IL DIRETTORE GENERALE 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 
 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive  modifiche  e
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono  l'istituzione  obbligatoria,  per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo  scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Visto i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi
registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varieta'
di specie agricole indicate nel dispositivo, per le  quali  e'  stato
indicato  il  nominativo  del  responsabile  della  conservazione  in
purezza; 
  Viste le richieste dei responsabili della conservazione in  purezza
delle varieta' di specie agricole indicate nel presente  dispositivo,
volte  a  ottenere  la  cancellazione  delle  varieta'  medesime  dal
registro nazionale; 
  Considerato che  le  varieta'  delle  quali  e'  stata  chiesta  la
cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale; 
  Considerato che la Commissione sementi di  cui  all'art.  19  della
legge n. 1096/1971, nella riunione del 19  maggio  2011  ha  espresso
parere favorevole alla cancellazione, dal  relativo  registro,  delle
varieta' indicate nel dispositivo; 
  Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento  delle
proposte sopra menzionate; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010,  registrato  alla  Corte  dei
conti, recante individuazione degli Uffici  dirigenziali  di  livello
non generale; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del regolamento
di esecuzione della legge 25 novembre  1971,  n.  1096  e  successive
modifiche e integrazioni, approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 8 ottobre 1973,  n.  1065,  le  sotto  elencate  varieta',
iscritte ai registri delle varieta' di specie agrarie con  i  decreti
ministeriali a fianco  di  ciascuna  indicati,  sono  cancellate  dai
registri medesimi. 
    
 
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|    Specie     |Codice|  Varieta'|DM iscrizione| Responsabile conservazione|
|               | SIAN |          |             |                           |
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|Loglio d'Italia| 7268 |  Baresi  |DM 27/03/2002|Barenbrug Holland B.V. (NL)|
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|Loglio d'Italia| 9998 | Barsiega |DM 22/03/2007|Barenbrug Holland B.V. (NL)|
|---------------|------|----------|-------------|---------------------------|
|  Erba medica  | 7054 |   Fakir  |DM 30/03/2001|Barenbrug Holland B.V. (NL)|
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|   Ginestrino  | 7043 |  Agrosan |DM 30/03/2001|Barenbrug Holland B.V. (NL)|
|               |      |  Trueno  |             |                           |
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| Festuca rubra | 7197 |BARCF8FUS1|DM 27/03/2002|Barenbrug Holland B.V. (NL)|
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|    Festuca    |10472 |  Rhodos  |DM 07/04/2008|Barenbrug Holland B.V. (NL)|
|  arundinacea  |      |          |             |                           |
|---------------|------|----------|-------------|---------------------------|
|    Festuca    |11123 |  Autanto |DM 01/07/2009|Barenbrug Holland B.V. (NL)|
|  arundinacea  |      |          |             |                           |
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  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica Italiana. 
 
    Roma, 31 maggio 2011 
 
                                         Il direttore generale: Blasi 
 
 
              Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto  al  visto
          di controllo preventivo  di  legittimita'  da  parte  della
          Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20,  ne'
          alla  registrazione  da  parte  dell'Ufficio  centrale  del
          bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze,  art.
          9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.