IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visti i decreti ministeriali del 22 dicembre 2010, con i quali sono
stati modificati  i  disciplinari  di  produzione  delle  Indicazioni
Geografiche Tipiche  «Forli'»,  «Ravenna»  e  «Rubicone»,  pubblicati
nella Gazzetta  Ufficiale  n.  4  del  7  gennaio  2011,  supplemento
ordinario n. 6; 
  Vista la richiesta  pervenuta  dall'Ente  Tutela  Vini  di  Romagna
intesa ad ottenere la  rettifica  dell'art.  4  dei  disciplinari  di
produzione  delle  citate   Indicazioni   Geografiche   Tipiche,   in
particolare per quanto concerne la resa massima di uva per ettaro per
le tipologie rosso e rosato, in quanto risultante difforme rispetto a
quella  prevista  per  le  tipologie  derivanti  dai   corrispondenti
vitigni; 
  Visto il parere  favorevole  della  Regione  Emilia  Romagna  sulla
citata richiesta; 
  Considerata accoglibile la  predetta  richiesta  di  rettifica,  in
conformita' a quanto deliberato nell'apposita riunione  del  Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di
origine e delle indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini  del  23
settembre 2010; 
  Ritenuto, pertanto, di dover  apportare  la  rettifica  del  citato
disposto  dei  disciplinari  di  produzione  dei   vini   Indicazione
Geografica Tipica in questione; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. All'art. 4, comma secondo, del disciplinare  di  produzione  dei
vini a Indicazione Geografica Tipica «Forli'»  modificato  da  ultimo
con il decreto ministeriale  22  dicembre  2010  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2011, supplemento ordinario  n.
6, la resa massima di uva ad ettaro delle tipologie rosso  e  rosato,
prevista  nella  misura  di  24  tonnellate,  e'  modificata  in   26
tonnellate. 
  2. All'art. 4, comma secondo, del disciplinare  di  produzione  dei
vini a Indicazione Geografica Tipica «Ravenna» modificato  da  ultimo
con il decreto ministeriale  22  dicembre  2010  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2011, supplemento ordinario  n.
6, la resa massima di uva ad ettaro delle tipologie rosso  e  rosato,
prevista  nella  misura  di  24  tonnellate,  e'  modificata  in   26
tonnellate. 
  3. All'art. 4, comma secondo, del disciplinare  di  produzione  dei
vini a Indicazione Geografica Tipica «Rubicone» modificato da  ultimo
con il decreto ministeriale  22  dicembre  2010  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2011, supplemento ordinario  n.
6, la resa massima di uva ad ettaro delle tipologie rosso  e  rosato,
prevista  nella  misura  di  24  tonnellate,  e'  modificata  in   26
tonnellate. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 giugno 2011 
 
                            Il direttore generale ad interim: Vaccari