IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 1, comma 109, della legge 13  dicembre  2010,  n.  220
(legge di stabilita' 2011), in cui e' previsto che le  Province  e  i
Comuni con popolazione superiore  a  5.000  abitanti  trasmettono  al
Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   Dipartimento   della
Ragioneria  Generale  dello  Stato,  utilizzando   il   sistema   web
appositamente previsto per il patto di stabilita'  interno  nel  sito
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it,    il    prospetto     dimostrativo
dell'obiettivo determinato per ciascun ente, ai sensi dei  commi  91,
92 e 93 dell'art. 1 della legge n. 220/2010,  la  cui  definizione  e
modalita' di trasmissione sono  definite  con  decreto  del  predetto
Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; 
  Visto l'art. 1, comma 109, terzo periodo, della legge n.  220/2010,
che prevede che la mancata trasmissione  del  prospetto  dimostrativo
degli obiettivi programmatici  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale  dello  Stato,  entro
quarantacinque giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto  nella
Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto  di  stabilita'
interno; 
  Visto il comma 89 dell'art.  1  della  legge  n.  220/2010  che  fa
riferimento al saldo finanziario tra le entrate  finali  e  le  spese
finali, calcolato in termini di competenza mista e  pari  alla  somma
algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra  accertamenti
ed impegni, per la parte corrente e dalla differenza  fra  incassi  e
pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente,
delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti  e  delle  spese
derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come  valori  di
riferimento quelli risultanti dai conti consuntivi; 
  Visto il comma 88,  dell'art.  1,  della  legge  n.  220/2010,  che
introduce il nuovo meccanismo di determinazione del saldo  obiettivo,
che prevede l'applicazione alla media della spesa corrente registrata
nel triennio 2006-2008, come  desunta  dai  conti  consuntivi,  delle
percentuali indicate nel medesimo comma e  distinte  per  province  e
comuni; 
  Visto il comma 91,  dell'art.  1,  della  legge  n.  220/2010,  che
prevede che, ai fini  del  concorso  al  contenimento  dei  saldi  di
finanza pubblica, gli enti soggetti al patto  di  stabilita'  interno
devono conseguire, per ciascuno degli anni  2011,  2012  e  2013,  un
saldo finanziario in termini di competenza  mista  non  inferiore  al
valore  individuato  ai  sensi  del  richiamato  comma  88  diminuito
dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma  2
dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  9  dicembre  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010,  con
cui  e'  stata  operata,  per   l'anno   2011,   la   riduzione   dei
trasferimenti, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122; 
  Visto il comma 92, dell'art.  1,  della  legge  n.  220/2010,  che,
prevede, per il solo anno 2011, che il saldo finanziario  di  cui  al
comma 91 e' ridotto  di  una  misura  pari  al  50  per  cento  della
differenza tra l'obiettivo di saldo determinato ai sensi del comma 91
e quello previsto dall'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, e successive modificazioni, se la differenza  risulta  positiva;
tale saldo e' incrementato nella stessa misura del 50 per cento se la
differenza risulta negativa; 
  Visto il comma 93,  dell'art.  1,  della  legge  n.  220/2010,  che
prevede che, in  sede  di  prima  applicazione  del  nuovo  patto  di
stabilita' interno, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
d'intesa con la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da
emanare entro il 31 gennaio 2011,  possono  essere  stabilite  misure
correttive dello stesso, per il solo anno  2011,  anche  al  fine  di
tenere conto delle spese per gli interventi necessari in  ragione  di
impegni internazionali e al fine  di  distribuire  in  modo  equo  il
contributo degli  enti  alla  manovra  e  le  differenze  positive  e
negative della variazione della regola; dal  presente  comma  possono
derivare effetti negativi in  termini  di  indebitamento  netto,  per
l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro; 
  Visto il comma 122, dell'art.  1,  della  legge  n.  220/2010,  che
prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze,  con  apposito
decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e  d'intesa
con la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  autorizza  la
riduzione degli obiettivi annuali degli enti  soggetti  al  patto  di
stabilita' interno in  base  ai  criteri  definiti  con  il  medesimo
decreto e che l'importo della  riduzione  complessiva  per  comuni  e
province e' pari alla differenza, registrata nell'anno  precedente  a
quello di riferimento, tra l'obiettivo programmatico assegnato  e  il
saldo conseguito, rispettivamente, da comuni e province  inadempienti
al patto di stabilita' interno; 
  Visto il comma 138 dell'art. 1, della legge n. 220/2010 che prevede
che, a decorrere dall'anno  2011,  le  regioni,  escluse  la  regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
possono  autorizzare  gli  enti  locali  del  proprio  territorio   a
peggiorare il loro saldo  programmatico  attraverso  un  aumento  dei
pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo
procedono a  rideterminare  il  proprio  obiettivo  programmatico  in
termini di cassa o di competenza; 
  Visto il comma 138-bis dell'art. 1 della legge  n.  220/2010,  come
introdotto dall'art. 2, comma 33,  lett.  d),  del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, che prevede che, ai fini dell'applicazione  del
richiamato comma 138, le Regioni definiscono criteri di virtuosita' e
modalita' operative previo  confronto  in  sede  di  Consiglio  delle
autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali
delle autonomie locali; 
  Visto il comma 140, dell'art. 1,  della  legge  n.  220/2010,  come
sostituito dall'art. 2, comma 33, lett. e), del decreto-legge n.  225
del 2010, che prevede che, ai fini dell'applicazione del  comma  138,
gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI e alle Regioni, entro il
15 settembre di  ogni  anno,  l'entita'  dei  pagamenti  che  possono
effettuare nel corso dell'anno e che le stesse regioni, entro  il  31
ottobre, comunicano al Ministero dell'economia e delle  finanze,  con
riferimento a ciascun ente  beneficiario,  gli  elementi  informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica; 
  Visto il comma 141, dell'art.  1,  della  legge  n.  220/2010,  che
prevede, a decorrere dall'anno 2011, che le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano possono,  per  gli  enti  locali  del
proprio territorio, integrare le regole e  modificare  gli  obiettivi
posti dal legislatore nazionale, in relazione alla  diversita'  delle
situazioni finanziarie  esistenti,  fermi  restando  le  disposizioni
statali  in  materia  di  monitoraggio  e  di  sanzioni  e  l'importo
dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi
da 87 a 124 per gli enti locali della regione e che tali disposizioni
sono attuate  sulla  base  dei  criteri  stabiliti  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
unificata; 
  Visto il comma 142, dell'art.  1,  della  legge  n.  220/2010,  che
prevede che, ai fini dell'applicazione del comma  141,  ogni  Regione
definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale  del
patto di stabilita' interno, determinato anche sulla base dei criteri
stabiliti in sede di Consiglio delle  autonomie  locali  e  comunica,
altresi', al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento
a ciascun ente locale, gli elementi  informativi  occorrenti  per  la
verifica  del  mantenimento  dell'equilibrio  dei  saldi  di  finanza
pubblica; 
  Visto il comma 113, dell'art. 1, della stessa legge n. 220/2010 che
prevede, per gli enti locali istituiti a  decorrere  dall'anno  2008,
l'assoggettamento alle regole  del  patto  di  stabilita'  interno  a
partire dal terzo anno successivo a  quello  della  loro  istituzione
assumendo, quale base di calcolo  su  cui  applicare  le  regole,  le
risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima  e  che  gli
enti locali istituiti negli anni 2006 e 2007, adottino, come base  di
calcolo su cui applicare le regole,  rispettivamente,  le  risultanze
medie del biennio 2007-2008 e le risultanze dell'anno 2008; 
  Visto il comma 114, dell'art.  1,  della  legge  n.  220/2010,  che
prevede che gli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143  del
decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267  (TUEL)  e  successive
modificazioni, sono soggetti alle  regole  del  patto  di  stabilita'
interno dall'anno successivo a quello della rielezione  degli  organi
istituzionali; 
  Visto l'art. 1, comma 109, della legge 13  dicembre  2010,  n.  220
che, all'ultimo periodo, dispone  che  la  mancata  comunicazione  al
sistema web della situazione di commissariamento ai  sensi  dell'art.
143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  determina  per
l'ente  inadempiente  l'assoggettamento  alle  regole  del  patto  di
stabilita' interno; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo
2011 emanato di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
in attuazione del comma 93, dell'art. 1, della legge n. 220/2010, che
stabilisce, per il solo anno 2011, misure correttive degli  obiettivi
del patto di stabilita' interno - anche al fine di tenere conto delle
spese  per  gli  interventi   necessari   in   ragione   di   impegni
internazionali e al fine di distribuire in modo  equo  il  contributo
degli enti alla manovra e le differenze  positive  e  negative  della
variazione della regola - per un importo complessivo di  480  milioni
di euro; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
alle disposizioni di cui all'art.  1,  comma  109,  secondo  periodo,
della legge n.  220/2010,  all'emanazione  del  decreto  ministeriale
concernente il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato  per
ciascun ente ai sensi dei commi 91, 92 e 93 del suddetto art. 1; 
  Sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  che  ha
espresso parere favorevole nella seduta del 31 maggio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Le Province  e  i  Comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000
abitanti trasmettono al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,  le  informazioni
concernenti gli  obiettivi  programmatici  del  patto  di  stabilita'
interno per il triennio 2011-2013, ai sensi del comma 109,  dell'art.
1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, secondo  i  prospetti  e  le
modalita' contenuti nell'allegato A al presente decreto. 
  2. I prospetti devono essere trasmessi - utilizzando esclusivamente
il sistema web appositamente previsto  per  il  patto  di  stabilita'
interno nel sito  «http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»  -  entro
quarantacinque  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
  3. Gli enti locali che, ai sensi dei commi 138, 138-bis, 140, 141 e
142, dell'art. 1, della legge n.  220/2010,  rideterminano  i  propri
obiettivi, provvedono a trasmettere i  nuovi  obiettivi,  secondo  le
modalita'  di  cui  al  comma  2,  entro   15   giorni   dalla   loro
rideterminazione. 
  4. Le Province e  i  Comuni  con  popolazione  superiore  ai  5.000
abitanti che non provvedono  ad  inviare  il  prospetto  dimostrativo
degli obiettivi programmatici nei modi e  nei  tempi  precedentemente
indicati sono considerati, ai sensi del citato comma  109,  dell'art.
1, della legge n.  220/2010,  inadempienti  al  patto  di  stabilita'
interno. 
  5. Terminato l'anno di riferimento non e' piu' consentito acquisire
l'obiettivo o variare le voci determinanti l'obiettivo  del  medesimo
anno. Per l'anno 2011, pertanto, eventuali acquisizioni, rettifiche o
variazioni possono essere apportate esclusivamente tramite il sistema
web di cui al comma 2 entro e non oltre il 31dicembre 2011. 
  6. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento  della
Ragioneria   Generale   dello   Stato,   provvede   all'aggiornamento
dell'allegato al presente  decreto  a  seguito  di  nuovi  interventi
normativi volti a modificare le  regole  di  calcolo  dell'obiettivo,
dandone  comunicazione  alla  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, all'ANCI e all'UPI. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 giugno 2011 
 
                           Il Ragioniere Generale dello Stato: Canzio