IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del  20  marzo  2006
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Considerato che, con regolamento (UE) n. 567 della Commissione  del
14 giugno 2011, la denominazione «Porchetta di Ariccia» riferita alla
categoria prodotti a base di carne (riscaldati,  salati,  affumicati,
ecc.), e' iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro
delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle  indicazioni
geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4,  del
regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
della  indicazione  geografica  protetta  «Porchetta   di   Ariccia»,
affinche' le disposizioni  contenute  nel  predetto  documento  siano
accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale. 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della
Indicazione geografica protetta «Porchetta di Ariccia», registrata in
sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 567 del 14 giugno 2011. 
  I produttori che intendono  porre  in  commercio  la  denominazione
«Porchetta di Ariccia», possono utilizzare, in sede di  presentazione
e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la  menzione
«Indicazione Geografica Protetta» solo sulle produzioni  conformi  al
regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto  di  tutte  le
condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
    Roma, 17 giugno 2011 
 
                            Il Direttore generale ad interim: Vaccari