Al fine di un corretto e trasparente funzionamento  del  mercato  e
per  uniformita'  di  indirizzo,   le   Amministrazioni   scriventi, 
competenti per gli aspetti inerenti la sicurezza tecnica dei prodotti
da costruzione in attuazione della Direttiva   89/106/CEE  (Direttiva
Prodotti da Costruzione, in acronimo inglese CPD),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 246/93 e del decreto ministeriale 156/03,
hanno concordato le disposizioni contenute nella presente  Circolare.
Gli Organismi abilitati ai sensi del decreto  ministeriale  9  maggio
2003 n. 156 dalle Amministrazioni scriventi (nel  seguito  Organismi)
devono conformarsi, a partire dal novantesimo giorno  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  atto,  alle  procedure  ed  adempimenti
riportati  ai  seguenti  punti,  comunicando   alle   Amministrazioni
promotrici della presente Circolare l'avvenuta ottemperanza a  quanto
dalla Circolare stessa prescritto. 
a) Certificati CE 
  I certificati rilasciati dagli Organismi devono essere conformi  ai
modelli riportati in Allegato 1 (versione in lingua italiana)  ed  in
Allegato 2 (versione in lingua inglese). I modelli predisposti  hanno
carattere  generale  e  sono  stati  sviluppati  sulla   base   degli
orientamenti emersi in sede comunitaria. Sono distinti  in  relazione
ai diversi sistemi di  attestazione  di  conformita'  previsti  dalla
Direttiva 89/106/CEE (abbreviati nel seguito come sistemi 1+1,  2+2).
In ogni modello sono evidenziati i campi che  gli  Organismi  debbono
compilare. Per alcune voci state predisposte  delle  indicazioni  per
una corretta compilazione (legenda esplicativa riportata in  Allegato
3). 
  Le  procedure  interne  dell'Organismo  devono  garantire   che   i
certificati siano emessi esclusivamente con riferimento alla versione
piu' recente della pertinente norma di prodotto armonizzata (in breve
nel seguito: hEN) citata nelle Comunicazioni nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea o del Benestare Tecnico Europeo (acronimo inglese
ETA: European Technical Approval), applicabile alla data di emissione
del certificato. 
  I certificati emessi con riferimento ad una hEN/ETA per il quale la
Commissione  europea  o   un   organismo   membro   EOTA   (European 
Organization for Technical Approvals) abbia disposto  il  ritiro  con
eventuale sostituzione debbono  essere  ritirati  entro  la  data  di
cessazione  della  presunzione  di   conformita'   ed   eventualmente
sostituiti  con  un  nuovo  certificato  riportante   i   riferimenti
aggiornati della specifica tecnica, all'esito dell'accertamento della
conformita' al nuovo standard. 
  L'esigenza  di  avere  un'indicazione  circa  l'eventuale  caso  di
riemissione di certificati gia' rilasciati in caso di  modifiche  non
sostanziali (ad esempio, per variazioni  nella  ragione  sociale  del
fabbricante o nella denominazione commerciale del  prodotto) e' stata
trattata includendo un numero di revisione e differenziando  la  data
di  primo  rilascio  da   quella   dell'eventuale   riemissione   del
certificato, senza che il numero originale debba  essere  modificato.
Cio' al fine di minimizzare gli adempimenti richiesti agli  Organismi
ed ai produttori, pur garantendo la massima trasparenza del mercato. 
  Nel caso di errata corrige o emendamenti ad  una  hEN/ETA,  ciascun
organismo deve: 
     esaminare l'impatto dei cambiamenti sulla validita' di  tutti  i
certificati in corso di validita'; 
    effettuare  gli  accertamenti  eventualmente   necessari   (nuova
ispezione della fabbrica, esecuzione di prove, ecc.); 
    procedere alla revisione dei certificati  entro  il  termine  del
periodo   di   coesistenza   o   alla    data    di    applicabilita'
dell'emendamento. 
  In tal caso non e'  necessaria  una  nuova  specifica  abilitazione
dell'Organismo, che deve comunque  prontamente  adeguare  le  proprie
procedure e/o modulistica alle modifiche introdotte dalle  specifiche
tecniche, dandone comunicazione alle Amministrazioni competenti. 
  Per  i  sistemi  cumulativi  di  attestazione   della   conformita'
(prodotti con sistemi 2/2+ o 3 o  4  per  un  uso  generico,  cui  si
sovrappongono i sistemi 1, 3, 4 associati alla reazione al fuoco), al
certificato di sistema relativo al controllo  della produzione  della
fabbrica (acronimo inglese FPC: Factory Production  Control)  per  il
sistema 2/2+ relativo all'uso  generico,  deve  associarsi,  ove  sia
applicabile il sistema  1  alla  sola  caratteristica  essenziale  di
reazione  al   fuoco,   un   certificato   di   prodotto   rilasciato
dall'Organismo che effettua tale  attestazione  di  conformita',  con
indicazione esplicita di tale limitazione nel campo  del  certificato
riservato alla descrizione delle prestazioni del prodotto. 
  Per una corretta applicazione di  quanto  previsto  negli  allegati
ZA.2 delle  norme  armonizzate  hEN  o  in  un  ETA,  l'Organismo  di
certificazione, oltre  a  quanto  esplicitamente  previsto  in  detti
documenti, deve: 
    a) verificare la rispondenza del prodotto e della  documentazione
di  accompagnamento  almeno  ai  decreti  interministeriali  di   cui
all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/93, ove
disponibili  ed   applicabili,   ed   eventualmente   alle   analoghe
disposizioni emanate dagli altri Stati Membri; 
    e, nel solo caso di sistemi di attestazione della conformita' 2 e
2+: 
    b) verificare  che  il  fabbricante  abbia  effettuato  le  prove
iniziali di tipo (acronimo inglese ITT: Initial Type  Test)  previste
per le caratteristiche essenziali dichiarate e la  congruenza  con  i
dati riportati nella marcatura CE; 
    c) valutare, quale elemento integrante  e  critico  del  FPC  per
ciascun prodotto certificato,  i  laboratori  (interni  e/o  esterni)
utilizzati per le prove di autocontrollo previste nel FPC stesso. 
  Nel caso di prodotti per cui siano previsti i sistemi 1 o  1+,  gli
Organismi che siano abilitati esclusivamente in qualita' di Organismi
di certificazione ed ispezione  non  possono  stipulare  accordi  con
laboratori di  prova  notificati  che  vincolino  il  fabbricante  ad
eseguire esclusivamente presso di essi le prove necessarie per l'ITT.
Nell'offerta tali Organismi dovranno  specificare  esclusivamente  le
prove necessarie  per  l'attestazione  della  conformita'  richiesta,
prevedere  la  comunicazione   del   fabbricante   relativamente   al
laboratorio  notificato  prescelto,  indicare  che  gli   oneri   per
l'esecuzione delle stesse non sono inclusi nel preventivo. 
b) Registro delle certificazioni relative a prodotti da costruzione 
  L'attivita' di attestazione della conformita' deve essere riportata
in un registro, da istituirsi ai  sensi  dell'art.  10  comma  5  del
decreto ministeriale  9  maggio  2003  n.  156,  il  cui  formato  e'
riportato in Allegato 4. Tale registro deve essere reso pubblicamente
consultabile anche sul sito internet dell'Organismo, unitamente  alle
abilitazioni ricevute dalle Amministrazioni competenti, garantendo un
costante  aggiornamento  delle  informazioni  riportate  (con  scarto
massimo di  un  mese  dall'ultimo  certificato/rapporto  di  prova  o
classificazione  emesso  o  decreto  di  abilitazione  ricevuto).  E'
facolta'  di  ciascun  Organismo  prevedere  eventuali   informazioni
aggiuntive     ritenute     essenziali     per      una      migliore
rappresentazione dell'attivita' svolta. 
  Nel registro devono essere riportate tutte le informazioni relative
all'attivita' svolta a partire dalla data di prima notifica. 
c) Comunicazioni periodiche 
  Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Organismi abilitati ai  sensi
del decreto ministeriale 9 maggio 2003  n.156  devono  trasmettere  a
ciascuna delle Amministrazioni competenti una  nota  informativa  con
indicazione  dell'attivita'  svolta  nell'anno  precedente  e   degli
eventuali aggiornamenti occorsi al proprio  assetto  organizzativo  e
funzionale. In prima applicazione, devono essere riportate  tutte  le
informazioni relative al  periodo  compreso  fra  la  data  di  prima
notifica ed il 31 dicembre 2010, eventualmente con un  riferimento  a
quanto gia' trasmesso. 
  Nella nota informativa devono essere specificati: 
    il  numero  complessivo  di  certificati   e   di   rapporti   di
prova/classificazione emessi, modificati, sospesi, ritirati. Nel caso
di  sospensione  o  ritiro  e'  necessario  allegare  una   relazione
sintetica sulla motivazione di tali provvedimenti; 
    la partecipazione ai lavori del Gruppo degli Organismi Notificati
GNB-CPD (Group of  Notified  Bodies  for  the  Construction  Products
Directive 89/106/EEC); 
    ogni modifica o  revisione  della  struttura  dell'organismo  con
riferimento alla documentazione di cui  all'Allegato  B  del  decreto
ministeriale 9 maggio 2003 n. 156,  esaminata  dalle  Amministrazioni
competenti nel corso delle istruttorie  di  abilitazione  svolte  nel
periodo di riferimento. 
  La copia dei certificati e/o dei rapporti di  prova/classificazione
emessi deve essere trasmessa su supporto informatico all'indirizzo di
posta elettronica comunicato dalle Amministrazioni competenti (per il
Ministero     delle     infrastrutture     e      dei      trasporti:
stc.abilitazioni@mit.gov.it;   per   il    Ministero    dell'interno:
prev.normazione@vigilfuoco.it;  per  il  Ministero   dello   sviluppo
economico:   imp.mccvnt.div14info@sviluppoeconomico.gov.it)   o,   in
alternativa, essere resa disponibile direttamente sul sito internet o
tramite accesso remoto al server dell'organismo. 
d) Direttive per la semplificazione amministrativa delle  istruttorie
di abilitazione 
  Per una semplificazione  degli  adempimenti  amministrativi  e  per
uniformita' di indirizzo nell'espletamento delle attivita' successive
alla prima abilitazione, a seconda delle fattispecie applicabili,  e'
necessario che ciascun Organismo: 
    acquisisca  il  nulla-osta  dell'  Amministrazione/i  che  ha/nno
adottato il/i provvedimento/i di abilitazione nei casi di: 
      a) nomina di un nuovo Direttore Tecnico o di  nuovi  incaricati
come responsabili (o sostituti) della firma di certificati  CE  o  di
rapporti di prova/classificazione. In tal caso  l'Amministrazione  si
riserva di effettuare un  nuovo  audit  per  valutare  la  competenza
tecnica dei candidati; 
      b) inserimento di nuovo personale tecnico (ispettori, addetti a
laboratori di prova, ecc.); 
      c) trasferimento o istituzione di nuove sedi operative; 
      d) modifiche  significative  del  Manuale  di  Qualita'  e  dei
documenti del sistema  qualita'  utilizzati  nell'attestazione  della
conformita' in ambito CPD, esaminati  in  precedenti  istruttorie  di
abilitazione (regolamenti, procedure operative, istruzioni operative,
ecc.); 
      e) sostituzione di attrezzature  di  prova,  corredata  con  la
documentazione tecnica attestante  l'idoneita'  per  l'effettuazione 
delle prove previste nell'attestazione della conformita'. 
  Nei casi a)  e  b)  e'  necessario  evidenziare  la  qualificazione
professionale per lo specifico settore di attivita',  integrata   con
la copia del Libro Unico del Lavoro dell'Organismo e dei contratti di
collaborazione coordinata e continuativa  stipulati.  Inoltre  dovra'
essere trasmesso  l'aggiornamento  del  mansionario  con  indicazione
delle competenze, per prodotto/famiglia di prodotti o per metodica di
prova, di ciascun addetto  con  funzioni  tecniche  e  direttive.  In
relazione all'inserimento di nuovo personale ispettivo, occorre  fare
riferimento anche a quanto previsto nei successivi  paragrafi  e)  ed
f). 
  Nei  casi  a),  b)  e  c)  le  Amministrazioni  competenti  possono
effettuare  un  nuovo  audito  visita  ispettiva  per   valutare   la
competenza tecnica dei candidati e/o l'idoneita' delle  sedi,  locali
ed attrezzature proposte. 
    dia COMUNICAZIONE alle Amministrazioni competenti nei casi di: 
      a) nomina di un nuovo responsabile legale; 
      b) rinnovo della polizza di  assicurazione  di  responsabilita'
civile; 
      c) aggiornamento del tariffario, con indicazione degli  estremi
temporali di validita'; 
      d) effettuazione delle verifiche periodiche di  taratura  delle
attrezzature di prova, prima della relativa scadenza. 
  Resta comunque fermo l'obbligo,  per  tutte  le  fattispecie  sopra
indicate,  di  trasmettere  la  pertinente  documentazione   prevista
nell'Allegato B del decreto ministeriale n. 156/2003. 
  L'istruttoria per il rilascio  del  nulla-osta  si  conclude  entro
centoventi giorni dalla data in cui l'Amministrazione  competente  ha
ricevuto l'istanza, fatta salva la possibilita'  di  sospensione  dei
termini in caso di richiesta di chiarimenti ed integrazioni.  Qualora
l'Amministrazione non si  pronunci  entro  il  termine  su  indicato,
l'istanza si intende accolta. 
e) Criteri per la qualificazione del  personale  ispettivo,  operante
stabilmente in paesi esteri, per conto di Organismi di certificazione
ed ispezione. 
  Nell'espletamento  delle   istruttorie,   si   e'   occasionalmente
riscontrata la fattispecie di personale operante stabilmente in paesi
esteri  (anche  non  aderenti  all'Unione  europea),  incaricato   di
svolgere funzioni ispettive per conto di Organismi di  certificazione
ed ispezione. 
  Il personale su citato puo' operare in  qualita'  di  dipendente  o
collaboratore dell'organismo oppure  di  dipendente  o  collaboratore
della societa' od ente che rappresenta la sede locale  di  un  gruppo
multinazionale, cui anche l'organismo appartiene. 
  Per  tale  fattispecie,  constatando  la  mancanza   di   specifici
riferimenti normativi e/o di indirizzo, le Amministrazioni scriventi,
competenti per gli aspetti inerenti la sicurezza tecnica dei prodotti
da costruzione in attuazione della Direttiva 89/106/CEE, del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.   246/1993   e   del   decreto
ministeriale n. 156/2003, hanno concordato le seguenti  disposizioni,
per  garantire  la  necessaria   uniformita'   di   indirizzo   nella
trattazione delle  istruttorie  di  abilitazione  o  di  rilascio  di
nulla-osta ai fini dell'inserimento  nell'elenco  del  personale  con
funzioni tecniche e direttive. 
  Si ritiene innanzitutto necessario, in prima applicazione, che  gli
Organismi abilitati dalle Amministrazioni  competenti  provvedano  ad
inoltrare una dichiarazione circa l'eventuale utilizzo  in  attivita'
ispettive di personale, in qualita' di  dipendente  o  collaboratore,
operante stabilmente in paesi esteri. 
  Nel caso in cui l'Organismo intenda avvalersi delle prestazioni  di
detto  personale,  sara'  necessario  produrre  inoltre  la  seguente
documentazione (resa nelle forme previste dall'art.  47  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000): 
    dichiarazione, resa  dal  legale  rappresentante  dell'Organismo,
volta ad assicurare che detto personale sia in possesso dei titoli di
studio ed esperienza professionale,  equivalenti  a  quelli  previsti
all'art. 9 del decreto ministeriale n. 156/2003, come  desumibile  da
curriculum vitae tradotto in lingua italiana, e  che  esso  operera',
nello specifico settore di competenza, nel rispetto  delle  procedure
operative trasmesse alle Amministrazioni abilitanti; 
  atto   d'impegno,   sottoscritto   dal   Direttore   tecnico,   dal
Responsabile   della   qualita'   e   dal    legale    rappresentante
dell'Organismo, a far si che detto personale: 
    sia impiegato  esclusivamente  in  attivita'  di  ispezione,  con
esclusione  di  tutte  quelle  preliminari  o   successive   previste
dall'iter  per  la  certificazione,  che  resteranno   di   esclusiva
competenza del personale operante  stabilmente  nella  sede  centrale
dell'organismo; 
    sostenga un corso iniziale di addestramento, tenuto da  personale
operante stabilmente nella sede centrale dell'Organismo,  e  teso  ad
assicurare  la   conoscenza   della   direttiva   89/106/CEE,   delle
disposizioni nazionali di recepimento (D.P.R.  n.  246/93  e  decreto
ministeriale n.156/03), delle norme armonizzate di prodotto  e  delle
check-lists/procedure operative/istruzioni/modulistica di riferimento
per la specifica attivita' ispettiva da svolgere.  La  documentazione
di riferimento per l'attivita' ispettiva dovra'  essere  tradotta  in
una lingua conosciuta dall'ispettore; 
    sia  qualificato  come  ispettore  solo  dopo  un   affiancamento
iniziale effettuato in  qualita'  di  osservatore  con  un  ispettore
operante stabilmente nella sede centrale dell'organismo, da ripetersi
successivamente con cadenza almeno biennale; 
    sia coinvolto obbligatoriamente  nelle  periodiche  attivita'  di
aggiornamento e formazione continua,  tenute  da  personale  operante
stabilmente nella sede centrale dell'organismo,  secondo  le  cadenze
temporali stabilite nei documenti del sistema di qualita' e  comunque
almeno ogni due anni. 
  Si soggiunge, infine, che trattandosi di  fattispecie  per  cui  e'
prevista la necessita' di ottenere un nulla-osta, l'Amministrazione/i
che hanno adottato il/i provvedimento/i di abilitazione si riserva/no
la facolta' di convocare presso  i  propri  uffici  i  candidati  per
effettuare un audit mirato a valutarne la competenza tecnica. 
e.1) Criteri ulteriori per la qualificazione del personale ispettivo,
operante stabilmente in paesi esteri, per conto di sedi estere di uno
stesso  gruppo   multinazionale   cui   appartiene   l'organismo   di
certificazione ed ispezione. 
  E' possibile inoltre che venga prospettato l'utilizzo di  personale
ispettivo dipendente di societa' che siano sedi estere  dello  stesso
gruppo multinazionale cui appartiene l'Organismo. 
  In tale caso particolare, ferma restando la  responsabilita'  della
supervisione e controllo  in  capo  all'Organismo  nazionale  che  ha
ottenuto l'abilitazione,  oltre  a  quanto  previsto  nel  precedente
paragrafo e),  e'  necessario  regolamentare  tale  attivita'  previa
l'adozione di una delle seguenti procedure: 
    stipula di una  specifica  Convenzione  tra  l'Organismo  e  la/e
sede/i  estera/e  in  cui  detti  ispettori   prestano   regolarmente
servizio,  con  le  modalita'  previste  dall'art.  14  del   decreto
ministeriale n. 156/2003; 
    dichiarazione, resa nelle forme previste dall'art. 47 del decreto
del   Presidente   della   Repubblica   n.   445/2000,   del   legale
rappresentante che i suddetti ispettori  svolgeranno  tale  attivita'
sulla base di un accordo quadro stipulato fra l'Organismo e la sede/i
estera/e in  cui  detti  ispettori  prestano  regolarmente  servizio.
L'accordo quadro  deve  specificare  che  per  l'esecuzione  di  tali
attivita'  e'  vincolante  l'utilizzo  di  procedure,  modulistica  e
tariffe dell'organismo abilitato,  sottoposte  alla  vigilanza  delle
Amministrazioni competenti  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  n.
156/2003. Devono inoltre essere riportate nell'oggetto le limitazioni
relative ai servizi  offerti  dalla  sede  locale,  come  di  seguito
evidenziato. 
  Qualora per procedure amministrative  societarie  e/o  disposizioni
nazionali del paese in cui e' stabilito il richiedente  del  servizio
di certificazione,  sia  previsto  che  il  contratto  sia  stipulato
direttamente con la sede estera (e non con l'Organismo abilitato), e'
necessario che in esso venga data evidenza che: 
    il servizio offerto dalla sede locale  e'  esclusivamente  legato
alla effettuazione con proprio personale, se del caso coadiuvato  con
quello dell'organismo abilitato, della visita ispettiva; 
    tutta la fase preliminare all'effettuazione dell'audit,  relativa
all'esame della documentazione tecnica predisposta  dal  richiedente,
quella di definizione ed incarico  del  gruppo  ispettivo,  e  quella
successiva,  di  valutazione  del  fascicolo  tecnico  ed   eventuale
emissione del certificato nonche' di sorveglianza, resta di esclusiva
competenza dell'organismo  abilitato,  con  cui  la  sede  estera  ha
stipulato l'accordo quadro. 
f)  Personale  degli  Organismi.  Art.  9  del  decreto  ministeriale
156/2003. 
  L'art. 9 del  decreto  ministeriale  n.  156/2003,  concernente  il
personale degli Organismi, dispone ai commi 1 e 2 che: 
    «1. L'organico minimo degli Organismi e' costituito: 
      a)  da  un  direttore  tecnico  laureato  in  ingegneria  o  in
discipline tecniche, dotato di specifiche  competenze  professionali,
iscritto nel  relativo  albo  che  abbia  maturato  esperienza  nello
specifico settore per almeno tre anni; 
      b) da due laureati, di cui uno in ingegneria  o  in  discipline
tecniche; 
      c) da sei dipendenti, di cui quattro  in  possesso  almeno  del
diploma di scuola media superiore. 
    2. L'organigramma del  personale  dell'Organismo  deve,  in  ogni
caso, prevedere la presenza di un Responsabile della qualita'.» 
  Cio' premesso, le Amministrazioni  scriventi  hanno  concordato  le
seguenti disposizioni per  garantire  la  necessaria  uniformita'  di
indirizzo nella trattazione delle istruttorie di  abilitazione  o  di
rilascio del nulla-osta. 
  Con esclusivo riferimento alla funzione di direttore tecnico,  alle
due unita' di personale laureato ed al responsabile  della  qualita',
nonche' ad eventuale personale ispettivo in sovrannumero  rispetto  a
quanto riportato all'art. 9 del decreto ministeriale n. 156/2003,  si
ritiene che le stesse non debbano necessariamente  essere  lavoratori
subordinati inseriti nell'organigramma  dell'Organismo,  ma  che  sia
possibile  ricorrere,  in  maniera  equivalente,  alla   stipula   di
contratti, con le forme  previste  dalla  legislazione  vigente,  con
collaboratori   esterni    che,    pur    escludendo    espressamente
l'instaurazione di un  rapporto  di  lavoro  dipendente,  abbiano  le
seguenti caratteristiche: 
    durata almeno pari a quella di scadenza dell'abilitazione  (sette
anni); 
    rispetto dei requisiti previsti nei commi 4 e 5 dell'art.  9  del
decreto ministeriale n. 156/2003; 
    per la funzione di direttore  tecnico:  presenza  fisica,  presso
la/e sede/i in cui l'organismo opera e  che  risultano  indicate  nei
decreti di abilitazione, per un  tempo  congruo  all'esercizio  delle
funzioni previste  dal  decreto  ministeriale  n.  156/2003  e  dalle
procedure   operative   dell'organismo,   valutato    in    relazione
all'attivita' prevedibile o effettivamente svolta dall'organismo  nel
settore della marcatura CE dei prodotti da costruzione e comunque per
almeno trenta giorni nell'anno solare. 
  E' possibile inoltre prevedere  nell'organigramma  la  funzione  di
vice-direttore o sostituto del direttore tecnico, purche': 
    il personale incaricato sia in possesso  dei  medesimi  requisiti
previsti per il direttore tecnico; 
    l'impiego sia previsto solo per periodi limitati e definiti,  per
manifesto e temporaneo impedimento del Direttore Tecnico  ed  avvenga
con modalita' specificate nel sistema di qualita' dell'Organismo. 
  Si precisa infine che l'impiego di personale usualmente operante in
laboratorio  per  svolgere  altre  attivita'   soggette   a   diverse
autorizzazioni/concessioni ministeriali, e' consentito esclusivamente
con   le   eventuali    limitazioni    e    prescrizioni    stabilite
dall'Amministrazione competente (ad esempio sperimentatori per  prove
su materiali e prodotti strutturali di cui all'art.  59  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 380/2001 possono essere  impiegati
soltanto in attivita' di prova analoghe a quelle previste dalla Circ.
Min. LL.PP. 346/STC del 14 dicembre 1999,  ma  non  in  attivita'  di
ispezione  dei  siti  produttivi  svolte   ai   sensi   del   decreto
ministeriale n. 156/2003). 
g) Sedi locali ed archiviazione dei fascicoli tecnici 
  La terzieta' degli Organismi richiede che la  pianificazione  delle
attivita' svolte debba avvenire nel rispetto dell'ordine  cronologico
di trattazione  delle  pratiche.  Cio'  puo'  essere  garantito  solo
assicurando    che    la    registrazione    delle    pratiche     di
certificazione/prova ed il coordinamento delle attivita' tecniche  di
certificazione  a  valle  della  conferma   d'ordine   (esame   della
documentazione tecnica predisposta  dal  fabbricante,  programmazione
delle viste ispettive presso  il/i  sito/i  produttivo/i,  esame  del
fascicolo  tecnico  da  sottoporre   alla   decisione   relativa   al
rilascio/sospensione/revoca della certificazione)  sia  assicurato  a
livello centrale, coordinando le attivita' svolte nella sede centrale
con  quelle  di  eventuali  unita'  locali  opportunamente  designate
dall'Organismo ed autorizzate dalle  Amministrazioni  competenti.  E'
per tale  motivazione  che  nelle  istruttorie  (e  nei  decreti)  di
abilitazione emessi ai sensi del decreto  ministeriale  n.  156/2003,
qualora sia previsto lo  svolgimento  in  unita'  locali  di  compiti
tecnici ai fini dell'attestazione della conformita' dei  prodotti  da
costruzione, dette strutture ed il relativo personale sono oggetto di
esame ed ispezione al pari della  sede  centrale  dell'organismo,  e,
alla conclusione del procedimento  amministrativo,  sono  citate  nel
decreto di abilitazione. 
  Al di fuori  di  tale  ipotesi,  un  parziale  decentramento  delle
attivita' preliminari all'iter di certificazione deve essere limitato
esclusivamente alla formulazione di offerte  economiche  relative  ad
attivita' di attestazione della  conformita'  ai  sensi  del  decreto
ministeriale n. 156/2003, sulla  base  di  documenti  di  riferimento
(facsimile dell'offerta e tariffario) stabiliti dalla  sede  centrale
dell'Organismo. 
  Nel caso di Organismi operanti in piu' sedi, e' inoltre  certamente
possibile avvalersi della possibilita' di creare archivi  cartacei  o
elettronici anche  nelle  sedi  periferiche,  purche'  sia  garantita
comunque ladisponibilita'  nella  sede  centrale  (o  in  altra  sede
autorizzata)  dell'archivio  completo  dei   fascicoli   tecnici,   a
disposizione per le  attivita'  di  vigilanza  delle  Amministrazioni
abilitanti. 
  Per quanto concerne la possibilita' di de-materializzare l'archivio
dei  fascicoli  di  riscontro,  si  evidenzia   la   necessita'   che
l'Organismo, qualora  richieda  alle  Amministrazioni  competenti  di
avvalersi  di  tale  facolta',  assicuri  il  rispetto  di  procedure
analoghe a quelle previste nel decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82 «Codice dell'Amministrazione Digitale» e s.m.i., che  siano  cioe'
tali da garantire la  certezza  circa  l'autenticita'  dei  documenti
informatici e dei soggetti responsabili della loro redazione  nonche'
l'adeguatezza delle modalita' di gestione e conservazione. 
  Si  precisa  infine  che  i  fascicoli  su  citati  debbono  essere
predisposti in modo tale consentire un  effettivo  controllo  sia  da
parte dell'Autorita' vigilante  che  del  richiedente  che  ne  abbia
titolo secondo le leggi vigenti. A tale fine e'  necessario  che  sia
prevista la conservazione in luogo apposito  e  noto,  per  tutta  la
durata del rapporto contrattuale e comunque  per  almeno  dieci  anni
dalla relativa data di risoluzione, dei seguenti  atti  per  ciascuna
attivita' di attestazione della conformita' espletata: 
    Domanda (corredata della documentazione tecnica ed  da  eventuale
campionatura); 
    Commessa; 
    Verbale nomina Servizi coinvolti; 
    Documenti  attestanti  l'attivita'  svolta  dai  Servizi  e   dai
richiedenti l'attestazione della conformita'. 
  Se ITT. 
    Definizione campionatura di prova e documentazione tecnica; 
    Rapporto di Prova [in copia conforme]; 
    Minuta di prova (anche nel Laboratorio). 
  Se FPC. 
  Rapporto di Ispezione Iniziale; 
  Allegati, Check list; 
  Rapporto Ispezione Periodiche; 
  Eventuali Reclami e Azioni Correttive; 
  Certificato o di prodotto (1 o 1+) o di FPC  (2  o  2+)  [in  copia
conforme]; 
  Verbali   dei   servizi   incaricati   circa   la   decisione    di
rilascio/ratifica, sospensione e revoca dei certificati. 
  Tutta la documentazione contenuta nel fascicolo deve essere  munita
di data significativa ai fini della collocazione temporale  nell'iter
di attestazione della conformita'. 
  Pertanto: 
  i documenti in entrata, trasmessi  dal  richiedente  all'Organismo,
devono recare la data di ricezione, con timbro datario riportante  la
ragione sociale dell'organismo; 
  i documenti in uscita,  trasmessi  dall'Organismo  al  richiedente,
devono riportare la data di produzione dell'atto e/o di  trasmissione
secondo il caso. 
      Roma, 9 giugno 2011 
 
       Il capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso 
                   pubblico e della difesa civile 
                     del Ministero dell'interno 
                               Tronca 
 
 
      Il Presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici 
         del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
                               Karrer 
 
 
      Il capo dipartimento per l'impresa e l'internalizzazione 
               del Ministero dello sviluppo economico 
                               Tripoli