IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  20  aprile  1994,
n.348, con il quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;  
  Visto il decreto ministeriale del 23 maggio 2001, con il  quale  e'
stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata  dei  vini
«Offida»  ed  e'  stato  approvato  il   relativo   disciplinare   di
produzione, nonche' i  decreti  con  i  quali  sono  state  apportate
modifiche al citato disciplinare; 
  Vista la domanda  presentata  dal  Consorzio  Tutela  Vini  Piceni,
intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare  di  produzione
dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida»; 
  Visto il  parere  favorevole  della  Regione  Marche  sulla  citata
domanda; 
  Visti  i  risultati  dell'accertamento  del  «particolare   pregio»
avvenuto in data 13 gennaio 2011 ad Offida (Ascoli Piceno); 
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta istanza, tenutasi ad Offida in data 17 gennaio 2011, con  la
partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni  ed  aziende
vitivinicole; 
  Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
modifica del relativo disciplinare di  produzione,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 22 marzo 2011; 
  Vista l'istanza pervenuta nei termini e nei modi previsti, da parte
dell'Azienda  Agrricola  Centanni  Giacomo  con  sede  in  Montefiore
dell'Aso  (Ascoli  Piceno),  in  merito  alla  citata   proposta   di
disciplinare, intesa ad ottenere la possibilita' di utilizzare  altri
sistemi di chiusura; 
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del  24  maggio
2011, con il quale la suddetta istanza e' stata accolta limitatamente
alle condizioni previste dalla vigente normativa; 
  Ritenuta la necessita' di dover  procedere  al  riconoscimento  del
disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata
e Garantita dei vini «Offida» in conformita' ai  pareri  espressi  ed
alla proposta di disciplinare formulata dal sopra citato comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E'  riconosciuta  la  Denominazione  di  Origine  Controllata  e
Garantita dei vini «Offida», ed e' approvato, nel  testo  annesso  al
presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 
  2. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida»  e'
riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti
stabiliti nel disciplinare di  produzione  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a  decorrere
campagna vendemmiale 2011-2012.