IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita' Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Considerato che, con regolamento (UE) n. 567 della Commissione del 14 giugno 2011, la denominazione «Porchetta di Ariccia» riferita alla categoria prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.), e' iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Porchetta di Ariccia», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale. Provvede: Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Porchetta di Ariccia», registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 567 del 14 giugno 2011. I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Porchetta di Ariccia», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione Geografica Protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 17 giugno 2011 Il Direttore generale ad interim: Vaccari