IL DIRETTORE GENERALE 
               per le risorse minerarie ed energetiche 
 
 
    VISTO il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante "norme di
carattere legislativo per disciplinare la ricerca e  la  coltivazione
delle miniere"; 
 
    VISTA la legge 11  gennaio  1957,  n.  6,  recante  "norme  sulla
ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi  nel  mare
territoriale e nella piattaforma continentale"; 
 
    VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9  aprile  1959,
n. 128, recante "norme  di  polizia  delle  miniere  e  delle  cave",
nonche' le successive modifiche ed integrazioni; 
 
    VISTA la legge 21 luglio  1967,  n.  613,  recante  "norme  sulla
ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi  nel  mare
territoriale e nella piattaforma continentale"; 
 
    VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio  1979,
n. 886 recante "Integrazione ed adeguamento delle  norme  di  polizia
delle miniere e delle cave,  contenute  nel  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 aprile 1959,  n.  128,  al  fine  di  regolare  le
attivita'  di  prospezione,  di  ricerca  e  di  coltivazione   degli
idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale"; 
 
    VISTA la legge 10 giugno 1982, n. 348  recante  "costituzione  di
cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo
stato ed altri enti pubblici"; 
 
    VISTA la legge 8 luglio 1986, n.  349,  recante  istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; 
 
    VISTO il decreto legislativo n. 374 del 1990  di  riordino  degli
istituti doganali; 
 
    VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "norme  in  materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni"; 
 
    VISTA  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  9,  recante  "norme  per
l'attuazione del piano energetico nazionale"; 
 
    VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il
"testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"; 
 
    VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile  1994,
n. 484, recante "la disciplina dei procedimenti di  conferimento  dei
permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di
idrocarburi in terraferma ed in mare"; 
 
    VISTO il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  624,  di
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione  e  della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei  lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee"; 
 
    VISTO il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  625,  di
"attuazione della direttiva 94/22/CEE  relativa  alle  condizioni  di
rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla  prospezione,
ricerca  e  coltivazione   di   idrocarburi   che,   in   particolare
all'articolo 13, definisce le norme  sul  conferimento  ed  esercizio
delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio"; 
 
    VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  e  successive
modificazioni,  che  ha   dettato   nuove   disposizioni   circa   il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge  15
marzo 1997, n. 59; 
 
    VISTO  il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  334,   di
recepimento della direttiva  96/82/CE,  modificato  e  integrato  dal
decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, che detta disposizioni
finalizzate  a  prevenire  gli   incidenti   rilevanti   connessi   a
determinate sostanze pericolose e  a  limitarne  le  conseguenze  per
l'uomo e per l'ambiente; 
 
    VISTO il decreto legislativo 29 ottobre  1999,  n.  443,  che  ha
dettato disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112; 
 
    VISTO  il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,   di
attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante "norme comuni  per  il
mercato interno del gas naturale,  a  norma  dell'articolo  41  della
legge 17 maggio 1999, n. 144"; 
 
    VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente 9  agosto  2000  che
individua le modificazioni di impianti e  di  depositi,  di  processi
industriali, della natura o dei quantitativi di  sostanze  pericolose
che  potrebbero  costituire  aggravio  del  preesistente  livello  di
rischio; 
 
    VISTO il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "disposizioni legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa"; 
 
    VISTO  l'accordo   del   24   aprile   2001   fra   il   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano sulle modalita'  procedimentali
da adottare per l'intesa tra lo Stato e le  Regioni,  in  materia  di
funzioni   amministrative   relative   a   prospezione,   ricerca   e
coltivazione di idrocarburi in terraferma,  ivi  comprese  quelle  di
polizia mineraria; 
 
    VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,
n. 327, recante il "testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di  espropriazione  per  pubblica  utilita',
come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330"; 
 
    VISTA la legge 20 agosto 2004,  n.  239,  recante  "Riordino  del
settore energetico, nonche' delega al governo per il riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia"; 
    VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale"; 
    VISTO  il  decreto  legislativo  24  gennaio  2006,  n.   36   di
"attuazione della direttiva 2003/98/CE  relativa  al  riutilizzo  dei
documenti nel settore pubblico"; 
 
    VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante  norme
in  materia  ambientale,  e  sue   modifiche   e   integrazioni,   in
particolare: 
 
    - l'articolo 7, comma 3, che stabilisce  che  sono  sottoposti  a
valutazione ambientale (di seguito: VIA) in sede statale  i  progetti
di cui all'allegato II del decreto, ove, al numero 7 sono indicati  i
progetti  inerenti  la  prospezione,  ricerca   e   coltivazione   di
idrocarburi in mare; 
    - l'articolo 7, comma 5, che  stabilisce  che  in  sede  statale,
l'autorita' competente per la VIA  e'  il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela  del  territorio  e  del  mare  che  emana  il  relativo
provvedimento di concerto con il Ministro per i beni e  le  attivita'
culturali; 
 
    VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 luglio
2007 recante "Modalita' di cessione presso il  mercato  regolamentato
di aliquote del prodotto di giacimenti di gas  naturale  dovute  allo
Stato"; 
 
    VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di "attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante  norme  in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
ed il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni
integrative e correttive"; 
 
    VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117 di recepimento
della Direttiva comunitaria 2006/21/CE  relativa  alla  gestione  dei
rifiuti delle industrie estrattive; 
 
    VISTO il decreto legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito  in
legge 6 agosto 2008, n.  133  recante  disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo economico; 
 
    VISTO il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  novembre
2008, n. 197 recante "Regolamento di riorganizzazione  del  Ministero
dello  Sviluppo  Economico"  che  attribuisce,  tra   l'altro,   alla
Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche compiti di
programmazione, autorizzazione, gestione e controllo delle  attivita'
di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse  del
sottosuolo, in particolare degli idrocarburi e dei relativi  impianti
in mare; 
 
    VISTO il decreto ministeriale 30 giugno 2009  recante  "Modalita'
relative all'attribuzione di giacimenti di idrocarburi  marginali  ai
sensi del disposto di cui all'art. 8, comma 3, del D.L. del 25 giugno
2008 n. 112, convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133". 
 
    VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante  "Disposizioni  per
lo sviluppo e  l'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  in
materia di energia"; 
 
    VISTO il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito  con
legge 20 novembre 2009, n. 166,  recante  "disposizioni  urgenti  per
l'attuazione di obblighi comunitari e per  l'esecuzione  di  sentenze
della Corte di giustizia delle Comunita' europee", ed in  particolare
il comma 1 dell'articolo 7 che prevede che, per i sistemi  di  misura
della produzione nazionale  di  idrocarburi,  il  livello  di  tutela
previsto dalle norme in materia di misura del  gas  venga  assicurato
mediante la realizzazione e  la  gestione  degli  stessi  sistemi  di
misura, secondo modalita' stabilite con decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico da emanare ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625; 
 
    VISTO il decreto  ministeriale  18  giugno  2010,  di  attuazione
dell'articolo 7, comma 1 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135,
convertito in legge con la legge 20 novembre 2009,  n.  166,  recante
"modalita' di realizzazione e gestione dei sistemi di misura a tutela
dei soggetti del sistema del  gas  naturale  che  offrono  servizi  e
scambiano gas nel mercato nazionale ed internazionale tramite sistemi
di trasporto, nazionale e regionale, in condotta, con esclusione  dei
sistemi di misura utilizzati dai  produttori  di  idrocarburi  e  dai
clienti finali, ovvero dai consumatori che  acquistano  gas  per  uso
proprio"; 
 
    VISTO il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  22
dicembre 2010, n. 272 recante l'individuazione dei termini  superiori
ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti  amministrativi
di competenza del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio  2011  ed  entrato  in
vigore il 13 marzo 2011; 
 
    VISTO il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  22
dicembre 2010, n. 273 recante l'individuazione dei termini  superiori
ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti  amministrativi
di competenza del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio  2011  ed  entrato  in
vigore il 13 marzo 2011; 
 
    VISTO il decreto direttoriale 4 febbraio 2011 recante  "Procedure
operative di attuazione del decreto ministeriale 21  gennaio  2011  e
modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  di  stoccaggio   e   di
controllo,  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma   4,   del   decreto
ministeriale 21 gennaio 2011"; 
 
    VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  4  marzo
2011 recante "Disciplinare tipo per i permessi di  prospezione  e  di
ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi in terraferma, nel  mare  territoriale  e  nella  piattaforma
continentale" ed in particolare l'articolo 15, comma 5,  che  prevede
che "con Decreti Direttoriali della Direzione generale delle  risorse
minerarie ed energetiche sono  disposte  le  procedure  operative  di
attuazione della presente disciplina e le  modalita'  di  svolgimento
delle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi e dei relativi controlli"; 
 
    IN ATTUAZIONE di quanto disposto dall'art. 15, comma  5,  D.M.  4
marzo 2011, al fine di provvedere all'aggiornamento del  disciplinare
tipo di cui al decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  26
aprile 2010 nei modi di cui al decreto direttoriale 4  febbraio  2011
recante "Procedure operative di attuazione del  decreto  ministeriale
21 gennaio  2011  e  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  di
stoccaggio e di controllo, ai sensi dell'articolo 13,  comma  4,  del
decreto ministeriale 21 gennaio  2011",  per  tenere  conto  altresi'
delle nuove norme in materia di prospezione ricerca e coltivazione in
mare; 
 
                               DECRETA 
 
                               Art. 1 
                             (Finalita') 
 
1.  Il  presente  decreto  stabilisce  le  procedure   operative   di
attuazione del decreto ministeriale 4 marzo 2011 e  le  modalita'  di
svolgimento delle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi e  dei  relativi  controlli,  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 5, dello stesso decreto ministeriale.