IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernente
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visto il decreto 28 aprile 2011 che riporta l'elenco  dei  prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva tetraconazolo revocati  ai
sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del  lavoro,
della salute, e delle politiche sociali  11  dicembre  2009  relativo
all'iscrizione della  sostanza  attiva  stessa  nell'allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Rilevato che nell'elenco riportato in allegato al citato decreto 28
aprile 2011 sono stati erroneamente inseriti i prodotti  fitosanitari
CONCORDE 125 registrato al n. 014901, EMERALD 125  registrato  al  n.
014919 e LIDAL 125 registrato al n. 014918 a nome dell'Impresa ISAGRO
S.P.A. con sede legale in Milano - Centro uffici S. Siro fabb. D, ala
3 - Via caldera, 21; 
  Ritenuto di dover apportare le relative modifiche all'allegato  del
decreto 28 aprile 2011 sopra citato; 
 
                              Decreta: 
 
  Si rettifica l'allegato al decreto 28 aprile  2011  nelle  seguenti
parti: 
  vengono eliminate le righe relative ai prodotti fitosanitari  sotto
riportati, registrati al numero, alla data e a  nome  dell'Impresa  a
fianco indicata 
    

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 N. reg.      Prodotto        Data reg.ne       Impresa
           fitosanitario
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 014901    CONCORDE 125       11/08/2010         ISAGRO
                                                 S.P.A.
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 014919    EMERALD 125        11/08/2010         ISAGRO
                                                 S.P.A.
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 014918    LIDAL 125          11/08/2010         ISAGRO
                                                 S.P.A.
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  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  avra'  valore   di   notifica   all'impresa
interessata. 
    Roma, 6 giugno 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello