IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1°agosto  2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di  tutela  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei  vini,in
attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Vista  la  richiesta  presentata,  per  il  tramite  della  regione
Liguria,   dalle   organizzazioni   di   categoria    Coldiretti    e
Confederazione  Italiana  Agricoltori,  per  conto   dei   produttori
interessati, intesa ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione dei vini ad indicazione  geografica  tipica  «Colline  del
Genovesato»; 
  Visto il parere  favorevole  espresso  dalla  Regione  Liguria,  in
merito alla proposta di modifica del disciplinare di  produzione  dei
vini a indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato»; 
  Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la  Tutela  e
la Valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di  modifica  della
indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato» e del relativo
disciplinare di produzione, pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
serie generale - n. 106 del 9 maggio 2011; 
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  dover  procedere  alla  modifica  del
disciplinare  di  produzione  della  indicazione  geografica   tipica
«Colline del Genovesato» in conformita' al parere espresso dal  sopra
citato comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione  geografica
tipica «Colline del Genovesato», approvato con  decreto  ministeriale
27 maggio 2002,  e'  sostituito  per  intero  dal  testo  annesso  al
presente decreto le cui disposizioni  entrano  in  vigore  a  partire
dalla campagna vendemmiale 2011/2012.