IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 1, comma 144, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 del 2010, il quale prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche relativamente alla situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Visto l'art. 1, comma 145, della legge n. 220 del 2010, in ordine al quale, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e le modalita' definite dal decreto di cui al citato comma 144; Visto l'art. 1, comma 135, della legge n. 220 del 2010, il quale dispone che le regioni, cui si applicano limiti di spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009 e, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi rideterminati e gli elementi informativi utili per verificare le modalita' di calcolo degli obiettivi; Visto l'art. 1, comma 135, della legge n. 220 del 2010, il quale stabilisce che le modalita' per il monitoraggio e la certificazione dei risultati del patto di stabilita' interno delle regioni che rideterminano il proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui all'art. 1, comma 144, della medesima legge; Visto l'art. 1, comma 131, della legge n. 220 del 2010, secondo il quale la ripartizione del concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e' determinata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, secondo le modalita' indicate nella tabella 1 allegata alla medesima legge; Visto l'art. 1, comma 132, della legge n. 220 del 2010, con il quale si prevede che, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, concordino, con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in considerazione del rispettivo concorso alla manovra secondo le modalita' previste dall'art. 1, comma 131, della legge n. 220 del 2010; Visto l'art. 1, comma 133, della legge n. 220 del 2010, il quale, al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, dispone che la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano concordino, con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, per ognuno degli anni 2011, 2012 e 2013, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2010 in considerazione del rispettivo concorso alla manovra secondo le modalita' previste dall'art. 1, comma 131, della citata legge n. 220 del 2010; Visto l'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010, il quale stabilisce che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilita' interno della regione Friuli-Venezia Giulia e' costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti, valutate prendendo a riferimento le corrispondenti spese considerate nell'accordo per l'esercizio precedente; Visto l'art. 1, comma 126, della legge n. 220 del 2010, ai sensi del quale il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta del 12,3 per cento nel 2011, del 14,6 per cento nel 2012 e del 15,5 per cento nel 2013; Visto l'art. 1, comma 127, della legge n. 220 del 2010, il quale stabilisce che il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta del 13,6 per cento nel 2011, del 16,3 per cento nel 2012 e del 17,2 per cento nel 2013; Visto l'art. 1, comma 129, della legge n. 220 del 2010, cosi' come modificato dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che individua le esclusioni dalla spesa finale e dalle medie della spesa finale 2007-2009 ai fini del patto di stabilita' interno delle regioni a statuto ordinario; Visto l'art. 1, comma 138, della legge n. 220 del 2010, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, possano autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale, procedendo, per lo stesso importo, a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza; Visto l'art. 1, comma 138-bis, della legge n. 220 del 2010, come introdotto dall'art. 2, comma 33, lettera d), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che, ai fini dell'applicazione del comma 138, prevede che le regioni definiscano criteri di virtuosita' e modalita' operative previo confronto in sede di consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali; Visto l'art. 1, comma 139, della legge n. 220 del 2010, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2011, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, possano autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico, migliorando contestualmente il proprio saldo programmatico per lo stesso importo; Visto l'art. 1, comma 140, della legge n. 220 del 2010, come sostituito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunichino, ai fini dei commi 138 e 139, entro il termine del 31 ottobre al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica; Visto l'art. 1, comma 148, della legge n. 220 del 2010, secondo il quale, a decorrere dall'anno 2011, non si applica la sanzione di cui all'art. 14, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, qualora il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009; Visto l'art. 1, comma 148-bis, della legge n. 220 del 2010, introdotto dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, il quale stabilisce che le regioni, ove sussistano le condizioni di cui al comma 148, si considerano adempienti al patto di stabilita' interno a tutti gli effetti se, nell'anno successivo, procedono ad applicare le prescrizioni da esso individuate; Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 144, della legge n. 220 del 2010, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il prospetto e le modalita' per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno per l'anno 2011 e per la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno 2011, per le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, comprese quelle che ridefiniscono il proprio obiettivo di cassa ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 135, della citata legge n. 220 del 2010; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nella seduta del 5 maggio 2011, ha espresso parere favorevole con la richiesta di modificare l'allegato A, punto A.1, del presente decreto, cancellando il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano nella parte riguardante il modello informativo 4OB/11 «Dettaglio obiettivo annuale attribuito agli enti locali»; Considerato che la richiesta delle regioni non puo' essere accolta in quanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 134, della citata legge n. 220 del 2010, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale, definiscono le modalita' di attuazione del patto di stabilita' interno dei loro enti locali nell'ambito degli accordi di cui all'art. 1, commi 132 e 133, e in caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni previste in materia di patto di stabilita' interno per gli enti locali del restante territorio nazionale; Decreta: Articolo unico 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno relative all'anno 2011 e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 144, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2012, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGEPA, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2011, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato B al presente decreto. La certificazione e' spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. 3. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, che si avvalgono della facolta', prevista dall'art. 1, comma 135, della legge n. 220 del 2010, di rideterminare il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione degli obiettivi di competenza, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2011-2013, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare il calcolo dei nuovi obiettivi, con le modalita' ed il prospetto definiti dall'allegato A al presente decreto. 4. La comunicazione, concernente la ridefinizione degli obiettivi di cui al comma 3, e' spedita entro il 31 luglio dell'anno con riferimento al quale si chiede la compensazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. 5. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 giugno 2011 Il ragioniere generale dello Stato: Canzio