IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  recante  «Misure
urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in  crisi,   nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera  e  rateizzazione  del
debito nel settore lattiero caseario», convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
  Visto, in particolare, l'art. 7-quinquies, comma  1,  del  predetto
decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,  con  il  quale  e'  stato
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, un Fondo al fine di  assicurare  il  finanziamento  di
interventi urgenti  e  indifferibili,  con  particolare  riguardo  ai
settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi  connessi  ad
eventi celebrativi; 
  Visto,  altresi',  l'art.  7-quinquies,  comma  2,   del   medesimo
decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  il  quale  stabilisce  che
l'utilizzo del Fondo, istituito ai sensi del  comma  1  dello  stesso
articolo, e' disposto con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
con il  quale  sono  individuati  gli  interventi  da  finanziare,  i
relativi importi indicando, ove necessario, le modalita' di  utilizzo
delle risorse; 
  Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2011)»; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della predetta legge 13 dicembre 2010, n.
220, il quale ha, tra l'altro, previsto che la dotazione del fondo di
cui all'art. 7-quinquies, del citato decreto-legge 10 febbraio  2009,
n. 5, e' incrementata di 924 milioni di euro per l'anno 2011; 
  Visto, in particolare, il secondo periodo dell'art.  1,  comma  40,
della predetta legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale ha  stabilito
che una quota delle risorse di cui  al  primo  periodo,  pari  a  874
milioni di euro  per  l'anno  2011,  e'  ripartita  con  decreti  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  tra  le  finalita'  indicate
nell'Elenco 1 allegato alla medesima legge n. 220 del 2010; 
  Visto il terzo periodo dell'art. 1, comma 40, della predetta  legge
220, il quale ha stabilito che le risorse,  pari  a  250  milioni  di
euro, di cui all'ultima voce del richiamato Elenco  1  allegato  alla
stessa legge n. 220, sono  contestualmente  ripartite  con  un  unico
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  da  pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, previo conforme  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti per i profili di  carattere  finanziario,  da
rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta; 
  Visto l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 40, della predetta  legge
220 che rinvia ad apposito decreto del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze l'individuazione dei criteri per gli interventi  nel  settore
dell'autotrasporto; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.
225, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
e di interventi urgenti in materia  tributaria  e  di  sostegno  alle
imprese e alle famiglie», convertito, con modificazioni, dalla  legge
26 febbraio 2011,  n.  10,  il  quale  ha  previsto  che  le  risorse
complessive destinate alla liquidazione della quota del 5  per  mille
nell'anno 2011 sono quantificate nell'importo di euro 400.000.000;  a
valere su tale importo, una quota fino  a  100  milioni  di  euro  e'
destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e
assistenza domiciliare dei malati ai sensi dell' art. 1, comma  1264,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)». Alla determinazione delle risorse  nell'ammontare
indicato al precedente periodo, concorrono le  risorse  di  cui  alle
voci indicate nell'Elenco 1 previsto  all'art.  1,  comma  40,  della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, stanziate per le stesse finalita'; 
  Visto l'art. 2, comma  4-duodecies,  del  citato  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225; 
  Ritenuto che si rende necessario procedere  all'assegnazione  delle
disponibilita' del predetto fondo, nei limiti di 624 milioni di  euro
per destinarle alle finalita' di cui al citato Elenco 1 allegato alla
predetta legge n. 220 del 2010; 
  Ritenuto di procedere alla ripartizione per le specifiche finalita'
previste dall'allegato 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,  delle
risorse   destinate   agli   interventi   in   favore   del   settore
dell'autotrasporto, anche ai sensi dell'art. 2, comma 4-duodecies del
citato decreto legge n. 225 del 2010, con  il  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze di cui all'art.  1,  comma  40,  ultimo
periodo della citata legge 220 del 2010, 
  Rilevato che il Fondo di cui all'art.  7-quinquies,  comma  1,  del
predetto decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, presenta le necessarie
disponibilita' finanziarie; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  E'  disposto  l'utilizzo,  per  l'anno  2011,  della  somma  di
245.000.000  di  euro,  per  il  sostegno  alle  scuole  non  statali
attraverso il rifinanziamento del  programma  di  interventi  di  cui
all'art. 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n.  203,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2009)». 
  2. E' disposto l'utilizzo, ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, della somma di 100.000.000
di euro, gia' destinata alla proroga della liquidazione  della  quota
del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche,
di cui all'art. 2, commi da 4-novies a 4-terdecies, del decreto-legge
25 marzo 2010, n. 40,  recante  «Disposizioni  urgenti  tributarie  e
finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali
e  nazionali  operate,  tra  l'altro,  nella  forma  dei   cosiddetti
"caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione  della
riscossione  tributaria   anche   in   adeguamento   alla   normativa
comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al  finanziamento
di un Fondo per incentivi e sostegno  della  domanda  in  particolari
settori», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2010,
n. 73, nonche' della somma di 100.000.000 di euro, gia' destinata  ad
interventi in tema di sclerosi laterale  amiotrofica  per  ricerca  e
assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'art. 1, comma  1264,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)». 
  3.  E'  disposto  l'utilizzo,  per  l'anno  2011,  della  somma  di
30.000.000 di euro,  da  destinare  agli  interventi  straordinari  a
sostegno  del  settore  editoriale,  nel  quadro  di   compatibilita'
comunitaria, di cui all'art. 4, commi da 181 a 186,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)». 
  4.  E'  disposto  l'utilizzo,  per  l'anno  2011,  della  somma  di
25.000.000 di euro per  il  sostegno  alle  universita'  non  statali
legalmente riconosciute di cui alla legge 29  luglio  1991,  n.  243,
recante «Universita' non statali legalmente riconosciute». 
  5.  E'  disposto  l'utilizzo,  per  l'anno  2011,  della  somma  di
124.000.000 di euro, da destinare  agli  interventi  a  sostegno  del
settore  dell'autotrasporto,  attraverso  il  rifinanziamento   degli
interventi di cui alle seguenti disposizioni: art. 29,  comma  1-bis,
terzo  periodo,  del  decreto-legge  30  dicembre   2008,   n.   207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14;
art. 2, comma 2, del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227; art. 45, comma 1, lettera
c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488; art. 83-bis, comma 26,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 1, commi  103  e  106,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con  il  decreto  di  cui  all'ultimo
periodo dell'art. 1, comma 40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 si
provvede   a   disporre   l'utilizzo    a    favore    del    settore
dell'autotrasporto, per l'anno 2011, della somma  di  124.000.000  di
euro.