IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO 
                             di Ferrara 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
342, recante la semplificazione dei  procedimenti  amministrativi  in
materia di facchinaggio ed in particolare  l'art.  4,  comma  1,  che
attribuisce agli  uffici  provinciali  del  lavoro  e  della  massima
occupazione,  ora  Direzioni  Provinciali  del  Lavoro,  le  funzioni
amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime  per
le  operazioni  di  facchinaggio,  in  precedenza  esercitate   dalle
commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di  facchinaggio
previste dall'art. 3, della legge N. 407/1955; 
  Visto il decreto ministeriale  7  novembre  1996  n.  687,  che  ha
unificato gli  uffici  periferici  del  Ministero  del  lavoro  nella
Direzione Provinciale del Lavoro, attribuendo i compiti  gia'  svolti
dall'U.P.L.M.O. al  Servizio  Politiche  del  Lavoro  della  predetta
Direzione Provinciale; 
  Visto l'art. 1, della legge 3 agosto 2007  n.  123  in  materia  di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7, comma 4,  del  decreto
legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con  modificazioni,  nella
legge 28 febbraio 2008, n. 31; 
  Considerate  le  disposizioni  di  cui  all'art.  29  del   decreto
legislativo 10 settembre 2003,  n.  276  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro  approvato
con decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81; 
  Vista la circolare del Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza
Sociale - Direzione generale dei Rapporti di Lavoro - Divisione  V  -
25157/70  del  2  febbraio  1995  -  inerente  il  regolamento  sulla
semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di  lavori
di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe; 
  Vista la circolare n. 39 del 18 marzo 1997 prot. n. 5/525620/70 del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,  Direzione  generale
dei Rapporti di Lavoro  -  Divisione  V,  inerente  i  compiti  delle
Direzioni Provinciali del Lavoro in materia di  determinazione  delle
tariffe minime di cui all'art. 4, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 342; 
  Vista la richiesta di determinazione delle  nuove  tariffe  minime,
per le operazioni di facchinaggio relative al periodo 1° gennaio 2011
- 31 dicembre 2011, trasmessa a questo ufficio dalle associazioni  di
rappresentanza del movimento cooperativo; 
  Visto il decreto n. 42 del 23 dicembre 2008, con cui  la  Direzione
Provinciale del Lavoro di  Ferrara  ha  proceduto  a  determinare  le
tariffe minime di facchinaggio valide, per il  2009,  nel  territorio
provinciale; 
  Convocate le organizzazioni sindacali datoriali  e  dei  lavoratori
del  settore  unitamente  alle  associazioni  di  rappresentanza  del
movimento cooperativo, in data il 22 marzo 2011 e 3 maggio 2011; 
  Preso  atto  del  qualificato  lavoro   posto   in   essere   dalle
associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e del  mondo
datoriale unitamente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori che
ha portato alla formulazione di osservazioni  e  proposte,  anche  in
merito alla sicurezza dei lavoratori, che  sono  state  adeguatamente
valutate ed approfondite; 
  Ravvisata la necessita' di definire in modo compiuto una  struttura
tariffaria equa e reale che tenga conto in maniera puntuale dei costi
generali di gestione amministrativa, sicurezza del  lavoro,  permessi
sindacali, diritto allo studio ed oneri fiscali e societari; 
  Preso atto altresi' delle peculiarita' e delle  particolarita'  del
tessuto socio-economico produttivo della Provincia di Ferrara e degli
sviluppi  occupazionali   cosi'   come   risultano   dalle   indagini
congiunturali predisposte  dalla  Camera  di  Commercio  Industria  e
Artigianato ed Agricoltura di Ferrara; 
  Verificate le tariffe minime per lavori di  facchinaggio  applicate
nelle province limitrofe che ha portato ad una attenta riflessione in
merito alla opportunita' o meno di  procedere  ad  ulteriori  aumenti
tariffari; 
  Tenuto  conto  altresi'  che  le  tariffe  attualmente  in   vigore
rimangono sostanzialmente congrue e sufficientemente remunerative per
le aziende del settore anche in presenza di un periodo di  crisi  che
presumibilmente continuera' a produrre i suoi effetti  per  tutto  il
corrente anno; 
  Ritenuto pertanto opportuno mantenere invariate le  tariffe  minime
per le operazioni di facchinaggio per l'anno 2011. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio 
 
  Per l'anno 2011  rimangono  invariate  le  tariffe  minime  per  le
operazioni di facchinaggio gia' determinate con decreto  direttoriale
n. 42 del 23 dicembre 2008. Le disposizioni comuni a tutti  i  lavori
di facchinaggio e le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio
nel territorio della provincia di Ferrara per l'intero anno 2011 sono
riportate negli allegati n. 1 e n. 2 che  fanno  parte  integrante  e
sostanziale del presente decreto.