IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 1, comma 144, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 del
2010, il quale prevede che, per  il  monitoraggio  degli  adempimenti
relativi al patto di stabilita'  interno  e  per  acquisire  elementi
informativi utili per la finanza pubblica, anche  relativamente  alla
situazione debitoria, le regioni e le province autonome di  Trento  e
Bolzano trasmettono  trimestralmente  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
entro  trenta  giorni  dalla  fine  del   periodo   di   riferimento,
utilizzando  il  sistema  web  www.pattostabilita.rgs.tesoro.it,   le
informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella  di
cassa, attraverso un  prospetto  e  con  le  modalita'  definiti  con
decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e Bolzano; 
  Visto l'art. 1, comma 145, della legge n. 220 del 2010,  in  ordine
al quale, ai fini della verifica del  rispetto  degli  obiettivi  del
patto di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e'
tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno
successivo a quello di  riferimento,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
una certificazione, sottoscritta  dal  rappresentante  legale  e  dal
responsabile del servizio finanziario,  secondo  un  prospetto  e  le
modalita' definite dal decreto di cui al citato comma 144; 
  Visto l'art. 1, comma 135, della legge n. 220 del  2010,  il  quale
dispone che le regioni, cui si applicano  limiti  di  spesa,  possono
ridefinire   il   proprio   obiettivo   di   cassa   attraverso   una
corrispondente  riduzione  dell'obiettivo  degli  impegni  di   parte
corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari  diversi,
alla spesa di personale, ai trasferimenti correnti e  continuativi  a
imprese pubbliche e private,  a  famiglie  e  a  istituzioni  sociali
private, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di
servizi  e  forniture  calcolati  con  riferimento  alla  media   dei
corrispondenti impegni del triennio 2007-2009 e, entro il  31  luglio
di ciascun  anno,  comunicano  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze gli obiettivi rideterminati e gli elementi informativi  utili
per verificare le modalita' di calcolo degli obiettivi; 
  Visto l'art. 1, comma 135, della legge n. 220 del  2010,  il  quale
stabilisce che le modalita' per il monitoraggio e  la  certificazione
dei risultati del patto  di  stabilita'  interno  delle  regioni  che
rideterminano il proprio obiettivo sono definite con  il  decreto  di
cui all'art. 1, comma 144, della medesima legge; 
  Visto l'art. 1, comma 131, della legge n. 220 del 2010, secondo  il
quale la ripartizione del concorso  alla  manovra  finanziaria  delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano e' determinata, per ciascuno degli anni 2011,  2012  e  2013,
secondo le modalita' indicate nella tabella 1 allegata alla  medesima
legge; 
  Visto l'art. 1, comma 132, della legge n.  220  del  2010,  con  il
quale si prevede che, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le  regioni
a statuto speciale, escluse  la  regione  Trentino-Alto  Adige  e  le
province autonome di Trento e Bolzano, concordino,  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di  ciascun  anno
precedente, il livello complessivo delle spese correnti  e  in  conto
capitale, nonche'  dei  relativi  pagamenti,  in  considerazione  del
rispettivo  concorso  alla  manovra  secondo  le  modalita'  previste
dall'art. 1, comma 131, della legge n. 220 del 2010; 
  Visto l'art. 1, comma 133, della legge n. 220 del 2010,  il  quale,
al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica,
dispone che la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome  di
Trento e Bolzano concordino, con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, per  ognuno
degli anni 2011, 2012 e 2013, il  saldo  programmatico  calcolato  in
termini  di  competenza  mista,  determinato  migliorando  il   saldo
programmatico dell'esercizio 2010 in  considerazione  del  rispettivo
concorso alla manovra secondo  le  modalita'  previste  dall'art.  1,
comma 131, della citata legge n. 220 del 2010; 
  Visto l'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del  2010,  il  quale
stabilisce  che,  a  decorrere   dall'esercizio   finanziario   2011,
l'accordo annuale relativo  al  patto  di  stabilita'  interno  della
regione Friuli-Venezia Giulia e' costruito considerando il  complesso
delle spese finali, al netto delle concessioni di  crediti,  valutate
prendendo  a  riferimento   le   corrispondenti   spese   considerate
nell'accordo per l'esercizio precedente; 
  Visto l'art. 1, comma 126, della legge n. 220 del  2010,  ai  sensi
del quale il complesso delle spese finali in  termini  di  competenza
finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non  puo'  essere
superiore, per ciascuno degli anni 2011,  2012  e  2013,  alla  media
delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta  del
12,3 per cento nel 2011, del 14,6 per cento nel 2012 e del  15,5  per
cento nel 2013; 
  Visto l'art. 1, comma 127, della legge n. 220 del  2010,  il  quale
stabilisce che il complesso delle spese finali in termini di cassa di
ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere  superiore,  per
ciascuno  degli  anni  2011,  2012   e   2013,   alla   media   delle
corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta  del  13,6
per cento nel 2011, del 16,3 per cento nel 2012 e del 17,2 per  cento
nel 2013; 
  Visto l'art. 1, comma 129, della legge n. 220 del 2010, cosi'  come
modificato dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  di  conversione  del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che individua  le  esclusioni
dalla spesa finale e dalle medie della spesa finale 2007-2009 ai fini
del patto di stabilita' interno delle regioni a statuto ordinario; 
  Visto l'art. 1, comma 138, della legge n. 220 del  2010,  il  quale
prevede che, a decorrere  dall'anno  2011,  le  regioni,  escluse  la
regione Trentino-Alto Adige  e  le  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, possano autorizzare gli enti locali del proprio territorio a
peggiorare il loro saldo  programmatico  attraverso  un  aumento  dei
pagamenti in conto capitale, procedendo, per  lo  stesso  importo,  a
rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di  cassa
o di competenza; 
  Visto l'art. 1, comma 138-bis, della legge n. 220  del  2010,  come
introdotto dall'art. 2, comma 33, lettera d),  del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, che, ai fini dell'applicazione del  comma  138,
prevede che le regioni definiscano criteri di virtuosita' e modalita'
operative previo confronto  in  sede  di  consiglio  delle  autonomie
locali e, ove non istituito, con  i  rappresentanti  regionali  delle
autonomie locali; 
  Visto l'art. 1, comma 139, della legge n. 220 del  2010,  il  quale
prevede che, a decorrere dall'anno  2011,  la  regione  Trentino-Alto
Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, possano autorizzare
gli enti locali del proprio territorio a  peggiorare  il  loro  saldo
programmatico,   migliorando   contestualmente   il   proprio   saldo
programmatico per lo stesso importo; 
  Visto l'art. 1, comma 140,  della  legge  n.  220  del  2010,  come
sostituito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  di  conversione  del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che prevede che le regioni  e
le province autonome di Trento e Bolzano  comunichino,  ai  fini  dei
commi 138 e 139,  entro  il  termine  del  31  ottobre  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  con  riferimento  a  ciascun  ente
beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del
mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica; 
  Visto l'art. 1, comma 148, della legge n. 220 del 2010, secondo  il
quale, a decorrere dall'anno 2011, non si applica la sanzione di  cui
all'art. 14, comma 4, del decreto-legge n. 78 del  2010,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  n.  122  del  2010,   qualora   il
superamento degli obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno  sia
determinato  dalla  maggiore  spesa  per  interventi  realizzati  con
finanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione
europea rispetto alla media della corrispondente spesa  del  triennio
2007-2009; 
  Visto l'art. 1,  comma  148-bis,  della  legge  n.  220  del  2010,
introdotto dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  di  conversione  del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, il quale  stabilisce  che  le
regioni, ove sussistano  le  condizioni  di  cui  al  comma  148,  si
considerano adempienti al patto di stabilita'  interno  a  tutti  gli
effetti  se,  nell'anno  successivo,  procedono   ad   applicare   le
prescrizioni da esso individuate; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 144, della  legge  n.  220
del 2010, all'emanazione del decreto del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze,  concernente  il  prospetto  e  le  modalita'  per  il
monitoraggio degli adempimenti del patto di  stabilita'  interno  per
l'anno 2011 e per la verifica del rispetto degli obiettivi del  patto
di stabilita' interno 2011, per le regioni  e  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, comprese quelle  che  ridefiniscono  il  proprio
obiettivo di cassa ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  1,  comma
135, della citata legge n. 220 del 2010; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  che  nella
seduta del 5 maggio  2011,  ha  espresso  parere  favorevole  con  la
richiesta  di  modificare  l'allegato  A,  punto  A.1,  del  presente
decreto, cancellando il riferimento alle province autonome di  Trento
e di Bolzano nella parte riguardante il  modello  informativo  4OB/11
«Dettaglio obiettivo annuale attribuito agli enti locali»; 
  Considerato che la richiesta delle regioni non puo' essere  accolta
in quanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 134,  della
citata legge n. 220 del 2010, le regioni  a  statuto  speciale  e  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  che  esercitano  in  via
esclusiva le funzioni in materia di finanza  locale,  definiscono  le
modalita' di attuazione del patto di stabilita' interno dei loro enti
locali nell'ambito degli accordi di cui all'art. 1, commi 132 e  133,
e in caso di mancato accordo, si applicano le  disposizioni  previste
in materia di patto di stabilita' interno per  gli  enti  locali  del
restante territorio nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il
monitoraggio  degli  adempimenti  del  patto  di  stabilita'  interno
relative all'anno 2011  e  gli  elementi  informativi  utili  per  la
finanza pubblica di  cui  all'art.  1,  comma  144,  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, con  i  tempi,  le  modalita'  e  i  prospetti
definiti dall'allegato A al presente decreto. 
  2. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
trasmettono, entro il  termine  perentorio  del  31  marzo  2012,  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato - IGEPA, via XX  Settembre  n.  97  -
00187  Roma,  una  certificazione,  sottoscritta  dal  rappresentante
legale e dal  responsabile  del  servizio  finanziario,  relativa  al
rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno  per  l'anno
2011, secondo il prospetto e le modalita' contenute  nell'allegato  B
al  presente  decreto.  La  certificazione   e'   spedita   a   mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione  di  qualsiasi
altro mezzo e, ai fini della verifica del  rispetto  del  termine  di
invio, la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio  postale
accettante. 
  3. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, che si avvalgono
della facolta', prevista dall'art. 1, comma 135, della legge  n.  220
del 2010, di rideterminare il proprio obiettivo di  cassa  attraverso
una  corrispondente  riduzione   degli   obiettivi   di   competenza,
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, l'obiettivo  programmatico  di
cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo
alle spese  compensate  e  l'obiettivo  programmatico  di  competenza
relativo alle spese  non  compensate,  per  ciascuno  degli  esercizi
compresi nel triennio 2011-2013, unitamente agli elementi informativi
necessari a  verificare  il  calcolo  dei  nuovi  obiettivi,  con  le
modalita' ed  il  prospetto  definiti  dall'allegato  A  al  presente
decreto. 
  4. La comunicazione, concernente la ridefinizione  degli  obiettivi
di cui al comma 3, e'  spedita  entro  il  31  luglio  dell'anno  con
riferimento al quale si chiede la compensazione, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e,
ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data  e'
comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. 
  5. Gli allegati al presente decreto possono essere  aggiornati  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, a seguito di  successivi  interventi
normativi volti  a  modificare  le  regole  vigenti  di  riferimento,
dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai fini della trasmissione alle regioni e alle province  autonome  di
Trento e Bolzano. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 giugno 2011 
 
                           Il ragioniere generale dello Stato: Canzio