IL DIRETTORE GENERALE 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Visto il Testo unico di cui al regio decreto  18  giugno  1931,  n.
773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni ed integrazioni  ed  in
particolare gli articoli 86, 88 e 110; 
  Visto l'art. 14-bis, comma 4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  640,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ; 
  Visto l'art. 22 della legge 27 gennaio 2002, n. 289,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre  2003  n.  269,  convertito  in
legge  24  novembre  2003  n.  326,  e  successive  modificazioni   e
integrazioni; 
  Visto il decreto del direttore generale  di  AAMS  del  4  dicembre
2003, concernente le regole tecniche degli apparecchi di cui all'art.
110, comma 6, lett. a), del T.U.L.P.S., come modificato  dal  decreto
direttoriale del 19 settembre 2006; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  12
marzo 2004, n. 86, concernente la definizione  delle  funzioni  della
rete dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  per  la
gestione telematica degli apparecchi di gioco, anche  videoterminali,
nonche' del gioco lecito; 
  Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che  dispone  in
merito  agli  obblighi  di  pubblicazione  di  atti  e  provvedimenti
amministrativi, con effetto di pubblicita' legale; 
  Visto il decreto del direttore generale  di  AAMS  del  22  gennaio
2010, concernente le regole tecniche degli apparecchi di cui all'art.
110, comma 6, lett. b), del T.U.L.P.S.; 
  Visto l'art. 2, commi 2 -ter e 2-quater del decreto-legge 25  marzo
2010 n. 40, convertito in legge 22 maggio 2010, n.73; 
  Visto l'art. 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n  220  che
ha sostituito l'art. 1, comma 533 e introdotto gli articoli 533-bis e
533-ter della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Visto il decreto del direttore generale di AAMS n. 2011/11181 del 5
aprile 2011, relativo all'elenco dei soggetti che svolgono  attivita'
funzionali  alla  raccolta   del   gioco   mediante   apparecchi   da
divertimento ed intrattenimento con vincite in denaro; 
  Considerato  il   numero   di   potenziali   soggetti   interessati
all'iscrizione al suddetto  elenco,  e  la  necessita'  di  agevolare
l'acquisizione delle iscrizioni da parte dell'Amministrazione; 
  Considerata altresi' l'esigenza di emanare  ulteriori  disposizioni
applicative; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto direttoriale n. 2011/11181/Adi  del  5  aprile  2011,
sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: 
    a) all'art. 4,  le  parole  «legge  n.575/1975»  sono  sostituite
da «legge 31 maggio 1965 n 575»; 
    b) all'art. 5 le parole : «A partire dall'anno 2012 e' necessario
il  possesso  di  tale  requisito  ai  fini   dell'iscrizione»   sono
soppresse; 
    c) all' art. 6, e' inserito il seguente comma 3: 
      «3. Per i circoli privati, e  per  tutte  le  associazioni,  la
certificazione antimafia deve essere  riferita  a  tutti  i  soggetti
muniti di rappresentanza esterna, in base agli  specifici  statuti  o
atti costitutivi»; 
    d) all'art. 8, comma 2, le parole «entro il 30 giugno 2011»  sono
sostituite dalle parole «entro il 15  novembre  2011»  ;  al  secondo
comma, le parole  «dal 1° luglio 2011» sono sostituite  dalle  parole
«dal 1° dicembre 2011»; 
    e) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  In   caso   di   cancellazione   di   soggetti   iscritti,
l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli   di   Stato,   attraverso
modalita' telematiche, invia a tutti i concessionari la comunicazione
di cancellazione dall'elenco, successivamente alla pubblicazione.». 
  2. Il concessionario  provvede  all'estinzione  degli  effetti  del
rapporto contrattuale entro  5  giorni  decorrenti  dall'informazione
pervenuta. 
  3.  In  caso   di   mancata   comunicazione   della   dimostrazione
dell'avvenuta  estinzione  dei  rapporti  contrattuali  con  soggetti
cancellati entro i termini  previsti  dall'articolo  10,  comma  1,la
comunicazione dell'Amministrazione di  cui  al  comma  1,  vale  come
contestazione della violazione riscontrata. 
   4. In caso di stipula di  contratto  con  soggetti  non  iscritti,
ovvero di mantenimento dell'efficacia di  rapporti  contrattuali  con
soggetti   che   abbiano   perso   i   requisiti,   anche   accertata
successivamente, e'  comminata,  da  parte   dell'Ufficio   regionale
competente per territorio in relazione al luogo nel  quale  e'  stato
stipulato l'atto, la sanzione amministrativa  di  euro  10.000  (euro
diecimila/00) al concessionario per la gestione della rete telematica
degli apparecchi e terminali da intrattenimento ed alle  altre  parti
contraenti. 
  5. La terza reiterazione, anche  non  consecutiva,  della  medesima
violazione  nell'arco  di  un  biennio  determina  la  revoca   della
concessione per la gestione della rete telematica. 
  6.  Ai  fini  della  reiterazione,  le  violazioni  si  considerano
avvenute a seguito di  inoppugnabilita'  delle  ordinanze-ingiunzioni
emesse o di definitivita' delle decisioni giurisdizionali in sede  di
ricorso avverso le predette ordinanze. 
   Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.  
    Roma, 22 giugno 2011 
 
                                       Il direttore generale: Ferrara 

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2011 
Ufficio controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  6,
Economia e finanze, foglio n. 295