IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art.32 della Costituzione della Repubblica Italiana; 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 che istituisce il Ministero
della salute; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4  febbraio  2010,
recante: "Nomina a Sottosegretari di Stato alla Salute"; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 1° aprile 2010, recante:
"Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di
competenza dell'amministrazione, al  Sottosegretario  di  Stato,  On.
Francesca Martini"; 
  Visto il Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento e del  Consiglio,
che stabilisce i principi e i 
  requisiti  generali  della  legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza 
  alimentare  e  fissa  le  procedure  nel  campo   della   sicurezza
alimentare; 
  Visto il Regolamento (CE) 852/2004 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari; 
  Visto il Regolamento (CE) 853/2004 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di  igiene  per
gli alimenti di origine animale; 
  Visto il Regolamento (CE) 882/2004 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, relativo ai controlli ufficiali  intesi  a  verificare  la
conformita' alla normativa in materia di mangimi e  alimenti  e  alle
norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
  Visto il Regolamento  (CE)  1881/2006,  della  Commissione  del  19
dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di  alcuni  contaminanti
nei prodotti alimentari; 
  Vista la Raccomandazione (CE) della  Commissione,  del  6  febbraio
2006, relativa alla riduzione della presenza di  diossine,  furani  e
PCB nei mangimi e negli alimenti; 
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione
della direttiva 2004/41/CE 
  relativo  ai  controlli  in  materia  di  sicurezza  alimentare   e
applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore; 
  Considerato che gli esiti del Piano per il monitoraggio dello stato
di contaminazione  dei  prodotti  ittici  del  lago  di  Garda  hanno
evidenziato la contaminazione delle  anguille  per  presenza  di  PCB
diossina-simile a livelli tali  da  determinare  al  superamento  del
limite previsto dal  regolamento  (CE)  1881/2006  per  la  somma  di
diossine e PCB diossina simili; 
  Acquisite le  rilevazioni  condotte  dall'Istituto  zooprofilattico
sperimentale della Lombardia e dell'Emilia  Romagna  e  dall'Istituto
zooprofilattico  sperimentale  delle  Venezie,  in  data  13.05.2011,
nonche' la relazione sulla valutazione dei  risultati  del  piano  di
monitoraggio  sulla  contaminazione  da  diossine,   furani   e   PCB
diossina-simili (PCDD/F e PCB-DL) in alcune specie ittiche  del  lago
di Garda da parte del Centro di  referenza  per  la  valutazione  del
rischio Istituto "G. Caporale" di Teramo in data 17.05.2011; 
  Considerato che la suddetta valutazione del rischio ha  evidenziato
che  i  livelli  di  contaminazione  riscontrati  nelle  anguille   e
l'elevata proporzione  di  anguille  contaminate  non  consentono  di
garantire la  compatibilita'  del  consumo  umano  di  queste  specie
ittiche, rendendo necessaria  la  proibizione  della  vendita  e  del
consumo di anguille pescate nell'intero bacino  del  lago  di  Garda,
come misura di salvaguardia per la salute pubblica; 
  Considerato che la medesima valutazione del  rischio  conferma  che
non esistono al momento dati che evidenzino un rischio per la  salute
pubblica derivante dal consumo delle altre specie ittiche provenienti
dal  lago  di  Garda  prese  in   considerazione   dal   monitoraggio
effettuato; 
  Considerato che i  motivi  di  urgenza  innanzi  rappresentati  non
consentono  la  preventiva  notifica  alla  Commissione   dell'Unione
europea della presente norma, ai sensi della direttiva 98/34/CE e in 
  particolare l'art. 9, paragrafo 7; 
  Considerato che risulta  necessario  il  termine  di  un  anno  per
completare  il  monitoraggio  attualmente  in   corso,   diretto   ad
individuare i livelli di  contaminazione  nel  Lago  di  Garda  e  le
relative fonti di provenienza; 
  Sentite le Regioni Lombardia, Veneto e  la  Provincia  autonoma  di
Trento nella riunione del 17 maggio 2011; 
  Ritenuto necessario introdurre disposizioni contingibili ed urgenti
per la gestione del rischio per la salute umana connesso  al  consumo
di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda; 
 
                               Ordina 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' vietato agli operatori del settore  alimentare  di  immettere
sul mercato o commercializzare al dettaglio le  anguille  provenienti
dal Lago di Garda destinate all'alimentazione umana.