IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  VISTO l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  VISTO il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di  immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. della  G.U.  n.  145  del  23  giugno  1995)
concernente "Aspetti applicativi delle  nuove  norme  in  materia  di
autorizzazione di prodotti fitosanitari"; 
  VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti,   in
particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali; 
  VISTI il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  VISTO il decreto del Presidente  della  Repubblica  14  marzo  2006
n.189, relativo al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione
del Ministero della Salute; 
  VISTO l'articolo 1, comma 6,  del  decreto-legge  16  maggio  2008,
n.85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture
di Governo in applicazione dell'articolo1, commi  376  e  377,  della
legge 24 dicembre 2007, n.244", che ha trasferito  al  Ministero  del
lavoro della  salute  e  delle  politiche  sociali  le  funzioni  del
Ministero  della  salute  con  le   inerenti   risorse   finanziarie,
strumentali e di personale; 
  VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172,  recante  "Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  VISTA  la  domanda  presentata  in  data  06/07/2010  e  successiva
integrazione dall'Impresa Bayer CropScience S.r.l.  con  sede  legale
in.Milano, viale Certosa  130  intesa  ad  ottenere  l'autorizzazione
all'immissione in commercio  del  prodotto  fitosanitario  denominato
COSSACK  contenente  le   sostanze   attive   Mesosulfuron-metile   e
Iodosulfuron-metil-sodium,  uguale   al   prodotto   di   riferimento
denominato HUSSAR MAXX registrato  al  n.  12881  con  D.D.  in  data
.04/10/2006, modificato successivamente con decreti di  cui  l'ultimo
in data 24/10/2008, della medesima Impresa; 
  RILEVATO che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che -il prodotto e' uguale al citato prodotto
di riferimento HUSSAR MAXX; 
  RILEVATO pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
Consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  VISTI i decreti ministeriali  di  recepimento  delle  direttive  di
iscrizione delle sostanze attive componenti: 
    D.M. del  06/02/2004  di  recepimento  della  direttiva  03/84/CE
relativa       all'iscrizione       della       sostanza       attiva
Iodosulfuron-metil-sodium; 
    D.M. del 09/04/2004  di  recepimento  della  direttiva  03/119/CE
relativa all'iscrizione della sostanza attiva Mesosulfuron-metile; 
  CONSIDERATO  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 dei sopra
citati decreti di recepimento, per ciascuna delle s.a. componenti; 
  CONSIDERATO altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del  decreto
legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo  conforme  all'Allegato
III; 
  RITENUTO  di   limitare   la   validita'   dell'autorizzazione   al
31/03/2014,    data    di    scadenza    della    sostanza     attiva
Mesosulfuron-metile  in  Allegato  I,  fatti   comunque   salvi   gli
adempimenti  e  gli  adeguamenti  sopraccitati  in  applicazione  dei
principi uniformi di cui  all'Allegato  VI  del  decreto  legislativo
194/95,  nonche'  le  eventuali  ulteriori  disposizioni  comunitarie
relative alle  altre  sostanze  attive  componenti  per  il  prodotto
fitosanitario di riferimento; 
  VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino  al  31/03/2014,
l'impresa Bayer CropScience S.r.l. con sede legale in  Milano,  viale
Certosa 130, e' autorizzata ad immettere  in  commercio  il  prodotto
fitosanitario  denominato  COSSACK  con  la   composizione   e   alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del  prodotto,
gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato
III. . 
  E' fatto altresi' salvo ogni eventuale adempimento  ed  adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto  fitosanitario  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la/e sostanza/e attiva/e componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 0,25 - 0,3 - 0, 5  -
0,6 - 1 - 1,2 - 1,8 - 2 - 3 - 4 - 5. 
  Il  prodotto  e'  importato  in  confezioni  pronte  all'uso  dallo
stabilimento estero Bayer CropScience  AG  -  Industriepark  Hoechst,
Francoforte - Germania. 
  Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento dell'Impresa  Torre
Srl - Montalcino - Torrenieri (SI). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15030. 
  E' approvata  quale   parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 3 marzo 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello