanzie reali, merito creditizio dei
debitori, diversificazione settoriale e geografica, frequenza di
distribuzione dei tassi di loan-to-value.
Nelle operazioni di ri-cartolarizzazione, la banca assume le
informazioni previste nel presente paragrafo anche con riferimento
alle attivita' sottostanti la prima operazione di cartolarizzazione.
La valutazione delle informazioni deve essere effettuata
regolarmente con cadenza almeno annuale, nonche' in presenza di
variazioni significative nell'andamento dell'operazione, anche legate
al verificarsi di eventi specifici (ad esempio, attivazione dei
trigger events, insolvenza del debitore).
Le procedure adottate sono adeguate al profilo di rischio delle
posizioni verso la cartolarizzazione, anche in relazione alla
classificazione delle stesse nel portafoglio bancario o nel
portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.
1.3 Esternalizzazione dell'attivita' di due diligence
La banca puo' esternalizzare talune attivita' operative del
processo di due diligence e monitoraggio, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di esternalizzazione.
Resta ferma la responsabilita' della banca circa il corretto
adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo, con
particolare riferimento alla tempestiva individuazione e valutazione
dei diversi rischi connessi con le singole transazioni.
2. Obblighi del cedente e del promotore
2.1 Criteri per la concessione e gestione del credito
Il processo di erogazione e gestione delle attivita' destinate ad
essere cartolarizzate e' fondato sugli stessi criteri definiti per
l'erogazione e la gestione delle attivita' mantenute in bilancio. A
tal fine, la banca cedente che da' origine alle attivita'
cartolarizzate e il promotore applicano il medesimo processo di
approvazione e, ove rilevante, di modifica, rinnovo e
ristrutturazione del credito.
Qualora non sia attivo nella concessione e gestione di crediti
della medesima tipologia di quelli cartolarizzati, come, ad esempio,
nel caso di programmi ABCP, il promotore verifica che i criteri di
concessione e gestione adottati per le attivita' cartolarizzate siano
prudenti e chiaramente definiti. Analoghi criteri sono applicati
dalle banche che partecipano a consorzi di collocamento o effettuano
operazioni di acquisto con assunzione di garanzia in relazione a
cartolarizzazioni realizzate da terzi se tali posizioni sono
destinate ad essere detenute nel proprio portafoglio bancario o di
negoziazione a fini di vigilanza, indipendentemente dalla durata
della detenzione.
Qualora abbia acquistato le attivita' cartolarizzate da un terzo,
il cedente e' tenuto a procurarsi le informazioni necessarie ad
effettuare una prudente due diligence sulle attivita' cartolarizzate.
Qualora non siano rispettati i requisiti previsti nel presente
paragrafo, la cartolarizzazione non e' riconosciuta a fini
prudenziali e la banca non puo' escludere le attivita' cartolarizzate
dal calcolo del proprio requisito patrimoniale a fronte del rischio
di credito.
2.2 Informativa agli investitori
La banca cedente o promotore comunica le informazioni relative al
mantenimento dell'interesse economico netto nella cartolarizzazione
all'avvio dell'operazione e successivamente con cadenza almeno
annuale (1).
-----
(1) Di norma il cedente o il promotore fornisce le informazioni
con la medesima cadenza prevista per la redazione dei report di
servicing e delle altre informative periodiche relative
all'operazione (investor report, trustee report).
Le informazioni possono essere pubblicate o rese direttamente ai
soggetti interessati a condizione che siano documentate in maniera
appropriata (ad esempio possono essere inserite nel prospetto
informativo redatto in sede di emissione dei titoli). Esse sono di
natura sia quantitativa (ammontare effettivo dell'interesse economico
netto mantenuto) sia qualitativa.
In particolare sono resi noti: l'opzione scelta per il mantenimento
dell'interesse economico netto e il rispetto nel continuo
dell'obbligo di mantenere l'interesse economico netto, nonche' le
ulteriori informazioni specificamente previste in caso di
mantenimento dell'interesse economico netto in forme equivalenti a
quelle di cui alle lettere da a) a d) di cui alla Sezione VI,
paragrafo 1.
Sono inoltre rese note tutte le informazioni necessarie a
consentire il rispetto degli obblighi di due diligence e monitoraggio
da parte degli intermediari che intendono assumere o assumono
posizioni verso la cartolarizzazione.
E' consentito l'utilizzo di report standardizzati e schemi
generalmente utilizzati dal mercato, a condizione che contengano
tutte le informazioni necessarie al rispetto degli obblighi di cui
alla presente Sezione.
Il cedente e il promotore assicurano che gli investitori potenziali
abbiano agevole accesso (1) a tutte le informazioni effettivamente
rilevanti per effettuare prove di stress complete e adeguate
all'inizio dell'operazione e per tutta la durata della stessa. Tali
informazioni includono, a titolo esemplificativo, dati sulla qualita'
del credito e sull'andamento delle esposizioni sottostanti le
posizioni verso la cartolarizzazione, nonche' dati sui flussi di
cassa e sulle garanzie reali relative alle posizioni verso la
cartolarizzazione. Le informazioni sono rese disponibili all'inizio
dell'operazione e per tutta la durata della stessa.
-----
(1) A tal fine l'accesso alle informazioni non deve essere
eccessivamente oneroso in termini di ricerca, accessibilita', uso,
costo e altri fattori che possono incidere sulla disponibilita' dei
dati.
3. Fattore di ponderazione aggiuntivo
Qualora la banca che assume posizioni verso la cartolarizzazione
non rispetti gli obblighi di cui ai paragrafi 1. 1, 1.2, 1.3, la
Banca d'Italia puo' imporre l'applicazione di un fattore di
ponderazione aggiuntivo non inferiore al 250% del fattore di
ponderazione applicato dalla banca alle posizioni verso la
cartolarizzazione detenute (2); in ogni caso il fattore di
ponderazione risultante dalla maggiorazione non puo' essere superiore
al 1250%. Il fattore di ponderazione aggiuntivo e' di norma applicato
per un periodo non inferiore a un anno.
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(2) Ad esempio, applicando il fattore di ponderazione
aggiuntivo ad una posizione originariamente ponderata al 10%, il
fattore di ponderazione risultante sarebbe pari almeno al 35% (10% +
(250% * 10%)).
Il fattore di ponderazione aggiuntivo e' determinato in base alla
seguente formula:
MIN(12.5,RWOriginale*(1+ ( (2.5+(2.5 *Durata Violazione Anni ) )
*(1-Esenzioni)
dove
- 12,5 e' il fattore di ponderazione massimo applicabile;
- "RWOriginale " e' il fattore di ponderazione applicato
all'esposizione in base alla prevista disciplina;
- 2,5 e' il fattore di ponderazione aggiuntivo minimo;
- "DurataViolazioneAnni" e' la durata della violazione espressa
in anni, arrotondata per difetto all'unita';
- "Esenzioni" e' la riduzione del fattore di ponderazione
aggiuntivo per operazioni di cartolarizzazione che rientrano
nell'esenzione dal mantenimento dell'interesse economico netto ai
sensi della Sezione VI, paragrafo 2. Il valore di tale riduzione e'
di regola 0,5.
Ai fini della definizione del fattore di ponderazione aggiuntivo e
della durata di applicazione, la Banca d'Italia considera altresi':
- la rilevanza della violazione, anche in termini di riflessi
sulla generale capacita' della banca di valutare i rischi assunti in
operazioni di cartolarizzazione;
- la persistenza della violazione;
- l'efficacia e la tempestivita' delle azioni correttive poste in
essere;
- se si tratta di operazioni esentate ai sensi della Sezione VI,
paragrafo 2.
In particolare, la Banca d'Italia puo':
- applicare un fattore di ponderazione aggiuntivo superiore al
250%;
- incrementare il fattore di ponderazione aggiuntivo con
frequenza maggiore rispetto a quella annuale;
- modificare la riduzione, in aumento o in diminuzione, prevista
per le operazione esentate ai sensi della Sezione VI, paragrafo 2.
Con riferimento alla verifica che il cedente o il promotore abbiano
comunicato di mantenere l'interesse economico netto nella misura
prevista, violazioni derivanti da comportamenti imputabili
esclusivamente al cedente o al promotore (1) non comportano
l'applicazione del fattore di ponderazione aggiuntivo a condizione
che la banca dimostri di essersi effettivamente attivata per
assicurare che il cedente o il promotore comunicassero il
mantenimento dell'interesse economico netto e fornissero le
informazioni necessarie all'adempimento degli altri obblighi di cui
alla presente Sezione.
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(1) Ad esempio, il cedente o il promotore sono sottoposti a
procedura concorsuale e gli organi della procedura dispongono
l'alienazione dell'interesse economico netto.
Resta fermo che la banca tiene conto di eventuali comportamenti
scorretti assunti dal cedente o dal promotore in precedenti
operazioni di cartolarizzazione nel processo di due diligence
relativo all'assunzione di posizioni verso cartolarizzazioni in cui
sono coinvolti i medesimi soggetti. La Banca d'Italia puo' imporre
alla banca l'applicazione del fattore di ponderazione aggiuntivo in
caso di mancato rispetto di tale obbligo.
In caso di violazione, il fattore di ponderazione aggiuntivo e'
applicato a tutte le posizioni detenute dalla banca verso la
cartolarizzazione per la quale sia stato riscontrato il mancato
rispetto degli obblighi.
Nel caso in cui alla posizione verso la cartolarizzazione sia gia'
applicato un fattore di ponderazione del 1250%, la banca rende noto
al mercato il verificarsi della violazione.
Qualora vengano rilevati in via generale la mancata adozione di
politiche e procedure per lo svolgimento della due diligence o del
monitoraggio o il mancato rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di esternalizzazione, la Banca d'Italia puo' applicare un
fattore di ponderazione aggiuntivo, per un periodo non inferiore a un
anno, a tutte le posizioni verso cartolarizzazioni detenute.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche nei
confronti di banche che assumono il ruolo di cedente o promotore,
qualora non rispettino gli obblighi di cui al paragrafo 2.2 (1).
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(1) Puo' essere applicato direttamente un fattore di
ponderazione aggiuntivo pari al 1.000% in caso di violazione
dell'obbligo di assicurare la comunicazione delle informazioni
necessarie al rispetto degli obblighi di due diligence e
monitoraggio.
4. Cartolarizzazioni realizzate prima del 1° gennaio 2011
Per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione
alle operazioni realizzate prima del 1° gennaio 2011, si rinvia a
quanto previsto dalla Sezione VIII.
SEZIONE VIII
CARTOLARIZZAZIONI REALIZZATE PRIMA DEL 1 ° GENNAIO 2011
Le banche applicano le disposizioni previste dalle Sezioni VI e VII
alle operazioni di cartolarizzazione realizzate a partire dal 1 °
gennaio 2011.
Alle cartolarizzazioni realizzate prima di tale data, le
disposizioni di cui alle Sezioni VI e VII si applicano se, a partire
dal 31 dicembre 2014, alle medesime operazioni siano conferite nuove
attivita' cartolarizzate ovvero siano sostituite quelle esistenti
(1).
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(1) Per i programmi ABCP, sia nel caso in cui il cedente o il
promotore abbia la possibilita' di integrare il portafoglio
cartolarizzato oppure sostituire le esposizioni esistenti sia nel
caso in cui possa intervenire un nuovo cedente, l'operazione e'
integralmente assoggettata alla disciplina in tema di mantenimento
dell'interesse economico netto e requisiti organizzativi.
Non rientrano nei casi di nuovo conferimento o di sostituzione le
ipotesi in cui:
- il debitore modifichi la natura del rapporto creditizio
trasformando la forma tecnica del finanziamento;
- sia modificata solo la natura giuridica del soggetto debitore a
seguito, ad esempio, di operazioni di fusione, scissione, cambiamento
della forma societaria;
- la sostituzione o il conferimento delle esposizioni avvengano
sulla base di specifici criteri precedentemente definiti in via
contrattuale (ad esempio, in caso di erronee informazioni fornite dal
cedente o dal promotore in sede di cessione sui crediti oggetto di
cartolarizzazione);
- la durata originaria delle attivita' cartolarizzate sia
prorogata;
- l'importo delle attivita' cartolarizzate cresca per effetto di
maggiori utilizzi delle linee di credito accordate, ad esempio nel
caso di carte di credito revolving.
Un'operazione di cartolarizzazione si intende "realizzata" entro il
1° gennaio 2011 se a tale data e' stato definito il relativo schema
contrattuale e sono state individuate e segregate le attivita'
oggetto di cartolarizzazione, indipendentemente dall'effettiva
emissione dei titoli ABS.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente paragrafo
puo' comportare l'applicazione di un fattore di ponderazione
aggiuntivo in base a quanto previsto nella Sezione VII, paragrafo 3.