Il Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164; 
    Esaminata la domanda presentata dalla Regione Siciliana per conto
dei proponenti, intesa ad ottenere la modifica  del  disciplinare  di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Etna»; 
    Visto il parere favorevole della Regione  Siciliana  sull'istanza
di cui sopra; 
    Ha espresso, nella riunione del 20 aprile 2011 parere  favorevole
al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
Decreto ministeriale, la proposta del disciplinare di produzione  dei
vini a denominazione di origine controllata «Etna», secondo il  testo
annesso al presente parere. 
    Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta  di
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute
nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale
per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni  di  Origine  e
delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini -, via XX Settembre n.
20 - 00187 Roma - entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata  proposta  di  disciplinare  di
produzione.