PARTE SECONDA 
 
                   OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE 
 
                              SEZIONE I 
 
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  1. Premessa 
  A fini prudenziali per operazioni di cartolarizzazione si intendono
le operazioni che riguardano una o piu' attivita'  per  le  quali  si
realizzi la segmentazione  (tranching)  del  profilo  di  rischio  di
credito in due o piu' parti (tranches) che hanno differente grado  di
subordinazione   nel   sopportare   le   perdite   sulle    attivita'
cartolarizzate. 
  Rientrano  in  tale  categoria:  (i)  la   cartolarizzazione   c.d.
"tradizionale", mediante la quale un  soggetto  cede  un  determinato
portafoglio di  attivita'  a  una  societa'  veicolo  e  quest'ultima
finanzia  l'acquisto  tramite  l'emissione  di  titoli  (asset-backed
securities, ABS); (ii) la cartolarizzazione c.d.  "sintetica",  nella
quale il trasferimento del rischio avviene senza  la  cessione  delle
attivita',  ma  attraverso  l'utilizzo,  tipicamente,  di   contratti
derivati su crediti. Rientrano  nel  novero  delle  cartolarizzazioni
sintetiche le operazioni assistite da protezione del credito (di tipo
reale o personale) che realizzano forme di segmentazione del  rischio
(c.d. "tranched"). 
  Le   cartolarizzazioni   producono   effetti    sulla    situazione
patrimoniale delle banche, sia che esse si pongano come cedenti delle
attivita' o dei rischi sia che assumano la veste  di  acquirenti  dei
titoli emessi dal veicolo o dei rischi di credito. 
  In particolare, la banca cedente (originator),  al  verificarsi  di
determinate condizioni, puo'  escludere  dal  calcolo  dei  requisiti
patrimoniali le attivita' cartolarizzate e, nel caso  di  banche  che
adottano i metodi basati sui  rating  interni,  le  relative  perdite
attese (1). Tra le condizioni richieste vi sono prestabiliti  criteri
per la concessione e gestione del  credito  relativo  alle  attivita'
destinate ad essere cartolarizzate. 
----- 
      (1) A tali fini, per le cartolarizzazioni poste in essere prima
del  30  settembre  2005  continuano  a   trovare   applicazione   le
disposizioni di vigilanza previgenti. 
 
  Per  la  banca  investitrice,  la  predisposizione  di  un  assetto
organizzativo  in  grado  di  consentire  l'adeguata  verifica   (due
diligence)  delle  operazioni  ed  il  loro   costante   monitoraggio
rappresenta il presupposto necessario per poter operare nel  comparto
delle cartolarizzazioni. 
  La  banca  investitrice  e'  tenuta  a   rispettare   i   requisiti
patrimoniali  in  relazione  alle   caratteristiche   della   tranche
acquistata. 
  Sono previsti diversi metodi di calcolo del valore ponderato  delle
posizioni verso la cartolarizzazione,  la  cui  applicazione  dipende
dalla metodologia (standardizzata o basata sui rating interni) che la
banca avrebbe applicato alle relative  attivita'  cartolarizzate  per
determinare  il  requisito  patrimoniale  a  fronte  del  rischio  di
credito. 
  Nel caso in cui la banca adotti il  metodo  standardizzato  per  il
calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio  di  credito,
per le attivita' cartolarizzate cui si riferiscono le posizioni verso
la cartolarizzazione detenute, l'importo  ponderato  per  il  rischio
viene calcolato secondo un metodo che attribuisce,  di  regola,  alle
posizioni verso la cartolarizzazione una ponderazione che dipende dal
rating attribuito da una ECAI (cfr. Sezione III, par. 2). 
  Ove la banca adotti il metodo basato sui  rating  interni  (IRB  di
base o avanzato) per il calcolo del requisito patrimoniale  a  fronte
del rischio  di  credito,  essa  calcola  l'importo  ponderato  delle
posizioni verso la cartolarizzazione secondo uno  degli  approcci  di
seguito indicati (cfr. Sezione III, par. 3). 
  Il primo (basato sui rating o Rating based approach, RBA) definisce
le ponderazioni in base al rating  esterno,  alla  numerosita'  delle
attivita' cartolarizzate e alla seniority della posizione. Il secondo
consente alle banche di calcolare il requisito patrimoniale  per  una
determinata tranche di cartolarizzazione, anche in assenza di  rating
esterno, mediante una apposita formula regolamentare. 
  Un trattamento specifico (approccio della valutazione  interna)  e'
previsto  per  le  operazioni  di  cartolarizzazione  che   prevedono
l'emissione  da  parte  della  societa'   veicolo   di   asset-backed
commercial paper (ABCP). 
  Nel caso in cui le attivita' cartolarizzate fossero assoggettate in
parte al metodo standardizzato e in parte al  metodo  IRB,  la  banca
calcola il valore ponderato per il rischio delle  connesse  posizioni
verso la cartolarizzazione in base all'approccio corrispondente  alla
quota  di  attivita'  cartolarizzate   prevalente   nel   complessivo
portafoglio cartolarizzato. 
  A  fini  prudenziali,  e'  consentito  alle  banche  di  utilizzare
tecniche  di  attenuazione  del  rischio  per  ridurre  il  requisito
patrimoniale a fronte delle posizioni verso la cartolarizzazione.  Le
modalita' mediante le quali e' possibile usufruire di  tali  tecniche
sono descritte nella sezione IV. 
  Qualora le banche che assumono  posizioni  verso  cartolarizzazioni
non rispettino i previsti obblighi di due  diligence  e  monitoraggio
del credito la Banca d'Italia puo' imporre l'applicazione di  fattori
di ponderazione aggiuntivi a quello determinato in via ordinaria. 
  Le presenti disposizioni introducono, infine, una serie di obblighi
volti  ad  equilibrare  gli  interessi  dei  soggetti  coinvolti   in
operazioni di cartolarizzazione. 
  In particolare, e' necessario che: 
    - siano eliminati eventuali disallineamenti di interessi  tra  il
soggetto  che   da'   origine   alle   attivita'   cartolarizzate   e
l'investitore  finale,  attraverso  l'impegno  del  cedente  (o   del
promotore) a mantenere una quota di rischio nell'operazione; 
    - la complessiva struttura delle operazioni di  cartolarizzazione
non  neutralizzi  l'efficacia  del  mantenimento  di  tale  quota  di
rischio; 
    - l'impegno a trattenere una quota del rischio  sia  applicato  a
tutte le 
  operazioni   assoggettate   alla   disciplina   in    materia    di
cartolarizzazioni. 
  2. Fonti normative 
  La materia e' regolata: 
    -  dalla  direttiva  2006/48/CE  del  14  giugno  2006   relativa
all'accesso all'attivita' degli enti creditizi e al suo  esercizio  e
successive modifiche; 
    -  dalla  direttiva  2006/49/CE  del  14  giugno  2006   relativa
all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di  investimento  e  degli
enti creditizi e successive modifiche; 
    - dai seguenti articoli del TUB: 
      • art. 53, comma 1, lett. a), b)  e  d)  che  attribuisce  alla
Banca d'Italia, in  conformita'  delle  deliberazioni  del  CICR,  il
potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto
l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento  del  rischio  nelle  sue
diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e  contabile
e i controlli interni; 
      • art. 53, comma 2, che stabilisce che le disposizioni  emanate
ai sensi del comma 1 possono  prevedere  che  determinate  operazioni
siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia; 
      • art. 53, comma 3, che attribuisce, tra  l'altro,  alla  Banca
d'Italia il potere  di  adottare,  ove  la  situazione  lo  richieda,
provvedimenti specifici  nei  confronti  di  singole  banche  per  le
materie indicate nel comma 1; 
      • art. 65, che definisce i soggetti inclusi  nell'ambito  della
vigilanza consolidata; 
      • art. 67, commi 1, lett. a), b) e d), 2-ter e 3-bis, il quale,
al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la  Banca
d'Italia, in conformita' delle  deliberazioni  del  CICR,  impartisca
alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti
di carattere generale o particolare, disposizioni  aventi  a  oggetto
l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento  del  rischio  nelle  sue
diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e  contabile
e i controlli interni; 
      • art. 67, comma 2, che stabilisce che le disposizioni  emanate
ai sensi del comma 1 possono  prevedere  che  determinate  operazioni
siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia; 
      • art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni  emanate
dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata  possono
tenere  conto,  anche  con  riferimento  alla  singola  banca,  della
situazione e delle attivita' delle societa' bancarie,  finanziarie  e
strumentali partecipate almeno per il 20% dalle societa' appartenenti
a un gruppo bancario o da una singola banca, nonche'  delle  societa'
bancarie,  finanziarie  e  strumentali  non  comprese  in  un  gruppo
bancario  ma  controllate  dalla  persona  fisica  o  giuridica   che
controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca; 
      • art. 69, commi 1 e  1-bis,  secondo  cui  la  Banca  d'Italia
definisce, anche sulla base di accordi con le autorita' di  vigilanza
di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento
nonche' la ripartizione dei compiti specifici di  ciascuna  autorita'
in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti  di
gruppi operanti in piu' Paesi e individua i soggetti sui  quali,  per
effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata; 
    - dal  decreto  d'urgenza  del  Ministro  dell'Economia  e  delle
finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006. 
  Vengono inoltre in rilievo: 
    - l'Accordo internazionale denominato "Convergenza internazionale
della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo
schema di regolamentazione", pubblicato dal Comitato di  Basilea  per
la vigilanza bancaria nel giugno 2006; 
    - le linee guida del CEBS del  31  dicembre  2010  Guidelines  to
Article 122a of the Capital Requirements Directive. 
  3. Definizioni 
  Ai  fini  della  presente  disciplina  si  utilizzano  le  seguenti
definizioni: 
    - "asset-backed commercial paper (ABCP) programme": un  programma
di cartolarizzazione nel quale i titoli emessi dalla societa' veicolo
assumono in prevalenza la forma di commercial papers con  una  durata
originaria pari o inferiore ad un anno; 
    - "asset-backed securities (ABS) ": titoli emessi dalle  societa'
di cartolarizzazione nell'ambito di operazioni di  cartolarizzazione,
aventi gradi di subordinazione differenti nel sopportare le perdite; 
    - "attivita' cartolarizzate":  singole  attivita'  o  insiemi  di
attivita'  che  hanno  formato  oggetto  di  cartolarizzazione.  Esse
includono, ad esempio, finanziamenti, titoli  di  debito,  titoli  di
capitale, titoli ABS, impegni a erogare fondi; 
    - "attivita' rotativa": attivita' in cui l'importo per cassa puo'
variare in funzione degli utilizzi e dei rimborsi effettuati entro un
limite contrattualmente concordato (ad esempio, aperture di credito); 
    - "cartolarizzazione": un'operazione che suddivide il rischio  di
credito di un'attivita' o di un portafoglio di  attivita'  in  due  o
piu' segmenti di rischio (tranching) e nella quale: 
      • i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione  dipendono
dall'andamento dell'attivita'  o  del  portafoglio  di  attivita'  in
esame; 
      • i segmenti di rischio (tranches) hanno  differente  grado  di
subordinazione nel  sopportare  le  perdite  sulle  attivita'  o  sul
portafoglio oggetto di cartolarizzazione; 
    -     "cartolarizzazione     sintetica":     un'operazione     di
cartolarizzazione nella quale il trasferimento del rischio di credito
in due o  piu'  segmenti  viene  realizzato  mediante  l'utilizzo  di
derivati su crediti o di garanzie personali,  senza  che  le  singole
attivita' o il portafoglio di attivita' siano  oggetto  di  cessione;
sono considerate cartolarizzazioni  sintetiche  le  operazioni  nelle
quali e' possibile isolare nell'ambito di un portafoglio composto  da
una o piu' attivita', attraverso forme di protezione del credito  (di
tipo reale o personale), una componente di rischio  che  sopporta  le
"prime perdite" del portafoglio stesso ("operazioni tranched"); 
    -    "cartolarizzazione    tradizionale":    un'operazione     di
cartolarizzazione mediante la quale il trasferimento del  rischio  di
credito avviene mediante la cessione delle attivita' cartolarizzate a
una societa' veicolo.  Quest'ultima,  a  fronte  di  tali  attivita',
emette strumenti finanziari (ABS) che non rappresentano  obbligazioni
di pagamento a carico del cedente. Sono considerate cartolarizzazioni
tradizionali anche i trasferimenti di rischio di  credito  realizzati
mediante l'erogazione di un finanziamento al cedente da  parte  della
societa' veicolo ( "sub-participation "); 
    - "cedente" (originator): il soggetto che, alternativamente: 
      • da' origine direttamente o indirettamente alle  attivita'  in
bilancio e/o "fuori bilancio" cartolarizzate; 
      • cartolarizza attivita' acquisite  da  un  terzo  soggetto  ed
iscritte nel proprio stato patrimoniale; 
    - "clausola di rimborso anticipato":  una  clausola  contrattuale
che impone, al verificarsi di eventi prestabiliti, il rimborso  delle
posizioni degli investitori verso la  cartolarizzazione  prima  della
scadenza originariamente stabilita per i titoli emessi; 
    -  "excess  spread":  la  differenza  tra  il  flusso  di  ricavi
derivanti dalle attivita' cartolarizzate e gli oneri e spese connessi
con la cartolarizzazione (ad esempio, cedole corrisposte ai detentori
dei titoli ABS, commissioni di servicing); 
    - "investitore": il soggetto che, nell'ambito di un'operazione di
cartolarizzazione,   detiene   posizioni   di   rischio   verso    la
cartolarizzazione; 
    - "linea di liquidita'": la posizione verso la  cartolarizzazione
derivante da un accordo contrattuale  che  comporta  l'erogazione  di
fondi volti a garantire il rispetto delle scadenze nel pagamento  dei
flussi di cassa agli investitori; 
    - "Kirb": corrisponde alla somma dei seguenti elementi: 
      • requisito patrimoniale relativo alle attivita' cartolarizzate
calcolato secondo l'approccio IRB, nell'ipotesi che le attivita'  non
fossero state cartolarizzate; 
      •  importo  delle  perdite  attese  associato  alle   attivita'
cartolarizzate calcolato in base al metodo IRB; 
    - "opzione clean-up call": un'opzione contrattuale  che  consente
al cedente di riacquistare o di estinguere tutte le  posizioni  verso
la cartolarizzazione prima  che  tutte  le  attivita'  cartolarizzate
siano state rimborsate, una volta  che  l'importo  di  queste  ultime
scende al di sotto di  una  determinata  soglia  prestabilita.  Nelle
cartolarizzazioni tradizionali cio' si realizza, di  regola,  con  il
riacquisto delle  rimanenti  posizioni  verso  la  cartolarizzazione.
Nelle cartolarizzazioni sintetiche l'opzione assume,  di  regola,  la
forma di una clausola che  estingue  la  protezione  dal  rischio  di
credito delle attivita' cartolarizzate; 
    - "posizioni  verso  la  cartolarizzazione":  qualunque  tipo  di
attivita' derivante  da  una  cartolarizzazione,  come,  ad  esempio,
titoli emessi da societa'  veicolo,  linee  di  liquidita',  prestiti
subordinati, contratti derivati su tassi di  interesse  o  su  valute
stipulati nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione; 
    - "prime perdite" (first losses): le perdite  che  si  verificano
sul portafoglio oggetto di cartolarizzazione, il cui  importo  riduce
il diritto delle posizioni verso la cartolarizzazione  a  ricevere  i
pagamenti a partire da quelle caratterizzate dal piu'  elevato  grado
di subordinazione; 
    - "promotore" (sponsor): il soggetto, diverso  dal  cedente,  che
istituisce  e  gestisce  una  struttura  ABCP  o  altri   schemi   di
cartolarizzazione  in  cui   le   esposizioni   cartolarizzate   sono
acquistate da terzi; 
    - "segmenti di rischio (tranches)": quote di rischio  di  credito
riferite a una singola attivita' o  a  un  portafoglio  di  attivita'
stabilite contrattualmente, in cui a ciascuna quota e'  associato  un
grado di subordinazione maggiore o minore nel sopportare  le  perdite
rispetto  a  quello  di  un'altra  quota,   indipendentemente   dalle
eventuali protezioni di credito  fornite  da  terzi  direttamente  ai
detentori di specifiche quote di rischio. 
    In particolare, le esposizioni  verso  la  cartolarizzazione  che
coprono la "prima  perdita"  subita  dal  portafoglio  cartolarizzato
rappresentano la parte di rischio junior (ad esempio: titoli  junior,
prestiti subordinati); 
    - "societa' per la cartolarizzazione" (societa' veicolo o special
purpose vehicle, SPV): societa' o altro  soggetto  giuridico  diverso
dalla  banca,  costituita  allo  scopo  di  effettuare  una  o   piu'
cartolarizzazioni   che   presenta   le   seguenti   caratteristiche:
l'attivita' svolta e' diretta esclusivamente a realizzare il predetto
obiettivo; la struttura della societa' veicolo  di  cartolarizzazione
e' volta a isolare le obbligazioni della societa'  stessa  da  quelle
del cedente; i titolari  dei  relativi  interessi  economici  possono
liberamente impegnare o scambiare  tali  interessi.  Soddisfano  tali
requisiti le societa' per la cartolarizzazione di cui all'articolo  3
della legge 30 aprile 1999, n. 130; 
    -  "supporto  di  credito"   (credit   enhancement):   meccanismo
contrattuale  mediante  il  quale  la  qualita'  creditizia  di   una
posizione verso la cartolarizzazione migliora rispetto a  quella  che
la medesima posizione avrebbe avuto in assenza del supporto medesimo.
Il supporto di  credito  puo'  essere  fornito  dalle  tranches  piu'
subordinate della cartolarizzazione o da altri tipi di protezione del
rischio di credito; 
    - "supporto implicito": supporto di credito fornito dal cedente o
dal promotore in misura superiore a  quello  previsto  dalle  proprie
obbligazioni contrattuali, al fine di ridurre le perdite effettive  o
potenziali  a  carico   dei   detentori   di   posizioni   verso   la
cartolarizzazione. 
  4. Destinatari della disciplina 
  Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel
Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda: 
    - su base individuale, alle  banche  autorizzate  in  Italia,  ad
eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei
Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi  in  un  apposito
elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia; 
    - su base consolidata, 
    - • ai gruppi bancari; 
      • alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle societa'
bancarie, finanziarie e strumentali  controllate  dalla  societa'  di
partecipazione finanziaria madre nell'UE; 
      • ai componenti del gruppo sub-consolidanti. 
  Le banche italiane non  appartenenti  ad  un  gruppo  bancario  che
controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base  ad  appositi
accordi, societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate  in
misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale
applicano le presenti disposizioni su base consolidata. 
  La  Banca  d'Italia  puo'   richiedere   l'applicazione   su   base
consolidata  delle  presenti  disposizioni  anche  nei  confronti  di
banche, societa' finanziarie e strumentali non  comprese  nel  gruppo
bancario  ma  controllate  dalla  persona  fisica  o  giuridica   che
controlla il gruppo bancario o la singola banca. 
  5.   Unita'    organizzative    responsabili    dei    procedimenti
amministrativi 
  Si indicano di seguito le  unita'  organizzative  responsabili  dei
procedimenti amministrativi di cui alla presente Parte: 
    - autorizzazione  dell'utilizzo  di  valutazioni  del  merito  di
credito  calcolate   internamente   per   determinare   i   requisiti
patrimoniali relativi a posizioni prive di rating esterno  o  desunto
riferite a programmi ABCP (Allegato A, par. 3): Servizio Supervisione
Gruppi Bancari,  Servizio  Supervisione  Intermediari  Specializzati,
individuati ai  sensi  dell'art.  9  del  Provvedimento  della  Banca
d'Italia del 25 giugno 2008. 
 
                             SEZIONE II 
 
         REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE OPERAZIONI DI 
                CARTOLARIZZAZIONE A FINI PRUDENZIALI 
 
  1. Premessa 
  La presente Sezione stabilisce i requisiti  per  il  riconoscimento
delle  operazioni  di  cartolarizzazione  a  fini  prudenziali  e  il
trattamento che il cedente applica alle attivita' cartolarizzate.  Se
la cartolarizzazione rispetta i predetti requisiti, il cedente puo': 
  -  nel  caso  di  cartolarizzazione  tradizionale,   escludere   le
attivita' cartolarizzate dal calcolo dell'importo  delle  esposizioni
ponderate per il  rischio  di  credito  e,  laddove  applicabile,  le
relative perdite attese; 
  - nel caso  di  cartolarizzazione  sintetica,  calcolare  l'importo
delle esposizioni ponderate per il  rischio  di  credito  e,  laddove
applicabile, le perdite attese relative alle attivita' cartolarizzate
secondo le regole previste nella presente Sezione. 
  Ove i predetti requisiti non siano rispettati la  cartolarizzazione
non e' riconosciuta a fini prudenziali. 
  Il trattamento contabile delle cartolarizzazioni non assume rilievo
ai fini del riconoscimento delle stesse ai fini prudenziali. 
  2. Cartolarizzazioni tradizionali 
  La cartolarizzazione e' riconosciuta a  fini  prudenziali  se  sono
rispettate le seguenti condizioni: 
  a)  il  rischio  di  credito  cui   sono   esposte   le   attivita'
cartolarizzate si considera  trasferito  in  misura  significativa  a
terzi (cfr. par. 4); 
  b) la documentazione relativa alla  cartolarizzazione  riflette  la
sostanza economica dell'operazione stessa; 
  c) le attivita' cartolarizzate non sono soggette alle  pretese  del
cedente e dei suoi creditori, anche in  caso  di  sottoposizione  del
medesimo  cedente  a  procedure  concorsuali.  L'esistenza  di   tale
condizione deve essere confermata dal  parere  di  studi  legali  con
esperienza specifica nel settore. Essa e'  soddisfatta  nel  caso  di
operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi  della  legge  n.
130/99; 
  d) il cessionario e' una societa' veicolo; 
  e)  i  titoli  emessi  dalla  societa'  veicolo  non  rappresentano
obbligazioni di pagamento a carico del cedente; 
  f) il cedente  non  mantiene,  nemmeno  nella  sostanza  o  in  via
indiretta, il controllo sulle attivita' cedute.  Si  presume  che  il
cedente abbia mantenuto nella sostanza il controllo  sulle  attivita'
cedute qualora esso - fatto salvo quanto  stabilito  al  punto  g)  -
abbia il diritto di riacquistare dal cessionario  tali  attivita'  al
fine di  realizzare  i  relativi  proventi  ovvero  sia  obbligato  a
riassumersi il rischio trasferito. Il  mantenimento  da  parte  della
banca  cedente  dei  diritti  o  degli  obblighi  di  servicing   non
costituisce di  per  se'  una  forma  di  controllo  indiretto  sulle
attivita' cedute; 
  g) sono consentite opzioni del tipo clean-up call a condizione  che
le stesse: 
    - siano esercitabili a discrezione del cedente; 
    - siano esercitabili soltanto quando  l'ammontare  residuo  delle
attivita' cartolarizzate e' pari o inferiore al 10% del minor importo
tra il valore nominale delle attivita' cartolarizzate e il prezzo  di
cessione; 
    - non siano strutturate in maniera tale da evitare che le perdite
ricadano sulle posizioni di  supporto  di  credito  oppure  su  altre
posizioni detenute dagli  investitori,  diversi  dal  cedente  o  dal
promotore; 
    - non siano strutturate in modo  da  costituire  un  supporto  di
credito (1); 
----- 
      (1) In particolare,  le  attivita'  cartolarizzate  non  devono
includere esposizioni in default, a meno che il prezzo di  riacquisto
delle attivita' non sia inferiore  o  uguale  al  valore  equo  delle
stesse alla data di esercizio dell'opzione clean up call. Nel caso di
attivita' non quotate, il valore equo andra'  stabilito  da  soggetti
indipendenti rispetto  alla  banca  cedente  (e  al  relativo  gruppo
bancario di appartenenza)  e  agli  altri  soggetti  coinvolti  nella
cartolarizzazione (arranger, servicer, ecc.). Per la  definizione  di
esposizioni in default, cfr. Capitolo 1,  Parte  Prima,  Sezione  VI,
par. 1. 
 
  h) i contratti che disciplinano la cartolarizzazione non contengano
clausole, ad eccezione di quella di ammortamento  anticipato  di  cui
alla Sezione III, par 4, che: 
    - richiedono al cedente  di  migliorare  la  qualita'  creditizia
delle posizioni verso la cartolarizzazione  attraverso,  ad  esempio,
modifiche  alle  attivita'  cartolarizzate   oppure   l'aumento   del
rendimento pagabile agli  investitori,  diversi  dal  cedente  e  dal
promotore, a seguito del  deterioramento  della  qualita'  creditizia
delle attivita' cartolarizzate; 
    - prevedono l'incremento del rendimento riconosciuto ai detentori
delle  posizioni  verso   la   cartolarizzazione,   a   seguito   del
deterioramento   della   qualita'    creditizia    delle    attivita'
cartolarizzate; 
  i) il cedente e il promotore rispettano i requisiti in  materia  di
concessione e gestione del credito previsti dalla presente disciplina
(sezione VII, par. 2.1). 
  La cartolarizzazione e' comunque riconosciuta  a  fini  prudenziali
se, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui ai punti da b)
ad  i),  il   cedente   detiene   unicamente   posizioni   verso   la
cartolarizzazione soggette ad un fattore di  ponderazione  del  1250%
oppure alla deduzione dal patrimonio di vigilanza (2). 
----- 
      (2) Per le modalita' di deduzione, cfr.  Sezione  V  par.  2  e
Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par. 11. 
 
  3. Cartolarizzazioni sintetiche 
  Le operazioni di cartolarizzazione sintetica  sono  riconosciute  a
fini prudenziali se, oltre alle condizioni previste nel par.  2,  ove
compatibili, siano verificate le seguenti condizioni: 
  a) gli strumenti di protezione del credito con i quali  il  rischio
di credito viene trasferito sono conformi a quanto  prescritto  nella
Parte Prima del presente capitolo; a tale fine, le  societa'  veicolo
non sono considerate come soggetti idonei a  fornire  protezione  del
credito di tipo personale (1); 
----- 
      (1) Pertanto, nel caso in cui il trasferimento del  rischio  di
credito avvenga mediante un credit defaul swap  sottoscritto  da  una
societa' veicolo, la protezione delle  attivita'  cartolarizzate  non
verrebbe assicurata dalla natura soggettiva  del  veicolo,  ma  dalle
attivita' del veicolo costituite in garanzia. 
 
  b) gli strumenti usati per trasferire il  rischio  di  credito  non
prevedono termini o condizioni che: 
    - impongono soglie di rilevanza significative al di  sotto  delle
quali la protezione del credito e' ritenuta non attiva nonostante  il
verificarsi di un evento di credito; 
    -  consentono  la  cessazione  della  protezione  a  seguito  del
deterioramento   della   qualita'   creditizia   delle    esposizioni
sottostanti; 
    - richiedono alla banca cedente di migliorare le posizioni  verso
la cartolarizzazione; 
    - innalzano il costo della protezione del credito a carico  della
banca o accrescono il rendimento da corrispondere  ai  possessori  di
posizioni verso la cartolarizzazione a fronte  di  un  deterioramento
della qualita' creditizia dell'aggregato sottostante; 
  c) sussista un parere di consulenti legali qualificati che confermi
l'opponibilita'  della   protezione   del   credito   in   tutte   le
giurisdizioni rilevanti. 
  La cartolarizzazione e' comunque riconosciuta  a  fini  prudenziali
se, fermo restando il rispetto delle condizioni indicate nel presente
paragrafo, nonche' di quelle  di  cui  ai  punti  da  b)  ad  i)  del
paragrafo 2, ove compatibili, il cedente detiene unicamente posizioni
verso la cartolarizzazione soggette ad un fattore di ponderazione del
1250% oppure alla deduzione dal patrimonio di vigilanza (2). 
----- 
      (2) Per le modalita' di deduzione, cfr.  Sezione  V  par.  2  e
Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par. 11. 
 
  3.1 Trattamento delle attivita' cartolarizzate per il cedente 
  Quando sono soddisfatte le suddette condizioni, il cedente  calcola
il requisito patrimoniale nel seguente modo: 
  a) suddivide l'importo delle attivita' cartolarizzate  in  tranches
(junior, mezzanine e senior) sulla base dei trasferimenti  realizzati
mediante forme di protezione del credito; 
  b) per le posizioni verso la cartolarizzazione trattenute (ossia il
cui rischio di credito non e' stato trasferito), il cedente determina
il requisito patrimoniale applicando i criteri previsti nella Sezione
III e non  quelli  previsti  in  via  generale;  per  le  banche  che
applicano il metodo IRB, le perdite attese  relative  alle  attivita'
cartolarizzate sono pari a zero; 
  c) per le posizioni verso la cartolarizzazione il  cui  rischio  e'
stato trasferito a terzi, il cedente applica le regole previste nella
Sezione  IV  relative  alla  forma  di  protezione   utilizzata   per
l'attenuazione del rischio di credito (1). In tal  caso,  il  cedente
deve tenere conto degli eventuali disallineamenti di  durata  tra  la
protezione del credito ricevuta e le attivita' cartolarizzate come di
seguito indicato. 
----- 
      (1) Le posizioni di  rischio  che  residuassero  a  carico  del
cedente dopo aver applicato le tecniche di attenuazione  del  rischio
di credito vengono trattate come posizioni verso la cartolarizzazione
di cui al punto b). 
 
  La durata delle esposizioni  cartolarizzate  e'  pari  alla  durata
dell'esposizione piu' lunga e non puo' superare  5  anni.  La  durata
della protezione del credito e' determinata  conformemente  a  quanto
previsto nella Parte Prima, Sezione III, par. 8. 
  Per tutte le posizioni verso la cartolarizzazione, ad eccezione  di
quelle ponderate al  1250%,  la  ponderazione  viene  modificata  per
tenere conto dei  disallineamenti  di  scadenza,  conformemente  alla
seguente formula 
 
RW* = [RW(SP) x (t - 0,25)/(T - 0,25)] + [RW(Ass)  x  (T  -  t)/(T  -
0,25)] 
 
  dove RW* sono gli importi ponderati per  il  rischio  corretti  per
tenere conto  dei  disallineamenti  di  scadenza;  RW(Ass)  sono  gli
importi delle esposizioni ponderate per il rischio qualora  esse  non
fossero  state  cartolarizzate;  RW(SP)  sono   gli   importi   delle
esposizioni ponderati per il rischio calcolati come se non  vi  fosse
disallineamento  di  scadenza;  T   rappresenta   la   durata   delle
esposizioni sottostanti, espressa in anni; t  rappresenta  la  durata
della protezione del credito, espressa in anni. 
  4. Significativita' del trasferimento del rischio di credito 
  Il rischio di credito cui sono esposte le attivita'  cartolarizzate
si considera trasferito in misura significativa a terzi se: 
  1) il valore ponderato delle posizioni di tipo  mezzanine  detenute
dal cedente non supera il  50%  del  valore  ponderato  di  tutte  le
posizioni di tipo mezzanine nell'ambito della cartolarizzazione  (2);
oppure 
----- 
      (2) Ai fini del  presente  paragrafo,  per  posizioni  di  tipo
mezzanine si  intendono  le  posizioni  che  siano  soggette  ad  una
ponderazione inferiore al  1.250%  e  postergate  nel  rimborso  alla
posizione avente la piu' elevata priorita' nel rimborso,  nonche'  ad
ogni altra posizione che abbia un rating corrispondente  alla  classe
del merito di credito  1  per  le  banche  che  applicano  il  metodo
standardizzato ovvero alle classi 1 e 2 per le banche che applicano i
metodi avanzati. 
 
  2) nel caso in cui non vi siano posizioni di tipo  mezzanine  e  il
cedente e' in grado di  dimostrare  che  il  valore  delle  posizioni
soggette a deduzione  dal  patrimonio  di  vigilanza  oppure  ad  una
ponderazione  del  1250%  eccede  di  un  importo  significativo  una
ragionevole stima delle perdite attese sulle  attivita'  sottostanti,
il cedente non detiene  piu'  del  20%  del  valore  ponderato  delle
posizioni  verso  la  cartolarizzazione  soggette  a  deduzione   dal
patrimonio di vigilanza o ad una ponderazione del 1250%. 
  In relazione a casi specifici, resta ferma la possibilita'  per  la
Banca  d'Italia  di  non  riconoscere  la  cartolarizzazione  a  fini
prudenziali qualora, malgrado il rispetto delle condizioni  indicate,
il rischio effettivamente trasferito a terzi risulti disallineato  in
misura rilevante rispetto alla riduzione  delle  attivita'  ponderate
per il rischio. 
  In alternativa alle condizioni di cui ai punti  1)  e  2),  per  le
banche autorizzate  all'utilizzo,  a  fini  prudenziali,  di  sistemi
interni di misurazione  del  rischio  di  credito  (metodi  IRB),  il
rischio puo' essere considerato trasferito in misura significativa  a
terzi se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni: 
  a) il cedente dispone di  politiche  e  metodologie,  adeguatamente
formalizzate, in grado di assicurare che  l'eventuale  riduzione  del
requisito patrimoniale realizzata mediante la  cartolarizzazione  sia
giustificata da un corrispondente trasferimento del rischio a terzi; 
  b) il trasferimento del rischio a terzi e'  riconosciuto  anche  ai
fini della gestione interna del rischio e della relativa  allocazione
del capitale. 
  Le metodologie adottate sono oggetto di un processo di  valutazione
interna alla banca affidato ad una funzione appositamente  incaricata
che puo' avvalersi, per il  compimento  delle  varie  attivita',  del
contributo di altre unita' operative. Il processo di  valutazione  e'
volto a verificare l'affidabilita' e  l'efficacia  delle  metodologie
adottate, nonche' la loro coerenza con le  prescrizioni  normative  e
con l'operativita' aziendale. Esso  e'  condotto  in  fase  di  primo
impianto dei sistemi  interni  e,  successivamente,  in  presenza  di
cambiamenti significativi in  grado  di  incidere  sul  funzionamento
degli  stessi.  Le  risultanze  del  processo  di  valutazione   sono
adeguatamente  formalizzate  e  portate  a  conoscenza  degli  organi
aziendali. 
  Il processo di valutazione e' sottoposto a verifica da parte  della
funzione di revisione interna. 
  La verifica della significativita' del trasferimento del rischio e'
effettuata dal cedente che, a livello individuale,  coincide  con  la
banca che ha ceduto le attivita' e, a  livello  consolidato,  con  il
gruppo di appartenenza del soggetto "originator" (1). 
----- 
      (1) Ad esempio, si ipotizzi che una banca  appartenente  ad  un
gruppo bancario effettui un'operazione di cartolarizzazione  (per  un
importo di 100), acquistando i titoli junior (pari a 10).  Una  banca
appartenente  al  medesimo  gruppo  bancario  acquista   la   tranche
mezzanine pari a 80. Dal punto di vista  prudenziale,  l'applicazione
del "test di  significativita'"  a  livello  individuale  alla  banca
"originator"  consentirebbe  il  riconoscimento   prudenziale   della
cartolarizzazione, mentre l'applicazione del medesimo test a  livello
consolidato dimostrerebbe che l'operazione non  supera  tale  test  e
pertanto non andrebbe riconosciuta a fini prudenziali. 
 
  5. Supporto implicito 
  Nel caso in cui il cedente fornisca un  supporto  implicito  a  una
determinata operazione di cartolarizzazione, esso deve  calcolare  un
requisito patrimoniale a fronte di tutte le attivita' cartolarizzate,
come se la cartolarizzazione non fosse avvenuta. 
  Il cedente da' pubblicamente conto nell'ambito  degli  obblighi  di
informativa al pubblico di cui al Titolo  IV,  Capitolo  1,  di  aver
fornito un supporto  implicito  e  l'impatto  di  tale  supporto  sul
proprio patrimonio di vigilanza. 
 
                             SEZIONE III 
 
         CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER LE POSIZIONI 
                     VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE 
 
  1. Premessa 
  Sono previsti diversi metodi di calcolo del valore ponderato  delle
posizioni verso la cartolarizzazione,  la  cui  applicazione  dipende
dall'approccio (standardizzato o basato sui rating  interni)  che  la
banca avrebbe applicato alle relative  attivita'  cartolarizzate  per
determinare  il  requisito  patrimoniale  a  fronte  del  rischio  di
credito. 
  Nel caso in cui la banca adotti il  metodo  standardizzato  per  il
calcolo del requisito patrimoniale a fronte del  rischio  di  credito
per le attivita' cartolarizzate cui si riferiscono le posizioni verso
la cartolarizzazione detenute, l'importo  ponderato  per  il  rischio
viene calcolato secondo un metodo che attribuisce,  di  regola,  alle
posizioni verso la cartolarizzazione una ponderazione che dipende dal
rating attribuito da un'ECAI (cfr. par. 2). 
  Ove la banca adotti il metodo basato sui  rating  interni  (IRB  di
base o avanzato) per il calcolo del requisito patrimoniale  a  fronte
del rischio  di  credito,  essa  calcola  l'importo  ponderato  delle
posizioni verso la cartolarizzazione secondo uno  degli  approcci  di
seguito indicati (cfr. par. 3). 
  Qualora una banca abbia  due  o  piu'  posizioni  oppure  quote  di
posizioni verso una  cartolarizzazione  che  insistono  sullo  stesso
rischio, esse vanno considerate come un'unica posizione nei limiti in
cui siano sovrapposte (1). Nel calcolo degli importi ponderati per il
rischio si tiene conto soltanto della posizione o quota di  posizione
a cui corrisponde il valore ponderato per il rischio maggiore. 
----- 
      (1) Di regola, una tale sovrapposizione di attivita' di rischio
si verifica con le linee di liquidita'. 
 
  Quando una banca (o un gruppo bancario) diversa dal cedente detiene
tutte  le  passivita'  emesse  da  un   medesimo   SPV   o   comunque
riconducibili alla stessa operazione di cartolarizzazione non ricorre
la caratteristica di  "segmentazione"  del  rischio  di  credito  che
determina   l'applicazione    della    presente    disciplina    (2).
Conseguentemente, il requisito patrimoniale deve essere calcolato con
riferimento agli attivi oggetto  di  cartolarizzazione,  come  se  la
banca li avesse acquisiti direttamente (3). 
  (2) Va da se' che ove tutti  i  titoli  ABS  siano  acquistati  dal
cedente, il rischio di credito non viene trasferito a terzi in misura
significativa e quindi la cartolarizzazione  non  e'  riconosciuta  a
fini prudenziali. 
----- 
      (3) Rimane comunque fermo l'obbligo, in capo  al  soggetto  che
detiene tutte le passivita', di rispettare tutti i requisiti previsti
dalla  disciplina  per  il  riconoscimento  a  fini  prudenziali   di
ponderazioni  piu'  favorevoli  (ad  esempio,  quelle  relative  alla
classificazione di attivita' tra le esposizioni garantite da ipoteche
su immobili). 
 
  Quando  il  rischio  di  credito  di   una   posizione   verso   la
cartolarizzazione e' coperto per  il  tramite  di  uno  strumento  di
attenuazione  del  rischio  idoneo,  il  valore  ponderato  di   tale
posizione tiene conto  di  tale  attenuazione  del  rischio,  secondo
quanto indicato nella Parte Prima e nella Sezione IV. 
  Le banche che forniscono, mediante  tecniche  di  attenuazione  del
rischio  di  credito  idonee,  protezione  dal  rischio  di   credito
relativamente a posizioni verso la cartolarizzazione sono considerate
come se detenessero direttamente tali posizioni. 
  Le banche che forniscono il  supporto  di  credito  alle  posizioni
verso la cartolarizzazione devono dedurre dal patrimonio di base ogni
eventuale provento da cessione (1). 
----- 
      (1) Si definisce provento da cessione (gain on sale)  qualunque
incremento del  patrimonio  di  vigilanza  connesso  con  i  proventi
derivanti dalla cessione delle attivita' cartolarizzate, ad un prezzo
superiore  a  quello  nominale,  come   i   proventi   collegati   al
differenziale di "reddito futuro atteso" (future margin income). 
 
  L'equivalente creditizio delle posizioni verso la cartolarizzazione
"fuori bilancio" del tipo garanzie rilasciate  e  impegni  a  erogare
fondi e' pari al valore  nominale  moltiplicato  per  un  fattore  di
conversione  creditizio  pari  al   100%,   salvo   se   diversamente
specificato. 
  L'equivalente creditizio delle posizioni verso la cartolarizzazione
del tipo strumenti derivati finanziari e' determinato secondo  quanto
indicato nel Capitolo 4. 
  Qualora una banca  fornisca  protezione  del  credito  mediante  un
derivato del tipo "nth-to-default", si distinguono due casi: 
    - al derivato creditizio e' assegnato da un'ECAI  un  rating:  in
tal caso si applica la disciplina del presente capitolo; 
    - al derivato creditizio non e' assegnato un rating da  parte  di
un'ECAI: occorre applicare la disciplina  prevista  nel  Capitolo  1,
Parte Prima e Parte Seconda. 
  Ai fini del calcolo  del  requisito  patrimoniale  complessivo,  in
deroga  a  quanto  previsto  in  via  generale  (2),   il   requisito
patrimoniale consolidato va determinato non come somma dei  requisiti
individuali a fronte delle posizioni verso  la  cartolarizzazione  di
pertinenza   di   ciascuna   societa'   rientrante    nell'area    di
consolidamento,  ma  applicando  a  livello  consolidato  i   criteri
previsti dalla presente disciplina. 
----- 
      (2) Cfr. Capitolo 6, Sezione II. 
 
  2. Banche che applicano il metodo standardizzato 
  Per il cedente e il promotore, il valore ponderato per  il  rischio
di tutte le posizioni verso una medesima cartolarizzazione  non  puo'
essere superiore al valore ponderato delle  attivita'  cartolarizzate
calcolato come se queste  ultime  non  fossero  state  cartolarizzate
(cap). 
  Il cap va determinato applicando un  fattore  di  ponderazione  del
150% a tutte le attivita' cartolarizzate  scadute  oppure  rientranti
nel portafoglio "attivita' ad alto rischio" (cfr. Capitolo  1,  Parte
Prima) (3). Il valore del cap va  aggiornato  nel  tempo  per  tenere
conto dell'andamento delle attivita'  cartolarizzate  (es.  rimborsi)
(c.d. confronto dinamico). 
----- 
      (3) Gli eventuali "proventi da cessione" dedotti dal patrimonio
di base non vanno presi in considerazione ai  fini  del  calcolo  del
requisito massimo. 
 
  Il requisito patrimoniale a fronte del  complesso  delle  posizioni
verso una medesima cartolarizzazione sara' al massimo pari all'8% del
cap (1). 
----- 
      (1) Per le  banche  appartenenti  a  un  gruppo  bancario  tale
requisito e' ridotto del 25 per cento. 
 
  Per i soggetti diversi dal cedente, l'importo non  ponderato  della
posizione  verso  la  cartolarizzazione  corrisponde  al  valore   di
bilancio, eventualmente rettificato  per  tenere  conto  dei  "filtri
prudenziali".  Nel  caso  di  banche  cedenti   per   le   quali   la
cartolarizzazione  tradizionale  soddisfi  a  fini   prudenziali   il
requisito del significativo trasferimento del rischio di credito,  ma
non superi a fini di bilancio il test della "derecognition"  previsto
dallo IAS 39, il valore delle posizioni  verso  la  cartolarizzazione
eventualmente detenute dalla banca cedente va determinato come se  le
attivita' cedute fossero state cancellate dal bilancio e  vi  fossero
state iscritte le posizioni verso la cartolarizzazione detenute. 
  2.1 Posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating 
  Nel caso di  posizioni  verso  la  cartolarizzazione  provviste  di
rating attribuito da una ECAI, l'importo ponderato per il rischio  e'
calcolato  applicando  al  valore  della  posizione  il  fattore   di
ponderazione corrispondente alla classe di merito di credito, di  cui
alle seguenti tabelle 1 e 2. 
 
    

-------------------------------------------------------------------------
                                TABELLA 1
-------------------------------------------------------------------------
Posizioni verso la cartolarizzazione diverse da quelle aventi un rating a
                              breve termine
-------------------------------------------------------------------------
Classe di              1         2        3        4         Pari o
merito di                                                 inferiori a
credito                                                        5
-------------------------------------------------------------------------
Fattore di            20%       50%      100%     350%       1250%
Ponderazione
del rischio
-------------------------------------------------------------------------

    
 
 
    

----------------------------------------------------------------------
                              TABELLA 2
----------------------------------------------------------------------
 Posizioni verso la cartolarizzazione aventi un rating a breve termine
----------------------------------------------------------------------
Classe di            1          2         3         Tutte le altre
merito di                                            valutazioni
credito                                             del merito di
                                                       Credito
----------------------------------------------------------------------
Fattore di           20%       50%       100%           1250%
Ponderazione
del rischio
----------------------------------------------------------------------

    
 
  Nel caso in cui la valutazione del merito di  credito  espressa  da
una ECAI tenga conto di uno strumento di attenuazione del rischio  di
credito  riconosciuto   a   fini   prudenziali   fornito   all'intera
cartolarizzazione,  tale  valutazione  puo'  essere  utilizzata   per
determinare il fattore di ponderazione della  posizione.  Qualora  la
valutazione del merito di credito espressa dalla ECAI tiene conto  di
uno  strumento  di  attenuazione  del  rischio  di  credito   fornito
all'intera cartolarizzazione non ammesso  a  fini  prudenziali,  tale
valutazione non puo' essere presa in  considerazione  ai  fini  della
ponderazione della posizione. 
  Nel caso in cui la protezione del rischio  di  credito  e'  fornita
direttamente a una singola posizione verso  la  cartolarizzazione  la
valutazione  della  ECAI  che  riflette  tale   protezione   non   va
considerata.  In  questo  caso  valgono  le   regole   generali   sul
riconoscimento  degli  strumenti  di  attenuazione  del  rischio   di
credito. 
  Non e' ammesso l'utilizzo di valutazione  di  differenti  ECAI  per
posizioni  in  diverse  tranches   della   medesima   operazione   di
cartolarizzazione. 
  2.2 Posizioni verso la cartolarizzazione prive di rating 
  Alle posizioni verso la cartolarizzazione prive di rating la  banca
applica un fattore di ponderazione del rischio pari al  1250%,  salvo
quanto specificato di seguito. 
  2.2.1 Metodo look-through 
  Le banche possono applicare il metodo look-through per le posizioni
verso la cartolarizzazione diverse da quelle  che  coprono  la  prima
perdita, a condizione che la banca  sia  in  grado  di  conoscere  la
composizione corrente delle attivita' cartolarizzate. 
  In base al metodo look-through, la  banca  applica  alla  posizione
verso la cartolarizzazione priva di rating un fattore di ponderazione
pari al prodotto tra: 
  a) fattore di ponderazione medio ponderato (con pesi pari ai valori
delle singole  attivita')  relativo  alle  attivita'  cartolarizzate,
calcolato sulla base del metodo standardizzato  per  il  calcolo  del
requisito patrimoniale per il rischio di credito; 
  b) coefficiente di concentrazione, dato dal rapporto tra: 
    i. la somma degli importi nominali di tutte le tranches in cui e'
strutturata la cartolarizzazione; 
    ii. la somma degli importi  nominali  delle  tranches  aventi  un
rango pari passu o subordinato rispetto alla tranche cui si riferisce
la   posizione   verso   la   cartolarizzazione   detenuta,   inclusa
quest'ultima tranche (1). 
----- 
      (1) Ad esempio, si ipotizzi un'operazione di  cartolarizzazione
avente una tranche senior pari a 10, una tranche mezzanine pari a 6 e
quella junior pari a 4: il  coefficiente  di  concentrazione  per  la
tranche mezzanine e' pari a 2 (20/10), per quella senior e' pari a  1
(20/20). 
 
  Il fattore di ponderazione del  rischio  cosi'  ottenuto  non  puo'
eccedere il 1250% e non puo' essere inferiore a qualsiasi fattore  di
ponderazione del rischio  applicabile  a  una  tranche  provvista  di
rating e caratterizzata da un rango piu' elevato  rispetto  a  quella
cui si riferisce la posizione verso la cartolarizzazione detenuta. 
  2.2.2 Posizioni connesse con operazioni ABCP 
  Alle posizioni verso la cartolarizzazione connesse  con  operazioni
di tipo ABCP, diverse  dalle  linee  di  liquidita'  idonee  (secondo
quanto indicato nel successivo par. 2.2.3), puo' essere applicato  un
fattore di ponderazione pari al maggiore tra il 100% e il fattore  di
ponderazione piu' elevato tra quelli relativi  a  ciascuna  attivita'
cartolarizzata in base al metodo standardizzato per  il  calcolo  del
requisito patrimoniale per il rischio di credito. 
  Per beneficiare di tale trattamento, la posizione  deve  soddisfare
le seguenti condizioni: 
    - non deve fronteggiare la prima perdita e la  posizione  su  cui
ricade la prima perdita deve fornire un adeguato supporto  creditizio
alla posizione che fronteggia la seconda perdita; 
    - deve essere considerata  dalla  banca  di  qualita'  creditizia
almeno equivalente a quella corrispondente ad un'attivita' investment
grade; 
    - la banca che la detiene non possiede anche una posizione  nella
medesima cartolarizzazione che partecipa alle prime perdite. 
  2.2.3 Linee di liquidita' 
  Il trattamento prudenziale delle linee di liquidita' idonee prevede
l'applicazione di un fattore di conversione  pari  al  50%  e  di  un
fattore di  ponderazione  corrispondente  a  quello  maggiore  tra  i
fattori di ponderazione relativi a ciascuna attivita'  cartolarizzata
in base  al  metodo  standardizzato  per  il  calcolo  del  requisito
patrimoniale per il rischio di credito. 
  Le linee di  liquidita'  sono  considerate  idonee,  qualora  siano
soddisfatte le seguenti condizioni: 
  a. le clausole  contrattuali  relative  alla  linea  di  liquidita'
individuano e delimitano con chiarezza  le  circostanze  in  presenza
delle quali essa puo' essere utilizzata; 
  b. la linea di liquidita' non puo' essere utilizzata per fornire un
supporto  di  credito  mediante  la   copertura   di   perdite   gia'
verificatesi al momento dell'utilizzo (ad esempio fornendo liquidita'
per  attivita'  che  risultano   essere   in   default   al   momento
dell'utilizzo o acquistando attivita' a un valore superiore  al  loro
valore equo); 
  c.  la  linea  di  liquidita'  non  viene  utilizzata  per  fornire
finanziamenti permanenti o in via ordinaria alla cartolarizzazione; 
  d. i rimborsi degli utilizzi delle linee  di  liquidita'  non  sono
subordinati   ai   crediti   degli   altri   creditori    verso    la
cartolarizzazione, eccezion  fatta  per  i  pagamenti  risultanti  da
contratti derivati su tassi di interesse o su valute,  commissioni  o
altri pagamenti della stessa natura, ne' sono soggetti a differimento
o rinuncia; 
  e. la linea di liquidita' non deve piu' essere utilizzata dopo  che
i supporti di credito di cui essa potrebbe beneficiare  (specifici  o
generali) sono stati totalmente esauriti; 
  f. e' esplicitamente prevista una clausola che: 
    - prevede una riduzione automatica dell'ammontare che puo' essere
utilizzato pari all'importo delle attivita' in default; oppure, 
    -  laddove  il  portafoglio  cartolarizzato  sia  costituito   da
attivita' provviste di rating, pone fine all'utilizzo della linea  se
la qualita' media delle attivita' cartolarizzate scende al  di  sotto
di una qualita' equivalente a 
  investment grade. 
  Alle  linee  di  liquidita'  revocabili  incondizionatamente  senza
preavviso si applica un fattore di conversione pari allo 0%,  purche'
risultino soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti da  a)
a f) e il rimborso degli utilizzi abbia priorita'  rispetto  a  tutti
gli altri soggetti aventi diritto  sui  flussi  finanziari  derivanti
dalle attivita' cartolarizzate. 
  3. Banche che applicano i metodi basati sui rating interni 
  Per le banche cedenti o promotrici e, laddove  siano  in  grado  di
calcolare il KIRB, per le altre  banche  investitrici,  il  requisito
patrimoniale a fronte delle posizioni verso la cartolarizzazione  non
puo' essere superiore al requisito che la banca avrebbe  determinato,
in base al metodo IRB, sulle attivita' cartolarizzate qualora  queste
ultime non fossero state cartolarizzate (1). Il  valore  del  cap  va
aggiornato nel tempo per tenere conto dell'andamento delle  attivita'
cartolarizzate (es. rimborsi) (c.d. confronto dinamico). 
----- 
      (1) Gli  eventuali  "proventi  da  cessione"  (gain  on  sale),
oggetto di deduzione dal  patrimonio  di  base,  non  sono  presi  in
considerazione al fine del calcolo del requisito massimo. 
 
  In particolare, il requisito patrimoniale non puo' essere  maggiore
delle somma dei due seguenti elementi: 
    - 8% (2) degli importi ponderati per  il  rischio  che  sarebbero
stati ottenuti se le attivita' non fossero state cartolarizzate; 
----- 
      (2) Per le  banche  appartenenti  a  un  gruppo  bancario  tale
requisito e' ridotto del 25 per cento. 
 
    - perdite attese di pertinenza delle attivita' cartolarizzate. 
  L'importo non ponderato delle posizioni verso la  cartolarizzazione
per cassa corrisponde al valore di bilancio al lordo delle rettifiche
di valore specifiche, tenendo conto dei  "filtri  prudenziali"  (cfr.
Titolo I, Capitolo 2). 
  3.1 Priorita'  nell'applicazione  degli  approcci  di  calcolo  dei
valori ponderati per il rischio di credito 
  Per le posizioni verso la cartolarizzazione provviste di un  rating
attribuito da una ECAI o per la quali  possa  essere  utilizzata  una
valutazione del merito di credito desunta, l'importo dell'esposizione
ponderato per il rischio di credito va calcolato secondo l'"approccio
basato sui rating" (Rating based approach,  RBA)  (cfr.  allegato  A,
par. 1). 
  Alle posizioni  verso  la  cartolarizzazione  prive  di  rating  si
attribuisce  una  valutazione  del  merito   di   credito   "desunta"
equivalente a  quella  delle  posizioni  verso  la  cartolarizzazione
provviste di rating aventi la piu' elevata  priorita'  nel  rimborso,
subordinate alla posizione verso la cartolarizzazione  in  questione.
Le posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating aventi le
caratteristiche anzidette sono  definite  come  "posizioni  verso  la
cartolarizzazione di riferimento". 
  Ai fini dell'utilizzo  della  valutazione  del  merito  di  credito
"desunta" devono essere soddisfatti i  seguenti  requisiti  operativi
minimi: 
    - le "posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento" devono
essere  subordinate  sotto  ogni  aspetto  alla  posizione  verso  la
cartolarizzazione priva di rating (3); 
----- 
      (3) La protezione del credito fornita alle "posizioni verso  la
cartolarizzazione di riferimento" va considerata quando si valuta  il
grado di subordinazione di quest'ultima nei confronti della posizione
verso la  cartolarizzazione  priva  di  rating.  Ad  esempio,  se  le
"posizioni verso la  cartolarizzazione  di  riferimento"  beneficiano
della garanzia fornita da un terzo  soggetto  o  di  altre  forme  di
supporto del credito e se tali protezioni non sono disponibili  anche
per la posizione  verso  la  cartolarizzazione  priva  di  rating,  a
quest'ultima non puo' essere attribuito un rating desunto. 
 
    - la  durata  delle  "posizioni  verso  la  cartolarizzazione  di
riferimento" deve essere pari o superiore a  quella  della  posizione
verso la cartolarizzazione priva di rating; 
    -ogni  rating  "desunto"  deve   essere   aggiornato,   su   base
continuativa, per riflettere ogni variazione  della  valutazione  del
merito di credito relativa alle "posizioni verso la cartolarizzazione
di riferimento". 
  Per le posizioni verso la  cartolarizzazione  prive  di  un  rating
esterno  o  desunto  si  utilizza  l'"approccio  della   formula   di
vigilanza" (Supervisory formula approach, SFA) (cfr. allegato A, par.
2), eccetto che nel caso dei programmi ABCP per i quali  puo'  essere
impiegato l'"approccio della valutazione interna" (cfr.  allegato  A,
par. 3). 
  Le banche  investitrici,  diverse  dal  cedente  o  dal  promotore,
possono adottare l'"approccio della formula  di  vigilanza",  qualora
siano  in  grado   di   determinare   i   parametri   necessari   per
l'applicazione della formula medesima. 
  La Banca d'Italia verifica la capacita' della banca di procedere  a
tale  calcolo   nell'ambito   della   procedura   di   autorizzazione
all'utilizzo dei  sistemi  di  rating  interni  per  il  calcolo  del
requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito. 
  Le posizioni verso la cartolarizzazione prive di rating  e  per  le
quali non puo'  essere  utilizzata  una  valutazione  del  merito  di
credito desunta sono ponderate al 1250 per cento, qualora: 
    -nel caso delle banche cedenti o promotrici,  esse  non  sono  in
grado di calcolare il KIRB oppure,  per  le  posizioni  in  programmi
ABCP, non utilizzano l'"approccio della valutazione interna"; 
    -nel caso delle altre  banche  investitrici,  esse  non  adottano
l'"approccio della formula di vigilanza" oppure, per le posizioni  in
programmi ABCP, l'"approccio della valutazione interna". 
  Per  il  trattamento  delle  linee  di  liquidita'  si  fa   rinvio
all'allegato A, par. 4. 
  4. Requisiti patrimoniali aggiuntivi per  le  cartolarizzazioni  di
attivita' rotative con clausola di rimborso anticipato 
  Nel caso di cessione  di  attivita'  rotative  per  il  tramite  di
un'operazione di  cartolarizzazione  che  contiene  una  clausola  di
rimborso anticipato, la banca originator e'  tenuta  a  calcolare  un
ulteriore requisito, oltre a quello relativo alle posizioni verso  la
cartolarizzazione detenute, a fronte dei rischi sottesi al riacquisto
delle attivita' cartolarizzate. 
  Nel  caso  in  cui  le  attivita'  cartolarizzate  comprendono  sia
attivita' rotative sia attivita' non rotative, il cedente applica  il
requisito aggiuntivo alla sola parte del  portafoglio  cartolarizzato
che contiene le attivita' rotative. 
  Ai fini del calcolo del  requisito  aggiuntivo  vanno  distinte  le
ragioni di credito del cedente e quelle degli investitori. 
  Con il termine "ragioni di  credito  del  cedente"  si  intende  il
valore della quota, che fa capo al  cedente,  di  un  portafoglio  di
attivita' rotative, i cui utilizzi sono oggetto di cartolarizzazione.
Tale  quota  e'  pari  al  rapporto  tra  l'importo  degli   utilizzi
cartolarizzati i cui flussi di cassa (1)  non  sono  disponibili  per
rimborsare gli investitori nella  cartolarizzazione  e  il  complesso
degli utilizzi cartolarizzati. La percentuale cosi' determinata  deve
essere poi applicata anche ai margini disponibili per determinare  la
quota di questi ultimi che fa capo al cedente e la quota che fa  capo
agli investitori (2). 
----- 
      (1) I flussi di cassa sono quelli generati dalla riscossione di
capitale e interessi sulle attivita' cartolarizzate nonche' di  altri
importi associati. 
      (2) Si ipotizzi che la banca  X  detenga  aperture  di  credito
connesse con l'utilizzo di  carte  credito  da  parte  della  propria
clientela per un ammontare di 130,  di  cui  utilizzato  pari  a  100
(margini disponibili: 30). Si supponga che la  banca  X  ceda  a  una
societa'  veicolo  l'insieme  di  queste  aperture  di  credito.  Con
riferimento alle 100 di  utilizzato  si  ipotizzi  che  il  10%  (10)
rimanga a carico dell'"originator" mentre a fronte del  restante  90%
(90) la societa' veicolo emetta titoli junior, mezzanine e senior. Il
rapporto tra 10 e 100 (10%) rappresenta la percentuale  che  in  base
alle condizioni contrattuali va utilizzata per ripartire i rimborsi e
le perdite  tra  l'"originator"  e  gli  investitori  nelle  ABS.  La
"ragione di credito dell'originator" e' pari a 13, cioe' 10  piu'  il
10% di 30; quella degli investitori e' il complemento  a  130,  cioe'
117. 
 
  Per "ragioni di credito degli investitori" si intende la parte  del
portafoglio di attivita  rotataive  che  costituisce  il  complemento
delle "ragioni di credito del cedente". 
  Le "ragioni di credito del cedente" non possono essere  subordinate
alle "ragioni di credito degli investitori". 
  L'esposizione del cedente  connessa  con  le  proprie  "ragioni  di
credito"   non   va   trattata   come   una   posizione   verso    la
cartolarizzazione, bensi' come una quota di attivita'  cartolarizzate
che non ha formato oggetto di cartolarizzazione  da  assoggettare  al
calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito. 
  Ai fini della determinazione del  requisito  aggiuntivo,  l'importo
ponderato  per  il  rischio  di  credito  si  ottiene   moltiplicando
l'ammontare delle "ragioni  di  credito  degli  investitori"  per  il
prodotto tra un appropriato fattore di conversione e  il  fattore  di
ponderazione   medio   relativo   alle   attivita'    cartolarizzate,
determinato in base al metodo standardizzato come se le attivita' non
fossero state cartolarizzate. 
  I fattori di conversione appropriati dipendono da due elementi: 
    • la velocita'  del  meccanismo  di  rimborso,  ossia  la  natura
"controllata"  o  "non  controllata"  della  clausola   di   rimborso
anticipato; 
    • la tipologia di attivita' rotative cartolarizzate, vale a  dire
se esse possono o meno essere revocabili incondizionatamente e  senza
preavviso dal cedente (3). 
----- 
      (3)   Un   esempio   di    linee    di    credito    revocabili
incondizionatamente e senza  preavviso  e'  rappresentato  da  quelle
connesse con carte di credito. 
 
  Una clausola di rimborso anticipato  e'  considerata  "controllata"
quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: 
      a) la banca cedente dispone di un appropriato piano di gestione
dei mezzi patrimoniali e della liquidita',  tale  da  assicurare  che
essa disponga di sufficiente patrimonio  e  liquidita'  nel  caso  di
manifestazione di situazioni di rimborso anticipato; 
      b)  per  tutta  la  durata  dell'operazione,  i  pagamenti   di
interessi e di capitale, le spese,  le  perdite  e  i  recuperi  sono
ripartiti pro rata fra le "ragioni  di  credito  del  cedente"  e  le
"ragioni di credito degli investitori", sulla base dell'importo delle
attivita' cartolarizzate in essere ad una o altre date di riferimento
durante ogni mese; 
      c)  il  periodo  di  rimborso  deve  essere   sufficiente   per
rimborsare o riconoscere in default almeno il 90% del  debito  totale
(somma delle "ragioni di credito del cedente"  e  delle  "ragioni  di
credito degli investitori")  in  essere  all'inizio  del  periodo  di
rimborso anticipato; 
      d) durante il periodo di rimborso, la  frequenza  dei  rimborsi
non deve essere piu' rapida di quella che si avrebbe con un piano  di
ammortamento lineare. 
  Le operazioni di cartolarizzazione  con  clausola  di  ammortamento
anticipato che non soddisfino le  condizioni  di  cui  ai  precedenti
punti da a) a d) sono considerate operazioni con clausole di rimborso
anticipato "non controllate". 
  Nel caso di cartolarizzazioni  riguardanti  attivita'  rotative  al
dettaglio revocabili incondizionatamente e senza preavviso soggette a
una clausola di rimborso anticipato che  si  attiva  quando  l'excess
spread scende a un determinato livello,  il  fattore  di  conversione
appropriato  dipende  dal  confronto  tra   l'excess   spread   medio
trimestrale e il livello di excess spread stabilito  contrattualmente
che da' luogo al suo "intrappolamento" (1). Qualora  l'operazione  di
cartolarizzazione  non  preveda  contrattualmente   un   livello   di
"intrappolamento" (trapping point) dell'excess  spread,  quest'ultimo
e' convenzionalmente posto pari  al  livello  di  excess  spread  che
attiva il rimborso anticipato aumentato di 4,5 punti percentuali.  Il
fattore di conversione appropriato va determinato  distintamente  per
le operazioni di  cartolarizzazione  al  dettaglio  con  clausola  di
rimborso anticipato "controllata" e "non controllata"  (cfr.  Tabella
3), espresso in percentuale tra excess spread  medio  trimestrale  ed
excess spread di "intrappolamento". 
----- 
      (1) L'excess spread viene definito "intrappolato" quando il suo
ammontare   viene   messo   a   disposizione    dell'operazione    di
cartolarizzazione per coprire le eventuali perdite. 
 
    

-------------------------------------------------------------------------
                                   TABELLA 3
-------------------------------------------------------------------------
   Fattore di conversione utile per il calcolo del requisito aggiuntivo
-------------------------------------------------------------------------
Rapporto tra excess        Cartolarizzazioni con     Cartolarizzazioni con
spread medio ed excess      clausola di rimborso      clausola di rimborso
spread di                  anticipato controllata       anticipato non
intrappolamento                                          controllata
-------------------------------------------------------------------------
Maggiore di 133,33%                  0%                       0%
-------------------------------------------------------------------------
Minore di 133,33% fino               1%                       5%
a 100%
-------------------------------------------------------------------------
Minore di 100% fino a                2%                      15%
75%
-------------------------------------------------------------------------
Minore di 75% fino a                10%                      50%
50%
-------------------------------------------------------------------------
Minore di 50% fino a                20%                      100%
25%
-------------------------------------------------------------------------
Minore di 25%                       40%                      100%
-------------------------------------------------------------------------

    
 
  Nei  casi  di  operazioni  di  cartolarizzazione  con  clausola  di
rimborso anticipato "controllata" riguardanti attivita'  rotative  al
dettaglio impegnate  (cioe',  non  revocabili  incondizionatamente  e
senza preavviso) ovvero  attivita'  rotative  diverse  da  quelle  al
dettaglio, il fattore di conversione appropriato e' sempre pari al 90
per cento. 
  Nei  casi  di  operazioni  di  cartolarizzazione  con  clausola  di
rimborso anticipato "non controllata" riguardante attivita'  rotative
al dettaglio impegnate ovvero attivita' rotative diverse da quelle al
dettaglio, il fattore di conversione appropriato e'  sempre  pari  al
100 per cento. 
  Il totale dei requisiti patrimoniali  (requisito  massimo)  per  la
banca originator - pari alla  somma  del  requisito  sulle  posizioni
verso la cartolarizzazione e del requisito aggiuntivo a fronte  delle
"ragioni di credito degli investitori" - non puo' essere superiore al
requisito che la banca avrebbe calcolato  a  fronte  delle  attivita'
cartolarizzate  (1)  qualora   non   avesse   proceduto   alla   loro
cartolarizzazione (2). 
----- 
      (1) E' esclusa dalle  attivita'  cartolarizzate  la  quota  che
rientra nelle "ragioni di credito del cedente". 
 
      (2) Gli eventuali "proventi da cessione" (gain on sale) oggetto
di deduzione dal patrimonio di base non sono presi in  considerazione
al fine del calcolo del requisito massimo. 
  Le banche cedenti non  sono  tenute  a  calcolare  alcun  requisito
patrimoniale aggiuntivo a fronte di: 
    - cartolarizzazioni di attivita' rotative nell'ambito delle quali
gli investitori restano interamente esposti al rischio di credito dei
futuri utilizzi da parte dei debitori ceduti,  cosicche'  il  rischio
relativo  alle  attivita'  cartolarizzate  non  viene  riassunto  dal
cedente nemmeno dopo che si sia verificato un evento che determini il
rimborso anticipato; cio' accade anche quando le clausole di rimborso
anticipato  replichino  la  struttura  temporale   delle   attvivita'
rotative cedute; 
    - cartolarizzazioni nell'ambito  delle  quali  una  procedura  di
rimborso anticipato e' attivata unicamente da  eventi  non  collegati
all'andamento economico delle attivita' cartolarizzate o del cedente,
quali ad esempio modifiche rilevanti nella  normativa  fiscale  o  di
altre norme. 
 
                             SEZIONE IV 
 
   TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO DELLE POSIZIONI 
                     VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE 
 
  1. Forme di protezione del credito ammesse 
  Fatto  salvo  quanto  specificato  al  capoverso  successivo,   gli
strumenti di protezione del credito ammessi per le posizioni verso la
cartolarizzazione  sono  quelli  previsti  nell'ambito   del   metodo
standardizzato per  il  rischio  di  credito.  Il  riconoscimento  e'
subordinato all'osservanza dei requisiti minimi ivi stabiliti. 
  Limitatamente  alle  banche  che  utilizzano  uno  degli   approcci
previsti nell'ambito della metodologia IRB (cfr.  Sezione  III,  par.
3), sono riconosciuti  anche  i  fornitori  di  protezione  personale
ammessi nell'ambito del metodo IRB di base. 
  2. Modalita' di calcolo 
  Per le banche  che  utilizzano  il  "metodo  standardizzato"  (cfr.
Sezione III, par. 2) e l'"approccio basato sui rating"  (Allegato  A,
par. 1), l'importo o il fattore  di  ponderazione  di  una  posizione
verso la  cartolarizzazione  per  la  quale  e'  stata  ottenuta  una
protezione  del  credito  riconosciuta   possono   essere   calcolati
conformemente  alle  disposizioni  previste  nell'ambito  del  metodo
standardizzato per il rischio di credito (Parte Prima, Sezione III). 
  A tal fine, alle banche  che  utilizzano  l'"approccio  basato  sui
rating"  e'  precluso  l'utilizzo  del  metodo  semplificato  per  il
trattamento delle garanzie reali finanziarie. 
  Quando gli importi ponderati per il rischio delle  posizioni  verso
la cartolarizzazione  sono  calcolati  secondo  l'  "approccio  della
formula di vigilanza" (cfr. Allegato A, par. 2), bisogna  distinguere
il  caso  della  protezione  completa  da  quello  della   protezione
parziale. 
  Nel caso di protezione completa, ai fini del calcolo del  requisito
patrimoniale relativo alla posizione protetta, occorre determinare il
"fattore di  ponderazione  del  rischio  effettivo"  della  posizione
stessa. Esso si ottiene dividendo l'importo della posizione ponderato
per il  rischio  per  il  valore  non  ponderato  della  posizione  e
moltiplicando il risultato per 100. 
  Nel caso di garanzie reali finanziarie, l'importo ponderato per  il
rischio della posizione protetta si determina moltiplicando E* (ossia
l'importo della posizione corretto per la garanzia, calcolato secondo
quanto indicato nella Parte Prima, Allegato B)  per  il  "fattore  di
ponderazione  del  rischio  effettivo"  della  posizione   verso   la
cartolarizzazione. 
  Nel caso di garanzie personali e  derivati  su  crediti,  l'importo
ponderato   per   il   rischio   APR   della   posizione   verso   la
cartolarizzazione si calcola secondo la seguente formula: 
  APR = [GA × Fp]+[(E - GA) × "fattore di  ponderazione  del  rischio
effettivo"]. 
  dove: 
  -  GA  e'  il  valore  della  garanzia   corretto   per   eventuali
disallineamenti di valuta  e  di  durata,  calcolato  secondo  quanto
indicato nella Parte Prima, Allegato E; 
  - Fp e' il fattore di ponderazione del fornitore di protezione; 
  - E e' il valore della posizione verso la cartolarizzazione; 
  Con il termine  protezione  parziale  si  intende  che  e'  coperta
soltanto  una   parte   dell'importo   della   posizione   verso   la
cartolarizzazione  detenuta  dalla  banca.  In  tal   caso,   occorre
distinguere tra le tre seguenti differenti situazioni: 
  a) la protezione copre le "prime perdite" relative  alla  posizione
detenuta dalla banca; 
  b) la protezione assicura una copertura su base proporzionale delle
perdite prodotte dalla posizione detenuta dalla banca; 
  c)  le  "prime  perdite"  prodotte   dalla   posizione   verso   la
cartolarizzazione  rimangono  in  capo  alla  banca  che  detiene  la
posizione. 
  Nei casi a) e b), la  banca  determina  il  requisito  patrimoniale
della posizione "protetta" conformemente a quanto  stabilito  per  la
protezione completa. 
  Nel  caso  c),  la  banca   suddivide   la   posizione   verso   la
cartolarizzazione, a  seconda  dei  casi,  in  due  o  piu'  distinte
posizioni. La quota della posizione verso  la  cartolarizzazione  non
coperta, rimasta a carico della banca che detiene  la  posizione,  va
considerata come quella avente la qualita' creditizia piu' bassa  tra
le posizioni risultanti  dalla  suddivisione.  Ai  fini  del  calcolo
dell'importo ponderato per il rischio della posizione con la qualita'
creditizia  piu'  bassa,  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
all'Allegato A, paragrafo 2 , ponendo  T  pari  ad  e*  nel  caso  di
protezione di tipo reale e a T-g  nel  caso  di  protezione  di  tipo
personale, dove 
  - e* e' pari al rapporto tra E* ed S; 
  - E*  e'  l'importo  della  posizione  verso  la  cartolarizzazione
oggetto di copertura corretto per tenere conto delle  garanzie  reali
finanziarie; 
  -   S   e'   l'importo   totale   delle   attivita'   oggetto    di
cartolarizzazione; 
  - g e' pari al rapporto tra GA e S; 
  - GA e' l'importo nominale della  protezione  corretto  per  tenere
conto di eventuali disallineamenti di valuta e/o di durata. 
  Nel caso di garanzie personali e derivati su crediti il fattore  di
ponderazione del rischio di pertinenza del fornitore di protezione si
applica alla quota g di posizione verso la cartolarizzazione coperta. 
 
                              SEZIONE V 
 
       RIDUZIONE DEGLI IMPORTI PONDERATI PER IL RISCHIO DELLE 
                POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE 
 
  1. Rettifiche di valore 
  Per le banche che  adottano  il  metodo  IRB  per  il  calcolo  del
requisito patrimoniale per il rischio di credito, l'importo ponderato
di una posizione verso la cartolarizzazione puo' essere ridotto delle
eventuali rettifiche di valore su tale posizione, moltiplicate per il
medesimo  fattore  di  ponderazione  applicato  alla  posizione.   La
riduzione in esame puo' essere operata soltanto per singole posizioni
e in base alle rettifiche  di  valore  operate  a  fronte  di  quelle
specifiche posizioni. 
  Non sono  consentite  compensazioni  ne'  tra  posizioni  verso  la
cartolarizzazione  di  una  medesima  operazione  ne'  tra  posizioni
riferite a differenti operazioni di cartolarizzazione. 
  Nel caso di posizioni verso  la  cartolarizzazione  alle  quali  e'
attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari  al  1250  per
cento, in base all'approccio della formula di  vigilanza,  il  valore
ponderato di tali posizioni puo' essere ridotto dell'ammontare  delle
rettifiche  di  valore  specifiche  effettuate  dalla   banca   sulle
attivita' cartolarizzate moltiplicato per 12,5. 
  Nel caso di posizioni verso  la  cartolarizzazione  alle  quali  e'
attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari  al  1250  per
cento, in base  ad  approcci  diversi  da  quello  della  formula  di
vigilanza,  l'ammontare  delle  rettifiche   di   valore   specifiche
effettuate dalla banca sulle  attivita'  cartolarizzate  puo'  essere
portato  in  diminuzione  del  requisito  massimo  applicabile   alle
posizioni verso la cartolarizzazione. 
  2. Deduzioni dal patrimonio di vigilanza 
  Con riferimento alle posizioni verso la cartolarizzazione ponderate
al 1250 per cento,  le  banche  possono  dedurre  dal  patrimonio  di
vigilanza (50% dal patrimonio di base e 50% da quello  supplementare)
il valore delle posizioni, in alternativa  al  calcolo  del  relativo
requisito patrimoniale. 
  Ai fini della determinazione dell'importo da dedurre, la banca puo'
tenere conto degli  effetti  della  protezione  del  credito  secondo
quanto previsto nella Sezione IV. 
  Quando  una  banca  si  avvale  dell'alternativa  della  deduzione,
l'importo dedotto e' sottratto dal requisito massimo di cui ai par. 2
e 3 della Sezione III. 
  Ai fini dell'applicazione della disciplina sopra indicata,  per  le
banche che adottano il  metodo  IRB  per  il  calcolo  del  requisito
patrimoniale  per  il  rischio  di  credito   valgono   le   seguenti
indicazioni: 
  a) il valore della posizione verso la cartolarizzazione puo' essere
rettificato secondo quanto precisato al paragrafo 1; 
  b) quando viene utilizzato il metodo della formula di vigilanza e L
<= KIRBR e [L+T] > KIRBR, la  posizione  verso  la  cartolarizzazione
deve essere trattata come due posizioni con L pari al  KIRBR  per  la
posizione con la piu'  elevata  priorita'  nel  rimborso  contemplata
dall'operazione di cartolarizzazione. 
 
                             SEZIONE VI 
 
          MANTENIMENTO DI INTERESSI NELLA CARTOLARIZZAZIONE 
 
  1. Mantenimento di un interesse economico netto (1) 
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      (1) Le disposizioni della presente  sezione  non  si  applicano
alle operazioni effettuate da banche italiane ai sensi degli articoli
7-bis e 7-ter della  legge  30  aprile  1999,  n.  130  e  successive
modificazioni   e   delle   relative   disposizioni   di   attuazione
(obbligazioni bancarie garantite). 
 
  Salvo i casi in cui rivesta il ruolo di cedente o di promotore,  la
banca  puo'  assumere  posizioni   verso   ciascuna   operazione   di
cartolarizzazione (2) a condizione che  il  cedente  o  il  promotore
abbia esplicitamente reso noto che manterra' nell'operazione, su base
continuativa,  a  livello  individuale  o,  nel  caso  di  un  gruppo
bancario, a livello consolidato,  un  interesse  economico  netto  in
misura pari almeno al 5% (3), secondo una delle modalita' di  seguito
indicate: 
----- 
      (2) Le presenti disposizioni si applicano sia nel caso  in  cui
le  posizioni  verso  la  cartolarizzazione  siano  classificate  nel
portafoglio bancario sia nel  caso  in  cui  siano  classificate  nel
portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza. 
      (3) Ai fini della determinazione dell'interesse economico netto
il valore nominale delle esposizioni cartolarizzate e' considerato al
lordo di eventuali rettifiche di valore;  per  le  esposizioni  fuori
bilancio si considera il  valore  nozionale  al  netto  di  eventuali
utilizzi. 
 
  a) mantenimento di una quota almeno pari al 5% del valore  nominale
di ciascuna tranche; 
  b)  nel  caso   di   cartolarizzazione   di   attivita'   rotative,
mantenimento di "ragioni di credito del  cedente"  in  misura  almeno
pari al 5% del valore nominale delle attivita' cartolarizzate (4); 
----- 
      (4) Per la definizione di "ragioni  di  credito  del  cedente",
cfr. Sez. III, par. 4. 
 
  c) mantenimento di esposizioni di ammontare almeno pari al  5%  del
valore  nominale  delle  attivita'   cartolarizzate,   qualora   tali
esposizioni possano rientrare nel medesimo portafoglio cartolarizzato
(5). Le esposizioni da mantenere sono  selezionate  con  un  processo
casuale nell'ambito di un pool di attivita' composto  da  almeno  100
esposizioni, individuato in base ad elementi di natura qualitativa  e
quantitativa  (6).  I  criteri  utilizzati  per  la  selezione  delle
esposizioni da mantenere devono essere  chiaramente  comunicati  agli
investitori ai fini del rispetto degli obblighi di due  diligence  di
cui alla Sezione VII. L'utilizzo  di  questa  opzione  e'  ammesso  a
condizione  che  il  portafoglio  di  attivita'  cartolarizzate   sia
connotato da adeguata granularita' e  le  attivita'  selezionate  non
risultino  eccessivamente  concentrate.  Una  volta  selezionate,  le
esposizioni non possono essere sostituite,  salvo  che  nel  caso  di
cartolarizzazioni rotative; 
----- 
      (5) Ad  esempio,  a  fronte  di  un  portafoglio  di  attivita'
cartolarizzate pari a 100,  il  valore  delle  esposizioni  mantenute
sara' pari al 5% (5/100) e non al 4,76% (5/105). 
      (6) Ad esempio: tassi di decadimento,  tipologia  di  prodotto,
data di erogazione e maturity, loan-tovalue,  natura  delle  garanzie
reali  che  assistono  le  attivita',  settore  industriale  e   area
geografica del debitore. 
 
  d) mantenimento della tranche che copre la "prima  perdita"  e,  se
necessario, di altre tranches aventi  profilo  di  rischio  uguale  o
peggiore e scadenza non anteriore a quella delle tranches  trasferite
a terzi, in misura almeno  pari  al  5%  del  valore  nominale  delle
attivita' cartolarizzate (1). 
----- 
      (1) Nelle tranches mantenute ai fini del rispetto del requisito
sono inclusi, ad esempio, i funded reserve account  accantonati  gia'
al momento dell'emissione, a condizione che essi siano  in  grado  di
assorbire perdite in linea capitale delle attivita' cartolarizzate  e
il loro utilizzo non sia limitato a eventi non legati al  rischio  di
credito  di  tali  attivita'  (quali  ad  esempio  casi  di  generale
turbativa dei mercati). 
 
  Il cedente o il promotore possono mantenere  l'interesse  economico
netto con modalita' equivalenti a quelle previste dalle lettere da a)
a d), ad esempio tramite la stipula di contratti derivati  o  lettere
di credito (2). In tale caso, il cedente o il  promotore  comunicano,
oltre  al  mantenimento  dell'interesse  economico  netto   (3),   la
specifica modalita' adottata, la relativa metodologia di calcolo e le
motivazioni che giustificano  l'equivalenza  rispetto  ad  una  delle
opzioni di cui alle lettere da a) a d). 
----- 
      (2) Le lettere di credito sono  ammesse  solo  se  assumono  il
rischio di prima  perdita  della  cartolarizzazione  ai  sensi  della
lettera d). 
      (3) Cfr. Sezione VII, paragrafo 2.2. 
 
  L'interesse economico netto puo' intendersi mantenuto se: 
  1)  le  forme  di  supporto  creditizio  rispettano   le   seguenti
condizioni: 
    i. coprono espressamente il rischio di  credito  delle  attivita'
cartolarizzate; 
    ii. coprono almeno il 5% del rischio di credito di tali attivita'
in maniera equivalente a quella di cui alle lettere da a) a d) e sono
soggette al corrispondente trattamento prudenziale; 
    iii. hanno durata tale da assicurare la copertura  per  tutto  il
tempo in cui il cedente o il promotore debbano mantenere  l'interesse
economico netto; 
    iv. sono fornite dal cedente o dal promotore; 
  2) la banca che assume  posizioni  verso  la  cartolarizzazione  ha
accesso alla documentazione necessaria  per  verificare  il  rispetto
delle condizioni sopra indicate. 
  Nel caso di linee di  liquidita'  fornite  ad  un  programma  ABCP,
l'interesse economico netto puo' intendersi mantenuto solo  ai  sensi
di cui alla lettera a) se: 
  1) la linea di liquidita' rispetta le seguenti condizioni: 
    i. copre espressamente il rischio di  credito  delle  esposizioni
(cioe' puo' essere utilizzata non soltanto in caso di disallineamenti
di scadenze, generali turbative del mercato o altri eventi non legati
al rischio di credito della  cartolarizzazione)  ed  e'  soggetta  al
corrispondente trattamento prudenziale; 
    ii. copre il  100%  del  rischio  di  credito  delle  esposizioni
cartolarizzate; 
    iii. ha durata tale da assicurare che essa  restera'  disponibile
per tutto il tempo in cui il cedente o il promotore debbono mantenere
l'interesse economico netto; 
    iv. e' fornita dal cedente o dal promotore; 
  2) la banca che assume posizioni verso la cartolarizzazione ABCP ha
accesso alla documentazione necessaria  per  verificare  il  rispetto
delle condizioni sopra indicate. 
  La modalita' mediante la quale e' mantenuto  l'interesse  economico
netto non puo' essere modificata nel corso dell'operazione, salvo che
al ricorrere di circostanze eccezionali, a condizione che la modifica
sia adeguatamente motivata, sia comunicata  agli  investitori  e  non
incida sul rispetto dell'obbligo di mantenere un interesse  economico
netto. 
  Non  sono  ammesse  combinazioni  tra  le  diverse   modalita'   di
mantenimento dell'interesse economico netto. 
  Resta ferma la facolta' per la  banca  di  mantenere  un  interesse
economico netto superiore al 5%, nel rispetto  delle  regole  per  il
riconoscimento  delle  operazioni   di   cartolarizzazione   a   fini
prudenziali. 
  1.1. Misurazione e copertura dell'interesse economico netto 
  Il valore dell'interesse economico  netto  e'  calcolato  all'avvio
dell'operazione di cartolarizzazione e deve essere mantenuto su  base
continuativa (1). 
----- 
      (1) In caso di adozione dell'opzione c) di cui al paragrafo  1,
le esposizioni mantenute in bilancio non possono essere a loro  volta
oggetto di una cartolarizzazione sintetica. 
 
  Nel  corso  dell'operazione  non  e',  di  norma  (2),   necessario
integrare il valore dell'interesse economico netto, a condizione  che
la riduzione dell'interesse economico netto dipenda  dal  fisiologico
ammortamento  delle  attivita'  mantenute.  Si  considerano  casi  di
ammortamento fisiologico le riduzioni dovute a rimborsi, a rettifiche
di valore collegate alla valutazione  del  merito  di  credito  delle
attivita' cartolarizzate, ad eventuali valutazioni al "fair value". A
tal fine: 
----- 
      (2) Qualora la variazione del valore  dell'interesse  economico
netto  dipenda  dalla  natura  delle   attivita'   cartolarizzate   o
dell'operazione (attivita'  rotative,  fasi  di  accumulo  "ramp-up",
possibilita' di sostituzione delle attivita'  cartolarizzate  per  un
periodo determinato),  la  banca  adegua  di  conseguenza  il  valore
dell'interesse economico netto mantenuto. 
 
  1) in caso di adozione dell'opzione c) di cui al  paragrafo  1,  il
tasso di rimborso delle esposizioni selezionate non deve differire in
modo  significativo   dal   tasso   di   rimborso   delle   attivita'
cartolarizzate (3); 
----- 
      (3) Si considerano sempre significative le differenze derivanti
da azioni compiute volontariamente  dal  cedente  o  da  processi  di
selezione non casuali delle esposizioni mantenute. 
 
  2) in caso di adozione delle opzioni a),  b)  e  d),  la  struttura
dell'operazione (ad esempio, regole per l'allocazione dei  flussi  di
cassa, cd. cash flow  waterfall,  trigger  events  (4),  clausole  di
ammortamento anticipato) non deve ridurre  o  rendere  inefficace  il
mantenimento dell'interesse  economico  netto.  In  particolare,  gli
incassi in linea capitale e in linea  interessi  non  possono  essere
utilizzati  per  rimborsare  l'interesse  economico  netto   in   via
anticipata rispetto agli altri soggetti che hanno  assunto  posizioni
verso la cartolarizzazione, ma solo in via  subordinata  o  pro-quota
nel corso dell'operazione. 
----- 
      (4) Per trigger events  si  intendono  eventi  contrattualmente
predefiniti  -  in  genere  riferiti   all'andamento   degli   attivi
cartolarizzati - il cui verificarsi comporta una modifica  del  piano
di rimborso di una o piu' posizioni verso la cartolarizzazione. 
 
  La banca verifica inoltre che il supporto di  credito  inizialmente
fornito all'investitore  non  si  riduca  in  via  non  proporzionale
rispetto al tasso di rimborso delle attivita' cartolarizzate. 
  L'interesse economico netto mantenuto non puo'  essere  oggetto  di
copertura dal rischio di credito e non puo' essere trasferito a terzi
(1). Puo' invece essere oggetto di copertura dal rischio di  tasso  e
di cambio. 
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      (1)  Ad  esempio,  non  sono  ammessi  CDS  e,  nel   caso   di
mantenimento  dell'interesse  economico  netto  mediante  esposizioni
selezionate in modo casuale (lett. c) par. 1), forme di copertura del
rischio di credito di tali esposizioni. 
 
  Il cedente o il promotore verificano il rispetto di tale previsione
valutando l'operazione di cartolarizzazione nel suo  complesso  anche
con riferimento alle altre esposizioni presenti in bilancio (2). 
----- 
      (2) Ad esempio, la banca considera  la  presenza  di  eventuali
garanzie  rilasciate  a  favore  del  medesimo  debitore  per   altre
esposizioni presenti nel  proprio  bilancio  che  possano  ridurre  o
rendere inefficace l'interesse economico netto. 
 
  L'interesse economico netto mantenuto puo' essere  utilizzato  come
garanzia reale nell'ambito di operazioni  di  provvista  (funding)  a
condizione che cio' non comporti  il  trasferimento  del  rischio  di
credito ad esso relativo (3). 
----- 
      (3) Sono  di  norma  consentite  le  operazioni  pronti  contro
termine  effettuate  a  condizioni  di  mercato  nel  rispetto  degli
standard  internazionali  del  TBMA/ISDA  Global  Market   Repurchase
Agreement. 
 
  1.2 Ambito di applicazione 
  Per ciascuna cartolarizzazione e' sufficiente che un solo  soggetto
tra cedente e promotore mantenga l'interesse economico netto. 
  Nel caso di operazioni multioriginator, l'obbligo di  mantenere  un
interesse economico netto sussiste  in  capo  a  ciascun  cedente  in
proporzione  alla  quota  di  attivita'  cartolarizzate  ceduta.   In
alternativa l'obbligo puo' essere rispettato dal  promotore  (4).  Il
medesimo principio si applica in caso  di  piu'  promotori  coinvolti
nella medesima cartolarizzazione. 
----- 
      (4) Il promotore puo' anche essere una delle banche cedenti. 
  Nel caso di ri-cartolarizzazioni, la  banca  (che  non  rivesta  il
ruolo di cedente  o  promotore)  puo'  assumere  posizioni  verso  la
ri-cartolarizzazione a condizione che: 
 
    - sia rispettato  l'impegno  a  mantenere  l'interesse  economico
netto con riferimento alla  ri-cartolarizzazione  secondo  le  stesse
modalita' previste per le operazioni di cartolarizzazione; e 
    -   il   cedente    o    il    promotore    dell'operazione    di
ri-cartolarizzazione   assicurino   che   l'obbligo   di    mantenere
l'interesse economico netto  sia  rispettato  anche  con  riferimento
all'operazione originaria, dandone comunicazione agli investitori. 
  La banca che intende assumere posizioni verso la  cartolarizzazione
valuta  con  particolare  attenzione  le  operazioni  che   prevedono
l'utilizzo di SPV o altri veicoli societari che possono incidere  sul
mantenimento dell'interesse economico netto. 
  Nel caso di piu' operazioni realizzate  tramite  il  medesimo  SPV,
l'obbligo di  verificare  il  mantenimento  dell'interesse  economico
netto sussiste solo per le operazioni verso le quali la banca intende
assumere posizioni, a condizione che sia assicurata piena separazione
patrimoniale tra le operazioni. 
  Nel caso di gruppi  bancari  l'obbligo  viene  rispettato  su  base
consolidata (1). Le filiazioni che  hanno  dato  origine  ai  crediti
devono impegnarsi a rispettare gli obblighi di cui alla Sezione  VII,
paragrafo 2.1 e a comunicare, in maniera tempestiva, al cedente o  al
promotore  e  alla  banca  o  societa'  finanziaria   capogruppo   le
informazioni necessarie a soddisfare gli obblighi di cui  al  Sezione
VII, paragrafo 2.2. Qualora l'intermediario che mantiene  l'interesse
economico netto su base consolidata cessi di far parte del gruppo, la
capogruppo assicura che altri membri del  gruppo  assumano  posizioni
verso la cartolarizzazione  in  modo  da  garantire  il  mantenimento
dell'interesse economico netto. 
----- 
      (1) Nel caso di banche o  gruppi  bancari  controllati  da  una
impresa madre nell'UE, gli obblighi  di  cui  al  presente  paragrafo
possono essere rispettati su base consolidata. 
 
  2. Esenzioni 
  L'obbligo di mantenere un interesse economico netto non si  applica
qualora  le  attivita'  cartolarizzate  siano  esposizioni  verso   i
seguenti    soggetti    o    pienamente,    incondizionatamente     e
irrevocabilmente garantite dagli stessi: 
    a) amministrazioni centrali o banche centrali; 
    b) enti del settore pubblico e enti  territoriali  di  uno  Stato
comunitario; 
    c) intermediari vigilati, se le esposizioni nei confronti di tali
soggetti sono assoggettate ad un fattore di ponderazione pari al  50%
o inferiore in base alle regole  del  metodo  standardizzato  per  il
calcolo del rischio di credito; 
    d) banche multilaterali di sviluppo. 
  Per tutti i casi  previsti  nel  presente  paragrafo,  resta  fermo
l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui alla Sezione VII. 
  3. Cartolarizzazioni realizzate prima del 1° gennaio 2011 
  Per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente  Sezione
alle operazioni realizzate prima del 1° gennaio  2011,  si  rinvia  a
quanto previsto dalla Sezione VIII. 
 
                             SEZIONE VII 
 
                       REQUISITI ORGANIZZATIVI 
 
  1. Obblighi di adeguata verifica (due diligence) e monitoraggio per
la banca, diversa da cedente o dal promotore,  che  assume  posizioni
verso la cartolarizzazione 
 
  Un  efficace  assetto  organizzativo  rappresenta  un   presupposto
imprescindibile per garantire la consapevole assunzione dei rischi da
parte della banca e un'adeguata analisi del  relativo  impatto  sugli
equilibri economico-patrimoniali. 
  In tale ambito assume rilievo primario il ruolo svolto dagli organi
aziendali, cui sono demandate - secondo le  rispettive  competenze  e
responsabilita'  -  la  definizione  e  la  periodica  revisione  del
processo  integrato  di  gestione  di  tutti  i  rischi   attuali   e
prospettici cui e' esposta l'azienda. 
  E' vietato assumere posizioni verso operazioni di cartolarizzazione
per le quali non  si  disponga  o  si  ritenga  di  non  disporre  di
informazioni sufficienti a rispettare gli obblighi di cui al presente
paragrafo. 
  Le banche, sotto la propria responsabilita',  individuano,  secondo
criteri  di  proporzionalita',  le  caratteristiche   degli   assetti
organizzativi, il grado di dettaglio delle informazioni da  esaminare
e la profondita' delle analisi  e  valutazioni  da  compiere  tenendo
conto della rilevanza dell'operativita' nel  comparto,  di  eventuali
specificita' delle operazioni o di profili di rischio peculiari.  Tra
i fattori da considerare,  si  richiamano,  ad  esempio,  l'incidenza
delle posizioni verso cartolarizzazioni sul totale  delle  attivita',
il conseguente impatto sulla propria situazione patrimoniale anche in
condizioni avverse,  il  livello  di  concentrazione  per  posizione,
emittente,  classe  di  attivita',  le  strategie   di   investimento
perseguite (allocazione delle posizioni nel portafoglio bancario o in
quello di negoziazione a fini di vigilanza) (1). 
----- 
      (1) Con riferimento al portafoglio di negoziazione  a  fini  di
vigilanza, fattori come la volatilita' dei prezzi  di  mercato  e  la
liquidita' rivestono un'importanza analoga a quella dell'analisi  del
rischio di credito, ai fini della valutazione dell'investimento. 
 
  Le banche che assumono esclusivamente il ruolo  di  controparte  di
contratti derivati finanziari che hanno  il  piu'  elevato  grado  di
priorita' nella distribuzione dei flussi di cassa dell'operazione (ad
esempio  contratti  di  interest  rate  swap)  possono  limitarsi  ad
assumere  informazioni  strettamente  correlate  all'andamento  delle
posizioni    detenute    e    alle    caratteristiche     strutturali
dell'operazione.  Non  e'  invece  richiesto   di   effettuare   tali
adempimenti in relazione alle attivita' sottostanti, ne' di accertare
il rispetto del mantenimento dell'interesse economico netto. 
  1.1 Due diligence 
  Prima  di  assumere  posizioni   verso   ciascuna   operazione   di
cartolarizzazione e, ove compatibile, per tutto il tempo  in  cui  le
stesse sono mantenute in  portafoglio,  la  banca  svolge  un'analisi
approfondita e indipendente  (due  diligence)  su  ciascuna  di  tali
operazioni  e  sulle  esposizioni  ad  esse  sottostanti,  volta   ad
acquisire piena conoscenza dei rischi cui e' esposta o  che  andrebbe
ad assumere (1). 
----- 
      (1) L'analisi del rischio di credito  relativo  alle  posizioni
verso la cartolarizzazione va condotta non solo con riferimento  alle
singole transazioni, ma piu' in generale all'insieme delle  posizioni
verso la cartolarizzazione assunte dalla banca o dal gruppo  bancario
indipendentemente dal portafoglio in cui sono allocate.  Ad  esempio,
vanno rilevati  tutti  i  casi  di  concentrazione  -  per  soggetto,
prodotto  o  settore  di  attivita'  economica  -   emergenti   dalle
operazioni della  specie,  nell'ambito  del  complessivo  sistema  di
monitoraggio dei rischi. 
 
  A tal  fine  la  banca  adotta  politiche  e  procedure  operative,
adeguatamente  formalizzate,  volte  a   consentire   la   tempestiva
individuazione e valutazione  dei  diversi  rischi  connessi  con  le
singole transazioni. 
  In particolare, sulla base delle  informazioni  assunte,  la  banca
effettua analisi approfondite e integrate sui seguenti aspetti: 
    a) mantenimento, su base continuativa,  dell'interesse  economico
netto da parte del cedente o del promotore,  e  disponibilita'  delle
informazioni rilevanti per poter effettuare la due diligence; 
    b) caratteristiche del profilo di rischio di  ciascuna  posizione
verso la cartolarizzazione. In particolare, la banca deve avere piena
conoscenza di tutte le  caratteristiche  strutturali  dell'operazione
che possono incidere in  misura  significativa  sull'andamento  delle
posizioni verso la  cartolarizzazione  quali,  ad  esempio:  clausole
contrattuali,  grado  di   priorita'   nei   rimborsi,   regole   per
l'allocazione dei flussi di cassa (cash flow  waterfall)  e  relativi
trigger,  strumenti  di  credit  enhancement,  linee  di  liquidita',
definizione di default specificamente  utilizzata  per  l'operazione,
rating, analisi storica dell'andamento di posizioni analoghe; 
    c)  caratteristiche  del  profilo  di  rischio  delle   attivita'
sottostanti le posizioni verso la cartolarizzazione (2); 
----- 
      (2) Se le attivita' non sono state  ancora  cartolarizzate  (ad
esempio, nel corso del periodo revolving o delle  fasi  di  "ramp-up"
delle  operazioni)  le  verifiche  sono  condotte  sui   criteri   di
ammissibilita' delle attivita'. 
 
    d) andamento di precedenti operazioni di cartolarizzazione in cui
siano coinvolti il medesimo cedente o promotore,  aventi  ad  oggetto
classi di  attivita'  analoghe  a  quelle  sottostanti  la  specifica
operazione, con particolare riferimento alle perdite registrate; 
    e) comunicazioni effettuate dal cedente o  dal  promotore,  o  da
soggetti da essi incaricati (ad esempio advisors), in merito alla due
diligence svolta sulle attivita' cartolarizzate, sulla qualita' delle
eventuali garanzie reali  a  copertura  delle  stesse,  nonche',  ove
rilevanti (1), sui metodi e i  criteri  utilizzati  per  le  relative
valutazioni. Qualora  queste  ultime  debbano  essere  effettuate  da
esperti indipendenti, la banca valuta le informazioni rese in  merito
alle  procedure  adottate   per   assicurare   l'indipendenza   della
valutazione. 
----- 
      (1) L'analisi  delle  procedure  di  valutazione  di  eventuali
garanzie  reali  non  e',  ad  esempio,   rilevante   nel   caso   di
cartolarizzazioni di crediti derivanti da carte  di  credito;  lo  e'
invece per operazioni aventi ad oggetto crediti assistiti da garanzia
immobiliare (tipo "CMBS"). 
 
  La banca presta particolare  attenzione  alla  natura  dell'impegno
assunto dal cedente o dal promotore  di  comunicare  il  mantenimento
dell'interesse  economico  netto   e   le   informazioni   necessarie
all'espletamento degli obblighi di due diligence. 
  Nel caso di operazioni di ri-cartolarizzazione la banca  assume  le
informazioni di cui ai punti da a) ad e) anche con  riferimento  alle
attivita' oggetto dell'operazione di cartolarizzazione originaria. 
  Gli obblighi di due diligence previsti nel presente paragrafo  sono
riferiti  a   tutte   le   posizioni   verso   la   cartolarizzazione
indipendentemente dal portafoglio in cui sono  allocate  (portafoglio
bancario o di negoziazione a fini di vigilanza). 
  Con  riferimento  alle  posizioni  allocate  nel   portafoglio   di
negoziazione  a  fini  di  vigilanza,  la  banca  puo'  valutare   le
informazioni di cui  ai  punti  da  a)  ad  e)  tenendo  conto  delle
caratteristiche  e  del  profilo  di  rischio  di  tale  portafoglio.
Eventuali differenze nelle politiche e nelle procedure  adottate  per
le posizioni allocate nel  portafoglio  di  negoziazione  a  fini  di
vigilanza devono essere adeguatamente giustificate. La sola finalita'
di negoziazione non costituisce motivazione sufficiente. 
  Le  banche  maggiormente  attive  nel   comparto   (2)   effettuano
regolarmente   prove   di   stress   sulle   posizioni    verso    la
cartolarizzazione detenute al fine di valutare i rischi connessi,  in
particolare, con la natura delle stesse, soprattutto se si tratta  di
strumenti complessi, e sulle attivita' cartolarizzate sottostanti. 
----- 
      (2) Ai fini di tale qualificazione le banche tengono conto,  ad
esempio, del peso del valore ponderato di tutte le posizioni verso la
cartolarizzazione detenute rispetto al totale  dell'attivo  ponderato
per il rischio. 
 
  Per l'individuazione delle prove di stress da effettuare, le banche
si attengono ai principi  richiamati  nella  disciplina  relativa  al
processo  di  valutazione  aziendale  dell'adeguatezza   patrimoniale
(ICAAP) (Titolo III, Capitolo 1, Sezione II). 
  Per la realizzazione delle prove di stress, la banca puo' ricorrere
anche a modelli sviluppati da un'ECAI o da altro soggetto  dotato  di
adeguate professionalita' e affidabilita', a condizione che, prima di
assumere le posizioni verso la cartolarizzazione, i competenti organi
aziendali abbiano adeguatamente compreso,  valutato  e  approvato  le
assunzioni rilevanti utilizzate nello sviluppo del  modello,  nonche'
la metodologia e i risultati. 
  La banca deve altresi' essere in grado  di  utilizzare  in  maniera
consapevole il modello, modificando i dati di input e, se necessario,
gli scenari di stress. Non e' ammesso l'utilizzo di  dati  di  output
che siano stati direttamente forniti dall'ECAI o da altro soggetto. 
  I risultati delle prove di stress sono portati a  conoscenza  degli
organi aziendali e sono opportunamente  considerati  dall'organo  con
funzione di supervisione strategica nella adozione delle politiche in
materia di governo e gestione dei rischi. 
  La banca effettua, di  norma,  le  attivita'  di  cui  al  presente
paragrafo con cadenza almeno  annuale  nell'ambito  del  processo  di
valutazione  dell'adeguatezza  patrimoniale   (ICAAP)   e,   in   via
straordinaria,  al  verificarsi  di  eventi  in  grado  di   incidere
sull'operazione (modifiche  nell'andamento  dell'operazione,  trigger
events, insolvenza dell'originator) o di  cambiamenti  delle  proprie
strategie in materia di cartolarizzazioni. 
  1.2 Monitoraggio 
  La  banca  adotta  procedure,  opportunamente   formalizzate,   che
consentano  di  monitorare  tempestivamente  e  in  via  continuativa
l'andamento delle attivita' sottostanti le proprie posizioni verso la
cartolarizzazione. 
  Per un'efficace attivita' di monitoraggio e'  necessario  acquisire
elementi  informativi  sulle  attivita'  sottostanti   per   ciascuna
operazione con particolare riferimento a: natura  delle  esposizioni,
incidenza delle posizioni scadute da oltre 30, 60, 90  giorni,  tassi
di default, rimborsi anticipati,  esposizioni  soggette  a  procedure
esecutive,  natura  delle  garanzie  reali,  merito  creditizio   dei
debitori, diversificazione  settoriale  e  geografica,  frequenza  di
distribuzione dei tassi di loan-to-value. 
  Nelle  operazioni  di  ri-cartolarizzazione,  la  banca  assume  le
informazioni previste nel presente paragrafo  anche  con  riferimento
alle attivita' sottostanti la prima operazione di cartolarizzazione. 
  La  valutazione   delle   informazioni   deve   essere   effettuata
regolarmente con cadenza  almeno  annuale,  nonche'  in  presenza  di
variazioni significative nell'andamento dell'operazione, anche legate
al verificarsi di  eventi  specifici  (ad  esempio,  attivazione  dei
trigger events, insolvenza del debitore). 
  Le procedure adottate sono adeguate al  profilo  di  rischio  delle
posizioni  verso  la  cartolarizzazione,  anche  in  relazione   alla
classificazione  delle  stesse  nel  portafoglio   bancario   o   nel
portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza. 
  1.3 Esternalizzazione dell'attivita' di due diligence 
  La  banca  puo'  esternalizzare  talune  attivita'  operative   del
processo di due diligence e monitoraggio, nel rispetto delle  vigenti
disposizioni in materia di esternalizzazione. 
  Resta ferma  la  responsabilita'  della  banca  circa  il  corretto
adempimento  degli  obblighi  di  cui  al  presente  paragrafo,   con
particolare riferimento alla tempestiva individuazione e  valutazione
dei diversi rischi connessi con le singole transazioni. 
  2. Obblighi del cedente e del promotore 
  2.1 Criteri per la concessione e gestione del credito 
  Il processo di erogazione e gestione delle attivita'  destinate  ad
essere cartolarizzate e' fondato sugli stessi  criteri  definiti  per
l'erogazione e la gestione delle attivita' mantenute in  bilancio.  A
tal  fine,  la  banca  cedente  che  da'   origine   alle   attivita'
cartolarizzate e il  promotore  applicano  il  medesimo  processo  di
approvazione   e,   ove   rilevante,   di   modifica,    rinnovo    e
ristrutturazione del credito. 
  Qualora non sia attivo nella  concessione  e  gestione  di  crediti
della medesima tipologia di quelli cartolarizzati, come, ad  esempio,
nel caso di programmi ABCP, il promotore verifica che  i  criteri  di
concessione e gestione adottati per le attivita' cartolarizzate siano
prudenti e chiaramente  definiti.  Analoghi  criteri  sono  applicati
dalle banche che partecipano a consorzi di collocamento o  effettuano
operazioni di acquisto con assunzione  di  garanzia  in  relazione  a
cartolarizzazioni  realizzate  da  terzi  se  tali   posizioni   sono
destinate ad essere detenute nel proprio portafoglio  bancario  o  di
negoziazione a fini  di  vigilanza,  indipendentemente  dalla  durata
della detenzione. 
  Qualora abbia acquistato le attivita' cartolarizzate da  un  terzo,
il cedente e' tenuto  a  procurarsi  le  informazioni  necessarie  ad
effettuare una prudente due diligence sulle attivita' cartolarizzate. 
  Qualora non siano rispettati  i  requisiti  previsti  nel  presente
paragrafo,  la  cartolarizzazione  non   e'   riconosciuta   a   fini
prudenziali e la banca non puo' escludere le attivita' cartolarizzate
dal calcolo del proprio requisito patrimoniale a fronte  del  rischio
di credito. 
  2.2 Informativa agli investitori 
  La banca cedente o promotore comunica le informazioni  relative  al
mantenimento dell'interesse economico netto  nella  cartolarizzazione
all'avvio  dell'operazione  e  successivamente  con  cadenza   almeno
annuale (1). 
----- 
      (1) Di norma il cedente o il promotore fornisce le informazioni
con la medesima cadenza prevista  per  la  redazione  dei  report  di
servicing   e   delle   altre   informative    periodiche    relative
all'operazione (investor report, trustee report). 
 
  Le informazioni possono essere pubblicate o  rese  direttamente  ai
soggetti interessati a condizione che siano  documentate  in  maniera
appropriata  (ad  esempio  possono  essere  inserite  nel   prospetto
informativo redatto in sede di emissione dei titoli).  Esse  sono  di
natura sia quantitativa (ammontare effettivo dell'interesse economico
netto mantenuto) sia qualitativa. 
  In particolare sono resi noti: l'opzione scelta per il mantenimento
dell'interesse  economico  netto   e   il   rispetto   nel   continuo
dell'obbligo di mantenere l'interesse  economico  netto,  nonche'  le
ulteriori   informazioni   specificamente   previste   in   caso   di
mantenimento dell'interesse economico netto in  forme  equivalenti  a
quelle di cui alle lettere da  a)  a  d)  di  cui  alla  Sezione  VI,
paragrafo 1. 
  Sono  inoltre  rese  note  tutte  le  informazioni   necessarie   a
consentire il rispetto degli obblighi di due diligence e monitoraggio
da  parte  degli  intermediari  che  intendono  assumere  o  assumono
posizioni verso la cartolarizzazione. 
  E'  consentito  l'utilizzo  di  report  standardizzati   e   schemi
generalmente utilizzati dal  mercato,  a  condizione  che  contengano
tutte le informazioni necessarie al rispetto degli  obblighi  di  cui
alla presente Sezione. 
  Il cedente e il promotore assicurano che gli investitori potenziali
abbiano agevole accesso (1) a tutte  le  informazioni  effettivamente
rilevanti  per  effettuare  prove  di  stress  complete  e   adeguate
all'inizio dell'operazione e per tutta la durata della  stessa.  Tali
informazioni includono, a titolo esemplificativo, dati sulla qualita'
del  credito  e  sull'andamento  delle  esposizioni  sottostanti   le
posizioni verso la cartolarizzazione,  nonche'  dati  sui  flussi  di
cassa e  sulle  garanzie  reali  relative  alle  posizioni  verso  la
cartolarizzazione. Le informazioni sono rese  disponibili  all'inizio
dell'operazione e per tutta la durata della stessa. 
----- 
      (1) A tal fine l'accesso  alle  informazioni  non  deve  essere
eccessivamente oneroso in termini di  ricerca,  accessibilita',  uso,
costo e altri fattori che possono incidere sulla  disponibilita'  dei
dati. 
 
  3. Fattore di ponderazione aggiuntivo 
  Qualora la banca che assume posizioni  verso  la  cartolarizzazione
non rispetti gli obblighi di cui ai paragrafi  1.  1,  1.2,  1.3,  la
Banca  d'Italia  puo'  imporre  l'applicazione  di  un   fattore   di
ponderazione  aggiuntivo  non  inferiore  al  250%  del  fattore   di
ponderazione  applicato  dalla  banca   alle   posizioni   verso   la
cartolarizzazione  detenute  (2);  in  ogni  caso   il   fattore   di
ponderazione risultante dalla maggiorazione non puo' essere superiore
al 1250%. Il fattore di ponderazione aggiuntivo e' di norma applicato
per un periodo non inferiore a un anno. 
----- 
      (2)  Ad  esempio,  applicando  il   fattore   di   ponderazione
aggiuntivo ad una posizione  originariamente  ponderata  al  10%,  il
fattore di ponderazione risultante sarebbe pari almeno al 35% (10%  +
(250% * 10%)). 
 
  Il fattore di ponderazione aggiuntivo e' determinato in  base  alla
seguente formula: 
 
  MIN(12.5,RWOriginale*(1+ ( (2.5+(2.5 *Durata Violazione  Anni  )  )
*(1-Esenzioni) 
 
dove 
 
    - 12,5 e' il fattore di ponderazione massimo applicabile; 
    -  "RWOriginale  "  e'  il  fattore  di  ponderazione   applicato
all'esposizione in base alla prevista disciplina; 
    - 2,5 e' il fattore di ponderazione aggiuntivo minimo; 
    - "DurataViolazioneAnni" e' la durata della  violazione  espressa
in anni, arrotondata per difetto all'unita'; 
    -  "Esenzioni"  e'  la  riduzione  del  fattore  di  ponderazione
aggiuntivo  per  operazioni  di   cartolarizzazione   che   rientrano
nell'esenzione dal mantenimento  dell'interesse  economico  netto  ai
sensi della Sezione VI, paragrafo 2. Il valore di tale  riduzione  e'
di regola 0,5. 
  Ai fini della definizione del fattore di ponderazione aggiuntivo  e
della durata di applicazione, la Banca d'Italia considera altresi': 
    - la rilevanza della violazione, anche  in  termini  di  riflessi
sulla generale capacita' della banca di valutare i rischi assunti  in
operazioni di cartolarizzazione; 
    - la persistenza della violazione; 
    - l'efficacia e la tempestivita' delle azioni correttive poste in
essere; 
    - se si tratta di operazioni esentate ai sensi della Sezione  VI,
paragrafo 2. 
  In particolare, la Banca d'Italia puo': 
    - applicare un fattore di ponderazione  aggiuntivo  superiore  al
250%; 
    -  incrementare  il  fattore  di  ponderazione   aggiuntivo   con
frequenza maggiore rispetto a quella annuale; 
    - modificare la riduzione, in aumento o in diminuzione,  prevista
per le operazione esentate ai sensi della Sezione VI, paragrafo 2. 
  Con riferimento alla verifica che il cedente o il promotore abbiano
comunicato di mantenere  l'interesse  economico  netto  nella  misura
prevista,   violazioni   derivanti   da   comportamenti    imputabili
esclusivamente  al  cedente  o  al  promotore  (1)   non   comportano
l'applicazione del fattore di ponderazione  aggiuntivo  a  condizione
che  la  banca  dimostri  di  essersi  effettivamente  attivata   per
assicurare  che  il  cedente  o   il   promotore   comunicassero   il
mantenimento  dell'interesse  economico   netto   e   fornissero   le
informazioni necessarie all'adempimento degli altri obblighi  di  cui
alla presente Sezione. 
----- 
      (1) Ad esempio, il cedente o il  promotore  sono  sottoposti  a
procedura  concorsuale  e  gli  organi  della  procedura   dispongono
l'alienazione dell'interesse economico netto. 
 
  Resta fermo che la banca tiene  conto  di  eventuali  comportamenti
scorretti  assunti  dal  cedente  o  dal  promotore   in   precedenti
operazioni  di  cartolarizzazione  nel  processo  di  due   diligence
relativo all'assunzione di posizioni verso cartolarizzazioni  in  cui
sono coinvolti i medesimi soggetti. La Banca  d'Italia  puo'  imporre
alla banca l'applicazione del fattore di ponderazione  aggiuntivo  in
caso di mancato rispetto di tale obbligo. 
  In caso di violazione, il fattore  di  ponderazione  aggiuntivo  e'
applicato  a  tutte  le  posizioni  detenute  dalla  banca  verso  la
cartolarizzazione per la  quale  sia  stato  riscontrato  il  mancato
rispetto degli obblighi. 
  Nel caso in cui alla posizione verso la cartolarizzazione sia  gia'
applicato un fattore di ponderazione del 1250%, la banca  rende  noto
al mercato il verificarsi della violazione. 
  Qualora vengano rilevati in via generale  la  mancata  adozione  di
politiche e procedure per lo svolgimento della due  diligence  o  del
monitoraggio o il mancato  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in
materia di esternalizzazione, la Banca  d'Italia  puo'  applicare  un
fattore di ponderazione aggiuntivo, per un periodo non inferiore a un
anno, a tutte le posizioni verso cartolarizzazioni detenute. 
  Le disposizioni del  presente  paragrafo  si  applicano  anche  nei
confronti di banche che assumono il ruolo  di  cedente  o  promotore,
qualora non rispettino gli obblighi di cui al paragrafo 2.2 (1). 
----- 
      (1)  Puo'  essere  applicato   direttamente   un   fattore   di
ponderazione  aggiuntivo  pari  al  1.000%  in  caso  di   violazione
dell'obbligo  di  assicurare  la  comunicazione  delle   informazioni
necessarie  al  rispetto  degli   obblighi   di   due   diligence   e
monitoraggio. 
 
  4. Cartolarizzazioni realizzate prima del 1° gennaio 2011 
  Per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente  Sezione
alle operazioni realizzate prima del 1° gennaio  2011,  si  rinvia  a
quanto previsto dalla Sezione VIII. 
 
                            SEZIONE VIII 
 
       CARTOLARIZZAZIONI REALIZZATE PRIMA DEL 1 ° GENNAIO 2011 
 
  Le banche applicano le disposizioni previste dalle Sezioni VI e VII
alle operazioni di cartolarizzazione realizzate a  partire  dal  1  °
gennaio 2011. 
  Alle  cartolarizzazioni  realizzate  prima   di   tale   data,   le
disposizioni di cui alle Sezioni VI e VII si applicano se, a  partire
dal 31 dicembre 2014, alle medesime operazioni siano conferite  nuove
attivita' cartolarizzate ovvero  siano  sostituite  quelle  esistenti
(1). 
----- 
      (1) Per i programmi ABCP, sia nel caso in cui il cedente  o  il
promotore  abbia  la  possibilita'  di   integrare   il   portafoglio
cartolarizzato oppure sostituire le  esposizioni  esistenti  sia  nel
caso in cui possa  intervenire  un  nuovo  cedente,  l'operazione  e'
integralmente assoggettata alla disciplina in  tema  di  mantenimento
dell'interesse economico netto e requisiti organizzativi. 
 
  Non rientrano nei casi di nuovo conferimento o di  sostituzione  le
ipotesi in cui: 
    -  il  debitore  modifichi  la  natura  del  rapporto  creditizio
trasformando la forma tecnica del finanziamento; 
    - sia modificata solo la natura giuridica del soggetto debitore a
seguito, ad esempio, di operazioni di fusione, scissione, cambiamento
della forma societaria; 
    - la sostituzione o il conferimento delle  esposizioni  avvengano
sulla base di  specifici  criteri  precedentemente  definiti  in  via
contrattuale (ad esempio, in caso di erronee informazioni fornite dal
cedente o dal promotore in sede di cessione sui  crediti  oggetto  di
cartolarizzazione); 
    -  la  durata  originaria  delle  attivita'  cartolarizzate   sia
prorogata; 
    - l'importo delle attivita' cartolarizzate cresca per effetto  di
maggiori utilizzi delle linee di credito accordate,  ad  esempio  nel
caso di carte di credito revolving. 
  Un'operazione di cartolarizzazione si intende "realizzata" entro il
1° gennaio 2011 se a tale data e' stato definito il  relativo  schema
contrattuale e  sono  state  individuate  e  segregate  le  attivita'
oggetto  di   cartolarizzazione,   indipendentemente   dall'effettiva
emissione dei titoli ABS. 
  Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente paragrafo
puo'  comportare  l'applicazione  di  un  fattore   di   ponderazione
aggiuntivo in base a quanto previsto nella Sezione VII, paragrafo 3.