IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Visto l'art. 490, comma secondo, del codice  di  procedura  civile,
come  modificato  dall'art.  2,   comma   terzo,   lettera   e)   del
decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; 
  Visto l'art. 173-ter delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura  civile,   aggiunto   dall'art.   2,   comma   3-ter,   del
decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo  cui  «il  Ministro  della
giustizia stabilisce con proprio decreto i  siti  internet  destinati
all'inserimento degli avvisi di cui all'art.  490  del  codice  ed  i
criteri e le modalita'  con  cui  gli  stessi  sono  formati  e  resi
disponibili»; 
  Visto l'art. 159 delle disposizioni di  attuazione  del  codice  di
procedura  civile  nel  quale  vengono   individuati   gli   istituti
autorizzati  all'incanto  dei  beni  mobili   e   all'amministrazione
giudiziaria dei beni immobili; 
  Visto  l'art.  2  del  decreto   ministeriale   31   ottobre   2006
(individuazione dei siti  internet  destinati  all'inserimento  degli
avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile)
il quale prevede  che  «i  siti  internet  gestiti  dai  soggetti  in
possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e  dotati  dei
requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto
presso il Dipartimento per gli affari  di  giustizia  del  Ministero,
Direzione generale della giustizia civile»; 
  Visto il P.D.G. del 2 aprile 2009 con il quale: 
    e' stata disposta l'istituzione  dell'elenco  dei  siti  internet
gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali  di  cui
all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui  all'art.  4;  oltre
che, per la pubblicita' dei beni mobili, dei  siti  internet  gestiti
dagli istituti autorizzati di cui al comma  quinto  dell'art.  2  del
citato decreto ministeriale 31ottobre 2006; 
    e'  stato  istituito  il  registro  nel  quale  dovranno   essere
conservati i decreti di ammissione  delle  societa'  nell'elenco  dei
siti  internet  che  hanno  presentato  domanda   nonche',   per   la
pubblicita' dei beni mobili, degli istituti  autorizzati  di  cui  al
comma quinto dell'art. 2 del decreto ministeriale  31  ottobre  2006,
oltre che i decreti di diniego e cancellazione; 
  Vista l'istanza del 17 febbraio 2011 prot. m. dg DAG 22/2/20110  n.
25107.E integrata  con  nota  per  posta  elettronica  (prot.  DIGSIA
15236/E del 1° giugno 2011), con la quale la societa' Edicom  Servizi
S.r.l., con sede legale in Palermo, via Marchese di  Villabianca,  21
codice fiscale n. 05899750821, sito internet:  www.asteavvisi.it,  ha
presentato domanda d'iscrizione della predetta  societa'  nell'elenco
dei siti internet ed ha dichiarato di voler effettuare la pubblicita'
presso i distretti di Corte  d'appello  di:  Ancona,  Bari,  Bologna,
Brescia, Cagliari,  Caltanissetta,  Campobasso,  Catania,  Catanzaro,
Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano,  Napoli,  Palermo,
Perugia, Potenza, Reggio Calabria,  Roma,  Salerno,  Torino,  Trento,
Trieste e Venezia; 
  Considerato  che  i  requisiti  posseduti  dalla  societa'  «Edicom
Servizi S.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal P.D.G. del 2
aprile 2009; 
  Verificati in particolare: 
    il possesso dei requisiti di professionalita' e tecnici; 
    l'assenza di situazioni d'incompatibilita'; 
    il possesso del manuale operativo e del piano della sicurezza del
sito; 
  Visto il parere favorevole espresso dalla Direzione generale per  i
sistemi informativi automatizzati (prot. m. dg dog 1° giugno 2011  n.
15333.U); 
 
                              Dispone: 
 
  L'iscrizione della  societa'  «Edicom  Servizi  S.r.l.»,  con  sede
legale in Palermo, via Marchese di Villabianca, 21 codice fiscale  n.
05899750821,  sito  internet:  www.asteavvisi.it,  nella  sezione   A
dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti  in  possesso  dei
requisiti  professionali  di  cui  agli  art.  3  e  4  del   decreto
ministeriale 31 ottobre 2006. 
  L'iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento. 
  Dalla data di iscrizione, la societa' e' autorizzata ad  effettuare
la pubblicita' presso i distretti  di  Corte  d'appello  di:  Ancona,
Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania,
Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli,
Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria,  Roma,  Salerno,  Torino,
Trento, Trieste e Venezia. 
  La societa' e'  obbligata  a  comunicare  immediatamente  tutte  le
vicende  modificative  dei  requisiti,  dei  dati  e  degli   elenchi
comunicati ai fini dell'iscrizione. 
  Il  direttore  generale  della  giustizia  civile  si  riserva   di
verificare il mantenimento dei requisiti nonche'  l'attuazione  degli
impegni assunti. 
  Il direttore generale della giustizia civile  procedera'  ai  sensi
dell'art. 8 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006.  L'accertamento
dell'assenza o del venire meno dei requisiti e  delle  condizioni  di
cui agli articoli 2, 3 e 4 comportera' la cancellazione d'ufficio del
sito internet dall'elenco di cui all'art. 2 del suddetto decreto. 
  Si avverte che ai sensi dell'art. 8,  comma  secondo,  del  decreto
ministeriale 31 ottobre 2006, sono cancellati dall'elenco i siti  che
effettuano la pubblicita' di  atti  relativi  a  procedure  esecutive
pendenti  davanti  agli  uffici  giudiziari  di  distretti  di  Corte
d'appello diversi da quelli per i quali sono iscritti. 
    Roma, 20 giugno 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano