IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente  l'istituzione
del Ministero della Salute e l'incremento del numero complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti  e,  in
particolare, l'art. 13, comma 1, che prevede il riesame dei  prodotti
fitosanitari alla  luce  di  nuove  conoscenze,  nonche'  l'eventuale
sospensione  cautelativa  delle   autorizzazioni   per   il   periodo
necessario al completamento del riesame stesso; 
  Considerato che  le  sostanze  attive  clothianidin,  thiamethoxam,
imidacloprid e fipronil sono iscritte  nell'allegato  I  del  decreto
legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,  che  riporta  l'elenco  delle
sostanze  attive  autorizzate  ad  essere  contenute   nei   prodotti
fitosanitari; 
  Visto il regolamento (CE) 178/2002, del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, che stabilisce i principi ed i  requisiti  generali  della
legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'  europea  per   la
sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo  della  sicurezza
alimentare, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce  il  principio
di precauzione; 
   Visto il decreto dirigenziale 17 settembre 2008, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie Generale  n.  221
del  20  settembre  2008,  relativo  alla  "Sospensione   cautelativa
dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei  prodotti
fitosanitari   contenenti   le    sostanze    attive    clothianidin,
thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell' art. 13,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica  23  aprile  2001,  n.
290"; 
  Visto il decreto dirigenziale 16 settembre 2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.  217
del 18 settembre  2010,  relativo  alla  "Proroga  della  sospensione
cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia  di  sementi
dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin,
thiamethoxam, imidacloprid e fipronil,  ai  sensi  dell'articolo  13,
comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile  2001,
n. 290 di cui al decreto dirigenziale 14 settembre 2009"; 
  Vista la direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12  marzo  2010
che modifica l'allegato  I  della  direttiva  91/414/CEE  per  quanto
riguarda le disposizioni specifiche  relative  alle  sostanze  attive
clothianidin,  thiametoxam,  imidacloprid  e  fipronil,  comprese  le
adeguate misure di attenuazione dei  rischi  per  gli  organismi  non
bersaglio, con particolare riferimento alle api da miele; 
  Considerato che l'attuazione delle misure previste dalla richiamata
direttiva da parte degli Stati  membri  comporta  la  verifica  della
reale fattibilita' della messa in opera  di  tali  disposizioni,  con
particolare riguardo alle modalita' di preparazione delle  sementi  e
alle attrezzature impiegate per la semina, al fine  di  garantire  un
elevato grado di incorporazione del  seme  nel  suolo  e  ridurre  al
minimo le perdite e il rilascio di polveri; 
   Considerato che la suddetta direttiva 2010/21/UE e' stata recepita
con il decreto ministeriale del 15  ottobre  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -  Serie  Generale  n.12
del 17 gennaio 2011; 
   Considerato che il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare ha trasmesso in data 16 giugno 2011 il rapporto
finale, condotto dall'Istituto  Superiore  per  la  Protezione  e  la
Ricerca Ambientale (ISPRA), relativo all'indagine tecnico-conoscitiva
sul fenomeno di moria delle api in ambienti naturali o  semi-naturali
ed in terreni agricoli che ricadono all'interno delle  aree  naturali
protette, finalizzato a completare il quadro conoscitivo del progetto
di ricerca APENET; 
  Considerato che per l'individuazione di dette misure riguardanti le
modalita' di preparazione delle sementi e le  attrezzature  impiegate
per  la  semina,  al  fine  di  garantire   un   elevato   grado   di
incorporazione del seme nel suolo e ridurre al minimo le perdite e il
rilascio  di  polveri,   e'   necessario   esaminare   la   Relazione
sull'attivita'  svolta  e  sui  risultati  ottenuti  nell'ambito  del
progetto APENET per la tematica  "Effetti  del  mais  conciato  sulle
api"-Anno 2011,  elaborata  dal  Consiglio  per  la  Ricerca  per  la
Sperimentazione dell'Agricoltura (CRA) del Ministero delle  politiche
agricole alimentari e forestali e trasmessa in data 20 giugno 2011; 
  Considerato che nel corso della riunione  del  21  giugno  2011  la
Commissione  Consultiva  dei  Prodotti  Fitosanitari  non  ha  potuto
esaminare la suddetta Relazione, pervenuta in tempo non utile  ed  ha
ritenuto,  pertanto,  di  rinviare  la  questione  ad  una   prossima
riunione, anche al fine di: 
    a) prendere in considerazione gli studi ed i monitoraggi condotti
negli altri Paesi europei,  attualmente  non  disponibili  agli  atti
della Direzione Generale  della  Sicurezza  degli  Alimenti  e  della
Nutrizione; 
    b) acquisire il parere delle Regioni piu' direttamente  coinvolte
nella produzione maidicola nonche' i dati degli eventuali monitoraggi
effettuati dalle medesime; 
  Rilevato al riguardo, che nelle conclusioni della citata  Relazione
e'  riportato  che  "altre  prove  sono  tuttora  in  corso   e   che
proseguiranno fino alla scadenza del progetto (Settembre 2011)"; 
  Considerato che la citata Commissione,  nel  corso  della  medesima
riunione del 21 giugno, ha ritenuto opportuno riservare l'esame della
documentazione prodotta dalle Associazioni di categoria delle Imprese
produttrici di prodotti  fitosanitari  all'esito  dell'istruttoria  e
dell'acquisizione delle conclusioni del progetto APENET; 
  Ritenuto pertanto, alla luce di  quanto  sopra  esposto,  di  dover
procedere, in via precauzionale, alla proroga della  sospensione,  di
cui al decreto dirigenziale 16 settembre 2010, per ulteriori  quattro
mesi al fine  di  poter  acquisire  la  suindicata  documentazione  e
sottoporre la questione alla Commissione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine fissato all'art. 1, comma 1, del decreto dirigenziale
del 16 settembre 2010, e' prorogato al 31 ottobre 2011. 
  Il presente decreto verra' notificato alle Imprese  titolari  delle
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in  questione  ed  entra  in
vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 giugno 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello