IL DIRETTORE PER I GIOCHI 
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 
 
  Visto il decreto legislativo 23  dicembre  1998,  n.  504,  recante
norme per il riordino dell'imposta unica sui  concorsi  pronostici  e
sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge  3  agosto
1998, n. 288; 
  Visto il D.M. 1° marzo 2006, n.111 concernente la disciplina  delle
scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi  dalle  corse  dei
cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai  sensi  dell'art.  1,
comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
  Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD  del  30  giugno  2006  di
approvazione della convenzione tipo  per  l'affidamento  dei  servizi
relativi alla  raccolta  delle  scommesse  sportive  a  totalizzatore
nazionale e a quota fissa; 
  Vista   la   convenzione   di   concessione   n.   3250   per    la
commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi,
diversi dalle corse dei cavalli, ed  eventi  non  sportivi  da  parte
della ditta individuale Rubino Patrizia nei locali  siti  in  Cortile
dei Bovari, 43 - Palermo (PA); 
  Visto l'art. 17, comma 2, lettera d), della citata  convenzione  il
quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla  decadenza  della
concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito  e
patendo ed alla refusione delle spese  anche  «nel  caso  di  mancato
versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalita'  stabilite
dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di  gioco,
nonche' dalle disposizioni previste in materia di scommesse  a  quota
fissa»; 
  Vista la nota prot. n. 2011/11465/Giochi/SCO del 31 marzo 2011, con
la quale il predetto Concessionario e' stato invitato, ai fini  della
regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle  somme
dovute a vario titolo, come da prospetti allegati; 
  Considerato che con la predetta nota e' stato comunicato, ai  sensi
e per gli effetti di cui agli articoli 7 e  seguenti  della  legge  7
agosto 1990,  n.  241  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista  dal
citato art. 17, comma 2, lettera d), a motivo della  grave  posizione
debitoria derivante dall'omesso  pagamento,  nei  termini  stabiliti,
delle  somme  dovute  in  applicazione  delle  disposizioni   vigenti
indicata nei prospetti allegati alla suindicata nota con  l'invito  a
provvedere, entro 20 giorni, alla regolarizzazione di detta posizione
debitoria; 
  Atteso che il Concessionario in questione, a fronte della  medesima
comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti ai  fini
della regolarizzazione della posizione contabile e che,  con  lettera
del 13 aprile 2011, ha chiesto una  dilazione  in  rate  mensili  del
pagamento delle somme debitorie; 
  Considerato che con  nota  prot.  n.  2011/16771/Giochi/SCO  del  5
maggio  2011  e'  stata  rigettata  la  richiesta  del  sopra  citato
concessionario, e comunicata la sospensione del collegamento  con  il
Totalizzatore nazionale a far data dal 9 maggio 2011; 
  Tenuto conto che il Concessionario in questione, in riscontro  alla
suddetta nota non ha prodotto ulteriori controdeduzioni; 
 
                               Dispone 
 
per  i  motivi  indicati  in  premessa  ed  ai  fini   della   tutela
dell'interesse erariale, la decadenza: 
  della convenzione di concessione n. 3250 per la commercializzazione
delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse
dei  cavalli,  ed  eventi  non  sportivi  stipulata  con  la  impresa
individuale Rubino  Patrizia,  con  sede  legale  in  Via  Alcide  De
Gasperi, 75 - Palermo (PA), operante nei locali siti in  Cortile  dei
Bovari, 43 - Palermo (PA). 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso   dinanzi   al
competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 giugno 2011 
 
                                            Il direttore: Tagliaferri