IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare  l'art.  22,
comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti
di produzione di energia elettrica  a  mezzo  di  fonte  rinnovabile,
vengono  stabiliti  criteri  e   termini   per   la   definizione   e
l'aggiornamento da parte del Comitato  Interministeriale  Prezzi  (di
seguito: CIP) dei prezzi di ritiro  dell'energia  prodotta  da  fonti
rinnovabili; 
  Visto  il  provvedimento  del  CIP  29  aprile  1992,  n.  6,  come
modificato e integrato dal decreto del Ministro  dell'Industria,  del
Commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento
Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in  particolare  l'art.
3, comma 7, secondo cui, nell'ambito dei poteri in materia tariffaria
attribuiti  all'Autorita'  per  l'Energia  Elettrica  e  il  Gas  (di
seguito: Autorita') conservano efficacia il provvedimento Cip 6/92 ed
i relativi aggiornamenti; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  ed   in
particolare l'art. 3, comma 12, secondo cui ai produttori di  energia
elettrica di cui alla legge 9/91, art. 22, c. 3, ritirata dal gestore
della  rete  di  trasmissione  nazionale  (GRTN,  oggi   GSE)   viene
corrisposto un prezzo determinato dall'autorita' in applicazione  del
criterio del costo evitato; 
  Vista la deliberazione dell'autorita' dell'8  luglio  1999,  n.  81
concernente  «aggiornamento  dei  prezzi  di  cessione   dell'energia
elettrica e dei contributi riconosciuti alla nuova  energia  prodotta
da impianti utilizzanti fonti rinnovabili e assimilate ai sensi degli
articoli 20, comma 1 e 22, comma 5, della legge 9  gennaio  1991,  n.
9», con cui l'autorita' ha modificato i valori del consumo  specifico
inizialmente definiti dal provvedimento  Cip  n.  6/92,  al  fine  di
tenere conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in  particolare  l'art.
2, comma 141, secondo cui il valore medio del prezzo  del  metano  ai
fini dell'aggiornamento di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del
provvedimento Cip 6/92 e' determinato dall'Autorita',  tenendo  conto
dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale; 
  Vista la deliberazione dell'autorita' 15 novembre 2006, n.  249/06,
con cui, a seguito della scadenza dell'accordo Snam/Confindustria  al
31  dicembre  2006,   l'autorita'   fissa   i   nuovi   criteri   per
l'aggiornamento della componente CEC a partire dal 1° gennaio 2007; 
  Vista la deliberazione  dell'autorita'  21  ottobre  2008,  ARG/elt
154/08, con cui l'autorita' ha ridefinito i criteri di  aggiornamento
della componente CEC a partire dal 1° gennaio 2008 al fine  di  tener
conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale
come stabilito dalla legge n. 244/2007; 
  Vista la legge 23 luglio 2009 n. 99 e  in  particolare  l'art.  30,
comma 15, secondo cui «a decorrere dal 2009, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, su proposta  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas, e' aggiornato  trimestralmente  il  valore  della
componente del costo evitato di combustibile di cui al  provvedimento
CIP6/92, da riconoscere in acconto fino alla  fissazione  del  valore
annuale di conguaglio. Gli aggiornamenti del valore della  componente
del costo evitato di  combustibile  sono  effettuati  sulla  base  di
periodi trimestrali di registrazione delle  quotazioni  dei  prodotti
del paniere di riferimento della componente convenzionale relativa al
valore del gas  naturale  di  cui  al  punto  3  della  deliberazione
dell'autorita' per l'energia elettrica e il  gas  n.  154/08  del  21
ottobre 2008 per tener conto delle dinamiche di prezzo  dei  prodotti
petroliferi, tenendo altresi' conto  dell'evoluzione  dell'efficienza
di conversione e fermi  restando  i  criteri  di  calcolo  del  costo
evitato di combustibile di  cui  alla  deliberazione  della  medesima
autorita' n. 249/06 del 15 novembre 2006»; 
  Vista la deliberazione 29 aprile 2010 PAS 9/10 con cui  l'autorita'
formula  la  proposta  per  la   definizione   delle   modalita'   di
aggiornamento del CEC a conguaglio  e  in  acconto,  ai  sensi  della
citata legge n. 99/2009, tenendo conto,  ai  fini  dell'aggiornamento
del CEC,  anche  dell'evoluzione  della  regolazione  in  materia  di
trasporto, commercializzazione e vendita del gas naturale, di cui  al
«testo integrato delle attivita'  di  vendita  al  dettaglio  di  gas
naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a  mezzo  di  reti
urbane» (delibera ARG/gas 64/09); 
  Vista la nota del 13 aprile 2011 con cui l'autorita', su  richiesta
del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  direzione  generale  per
l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica,
ha quantificato il valore di  conguaglio  per  l'anno  2010  del  CEC
applicando i  criteri  di  cui  alla  citata  delibera  PAS  9/10  ad
eccezione delle proposte finalizzate a  tener  conto  dell'evoluzione
dell'efficienza di conversione; 
  Considerato che, in esito  all'istruttoria  svolta,  e'  emersa  la
necessita' di  chiedere  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  circa
l'applicabilita' della normativa posta dall'articolo l'art. 30, comma
15, della legge n. 99/09 alle c.d. «iniziative prescelte»  e  che  il
Consiglio di Stato con pronuncia interlocutoria n.  130/2011  del  23
febbraio 2011 ha chiesto di acquisire l'avviso dell'Autorita'; 
  Ritenuto opportuno attendere che il Consiglio di Stato si  pronunci
in via definitiva nel merito, prima di dare compiuta attuazione  alle
disposizioni della legge n. 99/09; 
  Ritenuto di dover procedere prioritariamente alla  definizione  dei
valori a conguaglio della componente CEC per l'anno 2010  sulla  base
del mero aggiornamento del valore del combustibile convenzionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Definizione del valore di conguaglio 
                         del CEC per il 2010 
 
  1. Ai fini della definizione del valore di conguaglio del  CEC  per
l'anno  2010,  il  valore   del   prezzo   medio   del   combustibile
convenzionale e' pari a 29,05 c€/mc, come risultante dall'allegato  1
che forma parte integrante del presente decreto. 
  2. Il valore di conguaglio del CEC per  l'anno  2010,  espresso  in
c€/kWh e definito come prodotto tra  prezzo  medio  del  combustibile
convenzionale, di cui al comma 1, e  valori  del  consumo  specifico,
espresso in mc/kWh, definiti  dal  provvedimento  Cip  6/92  e  dalla
deliberazione dell'autorita' n. 81/99 e' pari a: 
    6,59 c€/kWh per le iniziative prescelte di cui all'art. 3,  comma
7, della legge n. 481/95; 
    6,25 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 1, lettera a), della
deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1997-1998; 
    6,01 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 1, lettera a), della
deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1999-2000; 
    5,78 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 1, lettera a), della
deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 2001-2002. 
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello  sviluppo
economico ed entra in vigore alla data  di  prima  pubblicazione.  Lo
stesso decreto e' trasmesso al Gestore dei servizi energetici e  alla
Cassa conguaglio per il  settore  elettrico  affinche'  provvedano  a
darne pubblicita' mediante i propri siti internet. 
    Roma, 8 giugno 2011 
 
                                                  Il Ministro: Romani