IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  16  febbraio  1998,  relativa  all'immissione  sul  mercato  dei
biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2; 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e  successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia
di immissione sul mercato di biocidi» ed  in  particolare  l'allegato
IV; 
  Vista la direttiva 2010/7/CE  della  Commissione,  del  9  febbraio
2010, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio al fine di includere il fosfuro di  magnesio  che  rilascia
fosfina  come  principio  attivo  nell'allegato  I  della   direttiva
98/8/CE; 
  Considerato che la data di iscrizione del fosfuro di  magnesio  che
rilascia fosfina, per il tipo di prodotto 18, «Insetticidi, acaricidi
e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi»,  e'  il  1°
febbraio 2012 e che, pertanto, a decorrere da tale data  l'immissione
sul  mercato  di  Insetticidi,  acaricidi  e  prodotti  destinati  al
controllo degli altri artropodi, aventi come unica sostanza attiva il
fosfuro di magnesio che rilascia fosfina, e' subordinata al  rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo  25
febbraio 2000, n. 174; 
  Considerato che, ai sensi della direttiva 2010/7/CE, il termine per
provvedere  al  rilascio,  alla  modifica   o   alla   revoca   delle
autorizzazioni per insetticidi, acaricidi  e  prodotti  destinati  al
controllo degli altri artropodi gia' presenti sul mercato aventi come
unica sostanza attiva il fosfuro di magnesio che rilascia fosfina  e'
il 31 gennaio 2014; 
  Considerato  che,  pertanto,  il  Ministero   della   salute   deve
concludere entro il 31  gennaio  2014  l'esame  delle  richieste  che
saranno  presentate  relativamente  ai  prodotti  appartenenti   alla
categoria  degli  insetticidi,  acaricidi  e  prodotti  destinati  al
controllo degli altri artropodi contenenti fosfuro  di  magnesio  che
rilascia fosfina gia' presenti sul mercato come  prodotti  di  libera
vendita o registrati come presidi medico-chirurgici; 
  Ritenuto che per concludere entro il 31 gennaio 2014 la valutazione
dei fascicoli presentati dai titolari  di  registrazioni  di  presidi
medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato  dei
prodotti sopra descritti,  le  richieste  di  autorizzazione  di  cui
all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.  174,  devono
pervenire al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2012; 
  Considerato che, dopo il 31 gennaio 2014 non possono in  ogni  caso
piu' essere  mantenute  registrazioni  di  presidi  medico-chirurgici
aventi come unica sostanza attiva il fosfuro di magnesio che rilascia
fosfina rientranti nella categoria  degli  insetticidi,  acaricidi  e
prodotti destinati al controllo degli altri artropodi; 
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che
rientrano nella categoria degli  Insetticidi,  acaricidi  e  prodotti
destinati al controllo degli altri artropodi e  che  contengono  come
unica sostanza attiva il fosfuro di magnesio  che  rilascia  fosfina,
non possono essere immessi sul mercato dopo il 31 gennaio 2014 se non
autorizzati come prodotti biocidi; 
  Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
non possono  essere  piu'  accettate  domande  di  autorizzazione  di
presidi medico-chirurgici contenenti fosfuro di magnesio che rilascia
fosfina impiegati come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al
controllo degli altri artropodi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25  febbraio
2000, n. 174, e' riconosciuto l'inserimento della sostanza fosfuro di
magnesio che rilascia fosfina nell'«Elenco dei  principi  attivi  con
indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli
includere tra i biocidi»,  di  cui  all'allegato  I  della  direttiva
98/8/CE, come modificato dalla direttiva 2010/7/CE della  Commissione
del 9 febbraio 2010. 
  2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni
con le quali la sostanza fosfuro di magnesio che rilascia fosfina  e'
stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e  4,  a  decorrere
dal  1°  febbraio  2012  l'immissione   sul   mercato   di   prodotti
appartenenti al  tipo  di  prodotto  18,  «Insetticidi,  acaricidi  e
prodotti destinati  al  controllo  degli  altri  artropodi»,  di  cui
all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che
contengono il principio  attivo  fosfuro  di  magnesio  che  rilascia
fosfina come  unica  sostanza  attiva,  e'  subordinata  al  rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo  25
febbraio 2000, n. 174.