IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di  immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. della  Gazzetta  Ufficiale  n.  145  del  23
giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle  nuove  norme  in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti,   in
particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  14  marzo  2006
n.189, relativo al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione
del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16  maggio  2008,  n.85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'articolo1, commi 376 e 377, della  legge
24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del  lavoro
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172,  recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
sottosegretari di Stato»; 
  Vista la domanda presentata in data 2 aprile 2010 dall'impresa  FMC
Chemical Sprl con sede legale in Brussels (Belgio), Boulevard  de  la
Plaine 9/3, intesa ad  ottenere  l'autorizzazione  all'immissione  in
commercio  del  prodotto  fitosanitario  denominato   AFFINITY   PLUS
contenente la sostanza attiva carfentrazone-etile, uguale al prodotto
di riferimento denominato SPOTLIGHT PLUS registrato al n.  13466  con
decreto  direttoriale  in  data  25  febbraio  2010,  della  medesima
impresa; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato  prodotto
di riferimento SPOTLIGHT PLUS; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  commissione
consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 2003  di  recepimento
della direttiva 2003/68/CE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva carfentrazone-etile nell'allegato I del decreto legislativo n.
194/1995; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato   decreto   di   recepimento   per    la    sostanza    attiva
carfentrazone-etile; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del  decreto
legislativo  n.  194/1995  sulla  base  di  un   fascicolo   conforme
all'allegato III; 
  Ritenuto  di  limitare  la  validita'  dell'autorizzazione  al   30
settembre 2013,  data  di  scadenza  dell'iscrizione  della  sostanza
attiva carfentrazone-etile in allegato I, fatti salvi gli adempimenti
e gli adeguamenti  in  applicazione  dei  principi  uniformi  di  cui
all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, per il  prodotto
fitosanitario in questione e per quello di riferimento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30  settembre
2013, l'impresa  FMC  Chemical  Sprl  con  sede  legale  in  Brussels
(Belgio), Boulevard de la Plaine 9/3, e' autorizzata ad immettere  in
commercio il prodotto fitosanitario denominato AFFINITY PLUS  con  la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del  prodotto,
gli adempimenti e gli adeguamenti  secondo  i  termini  definiti  dal
sopra citato decreto ministeriale di recepimento della  direttiva  di
iscrizione in allegato I del decreto legislativo  n.  194/1995  della
sostanza attiva carfentrazone-etile, per il prodotto fitosanitario in
questione e per quello di riferimento. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da 500 ml e litri 1-  2  -
5. 
  Il  prodotto  e'  importato  in  confezioni  pronte  all'uso  dallo
stabilimento estero Kwizda Agro GmbH - Laaer Bundesstrasse - Kwizda -
Allee 1 - Leobendorf bei Korneuburg (Austria). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14980. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 25 gennaio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello