IL DIRETTORE GENERALE  
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito in legge 24 novembre 2003, n.  326,  recante  disposizioni
urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la  correzione  dei  conti
pubblici, in particolare i commi 1 e 5 lettere f e f-bis); 
  Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute
di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro
della  funzione  pubblica,  concernente  Regolamento  recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  del  16  luglio  2008,  registrato   dall'Ufficio
centrale del bilancio al registro visti semplici, Foglio  n.  803  in
data 18 luglio 2008, con il quale e' stato designato il  prof.  Guido
Rasi in qualita' di direttore generale dell'AIFA; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera f) della legge 27 dicembre  2006
n. 296, che conferma per gli  anni  2007  e  seguenti  le  misure  di
contenimento della  spesa  farmaceutica  assunte  dall'AIFA,  ed,  in
particolare, la delibera n.26 del  consiglio  di  amministrazione  in
data 27 settembre 2006; 
  Visto l'art. 1,  comma  796,  lettera  g)  della  legge  n.296/2006
citata, che consente alle Aziende farmaceutiche di  chiedere  all'Afa
la sospensione degli effetti di cui alla citata delibera n. 26 del 27
settembre 2006, previa dichiarazione di impegno  al  versamento  alle
regioni degli importi individuati da apposite tabelle di  equivalenza
degli effetti economico-finanziari per il SSN; 
  Vista la Determinazione del 27 settembre 2006, concernente «Manovra
per  il  governo  della  spesa  farmaceutica  convenzionata   e   non
convenzionata», con cui' e' stata disposta la riduzione nella  misura
del 5% del prezzo al pubblico dei medicinali  comunque  dispensati  o
impiegati dal SSN, gia' vigente, nonche'  la  rideterminazione  dello
sconto al produttore dello 0,6%, gia' disposto con la  Determinazione
del 30 dicembre 2005, e il mantenimento delle predette misure fino ad
integrale copertura del  disavanzo  accertato  per  il  2006,  previa
verifica da effettuarsi entro il termine del 15 febbraio 2007; 
  Vista la  Determinazione  del  9  febbraio  2007,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  43  del  21  febbraio  2007,  che  ridetermina
all'art. 2, comma 3, le quote di spettanza dovute al farmacista e  al
grossista a norma dell'art. 1, comma 40 della legge 662/1996; 
  Visto l'art. 1  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.225  che
proroga al 31 marzo 2011 i termini previsti all'Art. 6, commi 5  e  6
del decreto-legge 30 dicembre 2009 n.194, convertito  in  legge  n.25
del 26 febbraio 2010, relativi alle disposizioni contenute all'art. 9
comma 1 della legge 28 febbraio 2008 n.31 e successive  modificazioni
e all'art. 64 della legge 23 luglio 2009 n.99; 
  Visto l'art. 1 del  decreto  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri del 25 marzo 2011 che proroga al 31 dicembre 2011 i  termini
previsti dal decreto-legge 30 dicembre 2009 n.194 convertito in legge
n.25 del 26 febbraio 2010; 
  Rilevato che le differenze di prezzo tra prodotti uguali o analoghi
eventualmente indotte dall'applicazione del sistema del  pay-back  in
questione non costituiscono variazioni di spesa a carico del SSN, 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Entro il 20 giugno 2011, l'AIFA provvedera'  a  pubblicare,  sul
sito della trasparenza, nell'apposita area dedicata al pay-back 2011,
l'elenco dei prodotti per i quali le aziende titolari di AIC  possono
avvalersi delle procedure di pay-back,  con  la  quantificazione  dei
relativi  importi.  La   procedura   seguita   nella   determinazione
dell'importo del  pay-back  e'  quella  descritta  nella  metodologia
allegata, che e' parte integrante del presente provvedimento. 
  2. Entro il 27 giugno 2011, le aziende farmaceutiche  titolari  dei
prodotti di  cui  al  comma  precedente  sono  invitate,  secondo  le
modalita' presentate sul sistema del pay-back  per  l'anno  2011,  ad
inviare  a  mezzo  fax,   al   numero   06.5978.4219   all'attenzione
dell'Ufficio prezzi e rimborso, le dichiarazioni di accettazione  del
pay-back per l'anno 2011. 
  3. Entro 1'11 luglio  2011,  le  aziende  farmaceutiche  che  hanno
formulato la dichiarazione di  accettazione  dovranno  provvedere  ad
effettuare il pagamento degli importi relativi alla  prima  rata  del
pay-back 2011, calcolato sulla base dei dati a  consuntivo  dell'anno
2010. Le distinte  di  versamento  attestanti  l'effettivo  pagamento
degli importi dovuti  per  la  prima  rata  devono  essere  trasmesse
attraverso il sistema informatico del pay-back  entro  il  21  luglio
2011. Gli importi relativi alla seconda e terza rata disponibili  sul
sistema della  trasparenza,  devono  essere  versati  rispettivamente
entro il 5 settembre 2011 e il 7 ottobre 2011.  Le  attestazioni  dei
pagamenti effettuati devono essere trasmessi  attraverso  il  sistema
informatico del pay-back, con le medesime modalita' previste  per  la
prima rata, entro i successivi 10 giorni. 
  4. Le aziende che non intendono avvalersi del pay-back per tutte  o
alcune specialita', ma che attualmente godono della sospensione della
riduzione del 5% del prezzo di cui alla determinazione  AIFA  del  27
settembre 2006, citata in premessa, sono comunque tenute al pagamento
degli importi relativi al periodo 1° gennaio - 30  giugno  2011.  Gli
importi dovranno essere versati in tre  rate,  seguendo  le  medesime
modalita' e le scadenze riportate al precedente comma. 
  5. Le quote di spettanza dovute al  farmacista  e  al  grossista  a
norma dell'art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996  restano  quelle
fissate  con  determinazione  AIFA  9  febbraio  2007  citata   nelle
premesse.