IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Vista la domanda presentata dall'associazione A.PRO.VI.TO.,  intesa
ad ottenere il riconoscimento del disciplinare  di  produzione  della
Denominazione di Origine Controllata dei vini «Val d'Arno di Sopra» o
«Valdarno di Sopra»; 
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta istanza, tenutasi a San Giovanni  Valdarno  (Arezzo)  il  18
gennaio 2011,  con  la  partecipazione  di  enti,  organizzazioni  ed
aziende vitivinicole; 
  Visto il parere favorevole della Regione Toscana sulla sopra citata
domanda di riconoscimento; 
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
modifica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
51 del 3 marzo 2011; 
  Vista l'istanza avverso al  sopracitato  parere  ed  alla  relativa
proposta del disciplinare di produzione presentata  dall'associazione
A.PRO.VI.TO.,  intesa  ad  ottenere  integrazioni  e  modifiche  alla
proposta di che trattasi; 
  Visto  il  parere  del  Comitato  Nazionale  per  la  Tutela  e  la
Valorizzazione delle Denominazioni di  Origine  e  delle  Indicazioni
Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione  del  20  e  21
aprile 2011, con il quale la suddetta istanza e'  stata  parzialmente
accolta dal Comitato medesimo; 
  Ritenuto pertanto necessario doversi  procedere  al  riconoscimento
del disciplinare di produzione dei vini a  Denominazione  di  Origine
Controllata  «Val  d'Arno  di  Sopra»  o  «Valdarno  di   Sopra»   ed
all'approvazione  del  relativo   disciplinare   di   produzione   in
argomento,  in  conformita'  al  parere  espresso  ed  alla  proposta
formulata dal citato comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di  Sopra»  ed  e'  approvato,  nel
testo annesso  al  presente  Decreto,  il  relativo  disciplinare  di
produzione le cui disposizioni entrano  in  vigore  a  partire  dalla
campagna vendemmiale 2011-2012. 
  2.   La   Denominazione   di   Origine   Controllata   «Pietraviva»
riconosciuta con decreto ministeriale 14 giugno 2005, che  a  seguito
del riconoscimento della DOC di cui al precedente comma  1  e'  stata
inserita nella medesima quale sottozona, deve intendersi  revocata  a
decorrere dall'entrata in vigore della campagna vendemmiale 2011-2012
fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.