IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e  4  e
l'allegato B; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di  attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali cosi' come modificata dalla direttiva  2006/100/CE  del
Consiglio del 20 novembre 2006; 
  Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto  legislativo
che stabilisce le condizioni per  il  riconoscimento  dei  titoli  di
formazione; 
  Vista l'istanza, corredata della relativa  documentazione,  con  la
quale la sig.ra Ewelina Joanna Dobrzycka, cittadina  polacca,  chiede
il  riconoscimento  del  titolo  «Technik  fizjoterapii»   conseguito
nell'anno  2006  in  Polonia,  al  fine  dell'esercizio   in   Italia
dell'attivita' professione di fisioterapista; 
  Visto il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi nella  seduta
del 10 marzo 2005, il quale afferma che il riconoscimento del  titolo
di «Technik fizjoterapii» conseguito in  Polonia  e'  subordinato,  a
scelta del richiedente, al superamento di  una  misura  compensativa,
come previsto dall'art.6 del decreto legislativo n. 319 del 2  maggio
1994, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di  800
ore; 
  Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV//27172 del 24 giugno 2008  con  la
quale questa Amministrazione ha comunicato alla sig.ra Ewelina Joanna
Dobrzycka che il riconoscimento del titolo di «Technik  fizjoterapii»
e' subordinato, in analogia ad un titolo identico per il quale si  e'
gia' provveduto nella Conferenza dei servizi del 10  marzo  2005,  al
superamento di una prova attitudinale teorico-pratica che accerti  la
conoscenza delle seguenti materie: neurologia, ortopedia pediatrica e
riabilitazione cardiorespiratoria, oppure, a scelta dell'interessato,
alla frequenza di un tirocinio di adattamento  della  durata  di  800
ore, da svolgersi in  ambito  neurologico  pediatrico,  ortopedico  e
neurologico; 
  Vista la nota in data 24 settembre 2008 con la quale la sunnominata
Ewelina Joanna Dobrzycka ha comunicato di optare per  il  periodo  di
tirocinio; 
  Vista la relazione in data 10 marzo 2011 a firma del Presidente del
C. di L. in fisioterapia  della  facolta'  di  medicina  e  chirurgia
dell'Universita' di Roma «La  Sapienza»  il  quale,  al  termine  del
periodo di formazione, ha attestato  la  frequenza  regolare  nonche'
l'esito positivo del tirocinio  effettuato  dalla  sig.ra  Malgorzata
Krystyna Struzik; 
  Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente
in Polonia con quella esercitata in Italia dal fisioterapista; 
  Accertata  la  sussistenza  dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo in questione; 
  Ritenuto che la formazione  del  richiedente  non  necessita  delle
misure compensative; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
  Il titolo «Technik fizjoterapii», conseguito nell'anno 2006  presso
la «Medyczne Studium Zawodowe» con  sede  in  Radom  (Polonia)  dalla
sig.ra Ewelina Joanna Dobrzycka, nata a Radom (Polonia) il 14  aprile
1984, e' riconosciuto quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in
Italia  dell'attivita'  professionale  di   fisioterapista   (decreto
ministeriale n. 741/1994). 
  Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n.206, sara' pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 maggio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi