IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, comma 5; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria»; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4; Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, comma 3-bis, che integra l'art. 4 della citata legge n. 264, disponendo che la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera e' predisposta direttamente nella medesima lingua; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2009, con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie; Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007, con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali; Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» e, in particolare, l'art. 26; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» e, in particolare l'art. 5, comma 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche; Tenuto conto delle convenzioni stipulate tra la Scuola superiore «S. Anna» di Pisa, l'Accademia navale di Livorno, l'Accademia militare di Modena, l'Accademia aeronautica di Pozzuoli e le Universita' di Bologna, di Modena-Reggio Emilia, di Napoli «Federico II» e di Pisa; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare, l'art. 154, comma 4 e 5; Visto il parere favorevole espresso in data 26 maggio 2011 dal Garante per la protezione dei dati personali; Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2011-2012, le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della citata legge n. 264/1999 introducendo anche aspetti sperimentali; Decreta: Art. 1 Disposizioni generali 1. Per l'anno accademico 2011/2012, l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea di cui all'art.1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto. 2. In via sperimentale, sono anche previste alcune aggregazioni di sede nelle quali la prova e' svolta secondo le modalita' indicate nell'allegato n. 2, parte integrante del presente decreto.