IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica degli alimenti; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma 1,
lettere a) e b), l'art. 6, comma 4 e l'art. 13, comma 1;  nonche'  la
circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernente  l'attuazione  delle
direttive n. 1999/45/CE, n. 2001/60/CE e n. 2006/8/CE, relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernente  i
livelli massimi di residui di  antiparassitari  nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo  regolamento
n.  790/2009  di  adeguamento  al  progresso  tecnico  e  scientifico
relativi alla classificazione,  all'etichettatura  e  all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto  ministeriale  31  agosto  2009,  pubblicato  l'11
dicembre 2009 nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
serie generale n. 288 di recepimento della direttiva  n.  2008/125/CE
della  Commissione,  relativo  all'iscrizione  nell'allegato  I   del
decreto legislativo n. 194/95 di alcune sostanze attive, tra le quali
la sostanza attiva fosfuro di alluminio; 
  Visto altresi' il decreto ministeriale 18 giugno  2010,  pubblicato
il 2 ottobre 2010 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
serie generale n. 231 di recepimento della direttiva  n.  2009/146/CE
della Commissione, che ha  rettificato  la  precedente  direttiva  n.
2008/125/CE della Commissione; 
  Visto in particolare l'allegato al decreto ministeriale  18  giugno
2010  che  dispone,  in  forza  dell'art.  6,  comma  4  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che la sostanza attiva fosfuro  di
alluminio puo' essere autorizzata solo come insetticida, rodenticida,
talpicida e leporicida sotto forma di prodotti pronti all'uso; 
  Considerato in  particolare  che  i  prodotti  fitosanitari  pronti
all'uso  contenenti  la  suddetta  sostanza  attiva,  possono  essere
utilizzati come rodenticida, talpicida e leporicida solo per ambienti
esterni; 
  Considerato  altresi'  che  l'impiego  dei  prodotti   fitosanitari
contenenti la sostanza attiva fosfuro di  alluminio  e'  limitato  ai
soli utilizzatori professionali; 
  Tenuto conto che l'art. 2, comma 1,  del  decreto  ministeriale  31
agosto 2009 stabilisce i termini entro cui gli  Stati  membri  devono
adeguare i prodotti fitosanitari alle  disposizioni  stabilite  dalla
direttiva  n.  2008/125/CE  della  Commissione   d'inclusione   della
sostanza attiva fosfuro di alluminio nell'allegato I della  direttiva
n. 91/414/CEE; 
  Tenuto conto che l'art. 5, commi 1 e 2,  del  decreto  ministeriale
del 31 agosto 2009, stabilisce i termini, entro  cui  possono  essere
commercializzati  ed  utilizzati  i  prodotti  fitosanitari  con   le
etichette  non  conformi  a  quanto  stabilito  dalla  direttiva   n.
2008/125/CE; 
  Tenuto conto che attualmente possono essere commercializzati solo i
prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva  fosfuro  di
alluminio  conformi  alle  condizioni  previste  dalla  direttiva  n.
2008/125/CE   successivamente   rettificata   dalla   direttiva    n.
2009/146/CE; 
  Tenuto  conto  che  le  disposizioni  specifiche  stabilite   dalla
direttiva n. 2008/125/CE sono state successivamente modificate  dalla
direttiva n.  2009/146/CE  della  Commissione  recepita  con  decreto
ministeriale 18 giugno 2010; 
  Considerato  che  le  imprese  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente  decreto
hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del  citato
decreto 31 agosto 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; 
  Visto  il  parere  della  Commissione  consultiva  per  i  prodotti
fitosanitari espresso in data  16  settembre  2004,  favorevole  alla
ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che  risultano
conformi alle condizioni di iscrizione nell'allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in
attesa della loro valutazione secondo i principi di cui  all'allegato
VI del citato decreto legislativo  n.  194/95  nei  tempi  e  con  le
modalita' definite dalle direttive di iscrizione stesse; 
  Visto altresi' il parere della Commissione consultiva dei  prodotti
fitosanitari espresso in data 5 marzo 2010,  favorevole  a  procedere
direttamente, da parte dell'Ufficio, all'emanazione  dei  decreti  di
adeguamento dei prodotti fitosanitari, fase  I  di  ri-registrazione,
tenuto conto delle modifiche tecniche, necessarie per adeguarli  alle
nuove condizioni stabilite dai decreti di recepimento  che  includono
le sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/95; 
  Considerato che, conformemente a detti pareri, la  ri-registrazione
provvisoria  dei  prodotti  fitosanitari  riportati  in  allegato  al
presente decreto puo' essere concessa fino al 31 agosto 2019, data di
scadenza di iscrizione della sostanza attiva  fosfuro  di  alluminio,
fatta  salva  la  presentazione  nei  tempi   fissati   dal   decreto
ministeriale 31 agosto 2009, art. 3, commi  2  e  3,  di  un  dossier
conforme all'allegato III del citato  decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 194, e la conseguente valutazione  alla  luce  dei  principi
uniformi di cui all'allegato VI del medesimo decreto  legislativo  n.
194/95; 
  Viste le note con le quali le imprese titolari delle  registrazioni
dei prodotti fitosanitari elencati in allegato  al  presente  decreto
hanno trasmesso, le  etichette  adeguate  alle  nuove  condizioni  di
impiego  fissate  per  la  sostanza  attiva  fosfuro   di   alluminio
ottemperando a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Ritenuto di poter ri-registrare provvisoriamente fino al 31  agosto
2019, data di scadenza dell'iscrizione della citata  sostanza  attiva
nell'allegato I del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,  i
prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, fatti
salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3  del  citato
decreto 22 aprile 2009; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I  prodotti  fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente
decreto, contenenti la sostanza  attiva  fosfuro  di  alluminio  sono
ri-registrati  provvisoriamente  alle  nuove  condizioni   d'impiego,
riportate nell'allegato al decreto ministeriale del 31 agosto 2009  e
nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fino  al  31
agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della  citata  sostanza
attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 
  2. Sono fatti  salvi,  pena  la  revoca  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti
stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3, del decreto  31  agosto  2009  di
iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevedono la presentazione  di
un fascicolo conforme  ai  requisiti  di  cui  all'allegato  III  del
decreto legislativo n. 194/95, ai fini della valutazione dei prodotti
stessi secondo i principi uniformi di cui all'allegato  VI  e  tenuto
conto anche delle prescrizioni riportate nella parte B  dell'allegato
al decreto di iscrizione della sostanza attiva fosfuro  di  alluminio
nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/95;