IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  16  febbraio  1998,  relativa  all'immissione  sul  mercato  dei
biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2; 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e  successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia
di immissione sul mercato di biocidi» ed  in  particolare  l'allegato
IV; 
  Vista la direttiva 2010/8/CE  della  Commissione,  del  9  febbraio
2010, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio al fine di includere  il  warfarin  sodico  come  principio
attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE; 
  Considerato che la data di iscrizione del wasfarin sodico,  per  il
tipo di prodotto 14, «Rodenticidi», e' il 1°  febbraio  2012  e  che,
pertanto, a decorrere  da  tale  data  l'immissione  sul  mercato  di
rodenticidi, aventi come unica sostanza attiva il warfarin sodico, e'
subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174; 
  Considerato che, ai sensi della direttiva 2010/8/CE, il termine per
provvedere  al  rilascio,  alla  modifica   o   alla   revoca   delle
autorizzazioni per rodenticidi gia' presenti sul mercato aventi  come
unica sostanza attiva il warfarin sodico e' il 31 gennaio 2014; 
  Considerato  che,  pertanto,  il  Ministero   della   salute   deve
concludere entro il 31  gennaio  2014  l'esame  delle  richieste  che
saranno  presentate  relativamente  ai  prodotti  appartenenti   alla
categoria dei rodenticidi contenenti warfarin  sodico  gia'  presenti
sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi
medico-chirurgici; 
  Ritenuto che per concludere entro il 31 gennaio 2014 la valutazione
dei fascicoli presentati dai titolari  di  registrazioni  di  presidi
medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato  dei
prodotti sopra descritti,  le  richieste  di  autorizzazione  di  cui
all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.  174,  devono
pervenire al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2012; 
  Considerato che, dopo il 31 gennaio 2014 non possono in  ogni  caso
piu' essere  mantenute  registrazioni  di  presidi  medico-chirurgici
aventi come unica sostanza attiva il warfarin sodico rientranti nella
categoria dei rodenticidi; 
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che
rientrano nella categoria dei rodenticidi e che contengono come unica
sostanza attiva il warfarin sodico, non possono  essere  immessi  sul
mercato dopo il 31 gennaio 2014  se  non  autorizzati  come  prodotti
biocidi; 
  Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
non possono  essere  piu'  accettate  domande  di  autorizzazione  di
presidi medico-chirurgici contenenti warfarin sodico  impiegati  come
rodenticidi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25  febbraio
2000, n. 174, e' riconosciuto l'inserimento della  sostanza  warfarin
sodico nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti
stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi»,
di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, come modificato  dalla
direttiva 2010/8/CE della Commissione del 9 febbraio 2010. 
  2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni
con  le  quali  la  sostanza  warfarin  sodico  e'   stata   iscritta
nell'allegato I della direttiva 98/8/CE. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e  4,  a  decorrere
dal  1°  febbraio  2012  l'immissione   sul   mercato   di   prodotti
appartenenti  al  tipo  di  prodotto  14,   «rodenticidi»,   di   cui
all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che
contengono il principio attivo warfarin sodico  come  unica  sostanza
attiva,  e'  subordinata  al  rilascio  dell'autorizzazione  prevista
dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.