IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121  «Conversione  in  legge  del
decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti  per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1,
commi 376 e 377,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244»  e,  in
particolare, l'art. 1, comma 5; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  «Riordino
della disciplina in materia sanitaria»; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, «Norme in materia di  accessi
ai corsi universitari» e, in particolare, gli articoli  1,  comma  1,
lettera a), e 4; 
  Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122,  comma  3-bis,  che  integra
l'art. 4 della citata legge  n.  264,  disponendo  che  la  prova  di
ammissione  ai  corsi  svolti  in  lingua  straniera  e'  predisposta
direttamente nella medesima lingua; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti
didattici universitari»; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.  270,  «Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica  degli
Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2009, con il  quale  sono
state  determinate  le  classi  delle  lauree   universitarie   delle
professioni sanitarie; 
  Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007, con i quali sono  state
definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004,  le  classi  dei
corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali; 
  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, «Modifica alla normativa  in
materia di immigrazione e di asilo» e, in particolare, l'art. 26; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18  ottobre  2004,
n. 334, «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,  in  materia  di
immigrazione»; 
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  «Legge-quadro   per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 8  ottobre  2010,  n.  170,  «Norme  in  materia  di
disturbi specifici di  apprendimento  in  ambito  scolastico»  e,  in
particolare l'art. 5, comma 4; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,  n.
686, «Norme di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; 
  Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi» e successive modifiche; 
  Tenuto conto delle convenzioni stipulate tra  la  Scuola  superiore
«S.  Anna»  di  Pisa,  l'Accademia  navale  di  Livorno,  l'Accademia
militare  di  Modena,  l'Accademia  aeronautica  di  Pozzuoli  e   le
Universita' di Bologna, di Modena-Reggio Emilia, di Napoli  «Federico
II» e di Pisa; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali» e, in  particolare,  l'art.
154, comma 4 e 5; 
  Visto il parere favorevole espresso in  data  26  maggio  2011  dal
Garante per la protezione dei dati personali; 
  Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2011-2012, le modalita'
ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art.  1,
comma 1, lettera a), della  citata  legge  n.  264/1999  introducendo
anche aspetti sperimentali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Per l'anno accademico 2011/2012, l'ammissione degli studenti  ai
corsi di laurea di cui all'art.1, comma 1, lettera a), della legge  2
agosto 1999, n. 264, avviene previo  superamento  di  apposita  prova
sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto. 
  2. In via sperimentale, sono anche previste alcune aggregazioni  di
sede nelle quali la prova e' svolta  secondo  le  modalita'  indicate
nell'allegato n. 2, parte integrante del presente decreto.