IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica degli alimenti; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma 1,
lettere a) e b), l'art. 6, comma 4 e l'art. 13, comma 1;  nonche'  la
circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive n. 1999/45/CE, n. 2001/60/CE e n. 2006/8/CE, relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernente  i
livelli massimi di residui di  antiparassitari  nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo  Regolamento
n.  790/2009  di  adeguamento  al  progresso  tecnico  e  scientifico
relativi alla classificazione,  all'etichettatura  e  all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2009, pubblicato  il  12
dicembre 2009 nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,
Serie Generale n. 289 di recepimento della  direttiva  n.  2009/37/CE
della  Commissione,  relativo  all'iscrizione  nell'allegato  I   del
decreto legislativo 194/95 di alcune sostanze attive, tra le quali la
sostanza attiva clormequat; 
  Visto altresi' il decreto ministeriale 18 giugno  2010,  pubblicato
l'8 ottobre 2010 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
serie generale n. 236 di recepimento  della  direttiva  n.  2010/2/UE
della Commissione, che ha  rettificato  la  precedente  direttiva  n.
2009/37/CE  della  Commissione  per  quanto   riguarda   l'estensione
dell'utilizzo della sostanza attiva clormequat; 
  Visto in particolare l'allegato al decreto ministeriale  18  giugno
2010  che  dispone,  in  forza  dell'art.  6,  comma  4  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che la sostanza attiva chlormequat
puo' essere autorizzata solo come  fitoregolatore  su  cereali  e  su
colture non commestibili; 
  Tenuto conto che l'art. 2, comma 1,  del  decreto  ministeriale  15
settembre 2009 stabilisce i termini entro cui gli Stati membri devono
adeguare i prodotti fitosanitari alle  disposizioni  stabilite  dalla
direttiva n. 2009/37/CE della Commissione d'inclusione della sostanza
attiva clormequat nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE; 
  Tenuto conto che l'art. 5, commi 1 e 2,  del  decreto  ministeriale
del 15 settembre 2009, stabilisce i termini, entro cui possono essere
commercializzati  ed  utilizzati  i  prodotti  fitosanitari  con   le
etichette  non  conformi  a  quanto  stabilito  dalla  direttiva   n.
2009/37/CE; 
  Tenuto conto che attualmente possono essere commercializzati solo i
prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva   clormequat
conformi alle  condizioni  previste  dalla  direttiva  n.  2009/37/CE
successivamente rettificata dalla direttiva n. 2010/2/UE; 
  Tenuto  conto  che  le  disposizioni  specifiche  stabilite   dalla
direttiva n. 2009/37/CE sono state successivamente  modificate  dalla
direttiva  n.  2010/2/UE  della  Commissione  recepita  con   decreto
ministeriale 18 giugno 2010; 
  Considerato  che  le  imprese  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente  decreto
hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del  citato
decreto 15 settembre 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; 
  Visto  il  parere  della  Commissione  consultiva  per  i  prodotti
fitosanitari espresso in data  16  settembre  2004,  favorevole  alla
ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che  risultano
conformi alle condizioni di iscrizione nell'allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in
attesa della loro valutazione secondo i principi di cui  all'allegato
VI del citato decreto legislativo  n.  194/95  nei  tempi  e  con  le
modalita' definite dalle direttive di iscrizione stesse; 
  Visto altresi' il parere della Commissione consultiva dei  prodotti
fitosanitari espresso in data 5 marzo 2010,  favorevole  a  procedere
direttamente, da parte dell'Ufficio, all'emanazione  dei  decreti  di
adeguamento dei prodotti fitosanitari, fase  I  di  ri-registrazione,
tenuto conto delle modifiche tecniche, necessarie per adeguarli  alle
nuove condizioni stabilite dai decreti di recepimento  che  includono
le sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/95; 
  Considerato che, conformemente a detti pareri, la  ri-registrazione
provvisoria  dei  prodotti  fitosanitari  riportati  in  allegato  al
presente decreto puo' essere concessa fino al 30 novembre 2019,  data
di scadenza di iscrizione della  sostanza  attiva  clormequat,  fatta
salva la presentazione nei tempi fissati dal decreto ministeriale  15
settembre 2009,  art.  3,  commi  2  e  3,  di  un  dossier  conforme
all'allegato III del citato decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.
194, e la conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi  di
cui all'allegato VI del medesimo decreto legislativo n. 194/95; 
  Viste le note con le quali le imprese titolari delle  registrazioni
dei prodotti fitosanitari elencati in allegato  al  presente  decreto
hanno trasmesso, le  etichette  adeguate  alle  nuove  condizioni  di
impiego fissate per la sostanza  attiva  chlormequat  ottemperando  a
quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Ritenuto  di  poter  ri-registrare  provvisoriamente  fino  al   30
novembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza
attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
i prodotti fitosanitari indicati in  allegato  al  presente  decreto,
fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 3, commi 2  e  3  del
citato decreto 22 aprile 2009; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I  prodotti  fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente
decreto, contenenti la sostanza attiva clormequat sono  ri-registrati
provvisoriamente   alle   nuove   condizioni   d'impiego,   riportate
nell'allegato al decreto ministeriale del 15 settembre 2009  e  nelle
rispettive  etichette  allegate  al  presente  decreto,  fino  al  30
novembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza
attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 
  2. Sono fatti  salvi,  pena  la  revoca  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti
stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3, del decreto 15 settembre 2009  di
iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevedono la presentazione  di
un fascicolo conforme  ai  requisiti  di  cui  all'allegato  III  del
decreto legislativo n. 194/95, ai fini della valutazione dei prodotti
stessi secondo i principi uniformi di cui all'allegato  VI  e  tenuto
conto anche delle prescrizioni riportate nella parte B  dell'allegato
al  decreto  di   iscrizione   della   sostanza   attiva   clormequat
nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/95;