IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza della  sig.ra  Luca  Popa  Otilia,  nata  a  Vaslui
(Romania) il 6 luglio 1977, cittadina romena, diretta ad ottenere, ai
sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento  del  suo
titolo accademico professionale romeno ai fini dell'accesso  all'albo
dei chimici - sezione A - e l'esercizio della medesima professione in
Italia; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7  settembre  2005  -  relativa  al
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Preso atto che e' in possesso del  titolo  accademico  di  «Inginer
Diplomat,  profilul  Chimie,  specializarea   Tehnologia   Compusilor
Macromoleculari»  conseguito  presso  la  «Universitatea  tehnica  G.
Asachi din Iasi» nel giugno 2002; 
  Considerato che in Italia il professionista iscritto alla sezione A
dell'albo dei chimici opera in campo sanitario; 
  Considerato che in Romania, ai sensi della legge  n.  460/2003,  il
professionista chimico che intenda esercitare in campo sanitario deve
aver  ottenuto,   successivamente   al   conseguimento   del   titolo
accademico, il certificato di accreditamento da parte  del  Ministero
della Salute Pubblica e  il  certificato  per  esercitare  rilasciato
dall'Ordine nazionale per i Biologi, i Biochimici  e  i  Chimici,  al
quale sia iscritto; 
  Preso atto che la sig.ra Luca Popa non ha documentato  il  possesso
di tutti i  requisiti  richiesti  dalla  detta  legge  romena  e  che
pertanto non puo' esercitare la professione di chimico nel suo  Paese
di origine nel campo sanitario; 
  Ritenuto pertanto che la richiedente non possa essere iscritta alla
sezione A dell'albo italiano dei chimici per quanto sopra esposto; 
  Considerato  che  il  conseguimento  del  solo  titolo   accademico
consente alla sig.ra Luca Popa di esercitare in Romania nel campo non
sanitario; 
  Vista la attestazione della  Autorita'  competente  romena  che  ha
confermato che  il  titolo  accademico  in  questione  configura  una
formazione regolamentata, come prevista dall'art. 3 comma 1 lett.  e)
della direttiva comunitaria sopra citata; 
  Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 9  febbraio
2011; 
  Sentito  il  conforme  parere  del  rappresentante  del   Consiglio
Nazionale dei chimici nella seduta sopra indicata; 
  Ritenuto  pertanto  che  la  richiedente   abbia   una   formazione
accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in  Italia
della professione di «chimico» e l'iscrizione all'albo nella  Sezione
B, per cui non e' necessario applicare le misure compensative; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Luca Popa Otilia, nata a Vaslui (Romania) il  6  luglio
1977,    cittadina    romena,    e'    riconosciuto     il     titolo
accademico/professionale  di  «Inginer  Diplomat,  profilul   Chimie,
specializarea Tehnologia Compusilor  Macromoleculari»,  quale  titolo
abilitante per l'iscrizione all'albo dei «chimici» - Sezione B. 
  La domanda di iscrizione nella sezione A dell'albo dei  chimici  e'
rigettata. 
    Roma, 27 maggio 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano