IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto il regolamento (UE) n. 229 della Commissione del 18 marzo 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Ricciarelli di Siena»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Considerato che la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Siena» ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Ricciarelli di Siena» conformemente allo schema tipo di controllo; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella riunione del 20 aprile 2011; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99; Decreta: Art. 1 La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Siena» con sede in Siena, Piazza Matteotti n. 30, e' stata designata quale autorita' pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Ricciarelli di Siena», registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 229 del 18 marzo 2010.