IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la domanda con  la  quale  il  sig.  Dario  Rakic,  cittadino
italiano, ha chiesto  il  riconoscimento  del  certificato  di  esame
finale della «Scuola Media Superiore  di  Istruzione  Alberghiera»  -
professione  «ristorazione  turismo  -  cuoco»,   conseguito   presso
l'istituto tecnico  di  ristorazione  di  Zagabria  (Croazia),  della
durata di  3  anni,  per  l'esercizio  in  Italia  dell'attivita'  di
somministrazione di alimenti e bevande  e  commercio  alimentare,  ai
sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6,
recante «attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa  ai  servizi
del mercato interno»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1,  comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 394 del 1999,  che  disciplina  le  procedure  di
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di
una professione, conseguiti in un Paese non  appartenente  all'Unione
europea,  come  richiamato  dall'art.  60,  comma  3,   del   decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
  Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui  all'art.
16, del citato decreto legislativo n. 206/2007,  nella  riunione  del
giorno 19 maggio 2011, che ha  ritenuto  il  titolo  dell'interessato
idoneo ed attinente all'esercizio dell'attivita' di  somministrazione
di alimenti e bevande e commercio alimentare, ai sensi dell'art.  71,
comma 6, del decreto legislativo  n.  59/2010,  senza  necessita'  di
applicare alcuna misura compensativa,  in  virtu'  della  completezza
della formazione professionale documentata; 
  Visto il parere conforme del  rappresentante  dell'associazione  di
categoria FIEPET Confesercenti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al  sig.  Dario  Rakic,  cittadino  italiano,  nato  a  Zagabria
(Croazia) in data 30 dicembre 1980,  e'  riconosciuto  il  titolo  di
studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento  in
Italia  dell'attivita'  di  somministrazione  alimenti  e  bevande  e
commercio alimentare, di  cui  all'art.  71,  comma  6,  del  decreto
legislativo  n.  59/2010,  senza  l'applicazione  di  alcuna   misura
compensativa  in  virtu'  della  specificita'  e  completezza   della
formazione professionale documentata. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  ai
sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206. 
    Roma, 9 giugno 2011 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio