IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1°agosto  2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61  di  tutela  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in
attuazione dell'art.15 della legge 7 luglio 2009 n.88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto d.l.vo  8
aprile 2010, n. 61; 
  Vista  la  richiesta  presentata  dal   Consorzio   di   tutela   e
valorizzazione vini D.O.C. Caluso, Carema e Canavese, per il  tramite
della regione  Piemonte,  intesa  a  modificare  il  disciplinare  di
produzione  dei  vini  a   denominazione   di   origine   controllata
«Canavese»; 
  Visto il parere favorevole  espresso  dalla  Regione  Piemonte,  in
merito alla proposta del Consorzio sopra indicato,  di  modifica  del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Canavese»; 
  Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di  modifica  della
denominazione  di  origine  controllata  «Canavese»  e  del  relativo
disciplinare di produzione, pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
serie generale - n. 196 del 23 agosto 2010; 
  Considerato non sono pervenute, nei termini e  nei  modi  previsti,
istanze o controdeduzioni  da  parte  degli  interessati  avverso  il
parere e la proposta di disciplinare sopra citati; 
  Ritenuta la necessita' di dover pertanto  procedere  alla  modifica
del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di   origine
controllata «Canavese» in conformita' al parere  espresso  dal  sopra
citato Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata «Canavese», approvato con Dm 12 settembre 1996  e
successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo  annesso  al
presente decreto le cui disposizioni  entrano  in  vigore  a  partire
dalla campagna vendemmiale 2011/2012.