IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita' Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Vista la domanda presentata dall'associazione A.PRO.VI.TO., intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a San Giovanni Valdarno (Arezzo) il 18 gennaio 2011, con la partecipazione di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole; Visto il parere favorevole della Regione Toscana sulla sopra citata domanda di riconoscimento; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 3 marzo 2011; Vista l'istanza avverso al sopracitato parere ed alla relativa proposta del disciplinare di produzione presentata dall'associazione A.PRO.VI.TO., intesa ad ottenere integrazioni e modifiche alla proposta di che trattasi; Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione del 20 e 21 aprile 2011, con il quale la suddetta istanza e' stata parzialmente accolta dal Comitato medesimo; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato comitato; Decreta: Art. 1 1. E' riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» ed e' approvato, nel testo annesso al presente Decreto, il relativo disciplinare di produzione le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011-2012. 2. La Denominazione di Origine Controllata «Pietraviva» riconosciuta con decreto ministeriale 14 giugno 2005, che a seguito del riconoscimento della DOC di cui al precedente comma 1 e' stata inserita nella medesima quale sottozona, deve intendersi revocata a decorrere dall'entrata in vigore della campagna vendemmiale 2011-2012 fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.