IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni  per  l'autorizzazione  di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato
I; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  n.  1999/45/CE,  2001/60/CE  e  2006/8/CE,  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 1050/2009 del 28  ottobre  2009,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva  n.
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n.  790/2009  della  Commissione  del  10
agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento  al  progresso
tecnico  e  scientifico,  del  regolamento  (CE)  n.  1272/2008   del
Parlamento europeo e del  Consiglio  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Vista la domanda del 7 giugno 2005 e successive integrazioni di cui
l'ultima in data 3 ottobre 2009, presentata  dall'impresa  Tecniterra
s.r.l. con sede legale in Milano - via Bronzino  n.  19,  diretta  ad
ottenere  la  registrazione  del  prodotto  fitosanitario  denominato
«Basic Flow» contenente la sostanza attiva rame tribasico; 
  Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di
programmi   in   materia   di   prodotti   fitosanitari   a   seguito
dell'emanazione  di  regolamenti  e  direttive  comunitarie  tra   il
Ministero della salute e l'Istituto  superiore  di  sanita',  con  la
quale il Ministero  affida  all'Istituto  l'incarico  di  valutare  i
prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del 15 settembre  2009  di  inclusione  di  alcune
sostanze attive, tra cui i composti del  rame,  nell'allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 novembre 2019 in
attuazione della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile
2009; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   in   questione
contenente la sostanza attiva rame tribasico l'impresa ha ottemperato
alle prescrizioni previste per la Fase 1  di  adeguamento  a  seguito
dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi  del  sopracitato
decreto ministeriale 15 settembre 2009, art. 2, comma 2; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del  decreto
legislativo  n.  194/95  sulla  base   di   un   fascicolo   conforme
all'allegato III da presentarsi entro il  31  maggio  2012,  pena  la
revoca, ai sensi dell'articolo 3 del  citato  decreto  di  iscrizione
della sostanza attiva rame tribasico nell'allegato I; 
  Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto  superiore  di
sanita' relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario
in questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 25 novembre 2010  con  la  quale
sono stati richiesti gli atti definitivi; 
  Vista la nota pervenuta in data 30 dicembre 2010 da cui risulta che
la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed
ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in  Cuba
Flow; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa Tecniterra  s.r.l.  con  sede  legale  in  Milano  -  via
Bronzino n. 19, e' autorizzata ad immettere in commercio il  prodotto
fitosanitario  denominato  Cuba  Flow  con  la  composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino
al 30 novembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della  sostanza
attiva rame tribasico nell'allegato I. 
  Sono fatti salvi inoltre, pena la  revoca  dell'autorizzazione  del
prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione  del  fascicolo
di allegato III entro il 31 maggio 2012 e i  conseguenti  adeguamenti
in applicazione dei principi uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del
decreto legislativo 194/95 con le modalita' definite dalla  direttiva
d'iscrizione n. 2009/37/CE del 23 aprile 2009 per la sostanza  attiva
rame tribasico. 
  Il   prodotto   e'   confezionato    nelle    taglie    da    litri
0,2-0,25-0,5-1-5-10-20. 
  Il prodotto in questione  e'  preparato  negli  stabilimenti  delle
imprese: Chemia s.p.a., in S. Agostino (FE); Sipcam Spa  in  Salerano
sul Lambro (Lodi); importato in confezioni pronte per l'impiego dagli
stabilimenti delle imprese estere:  Jose'  Maria  Galvez  Carmona  in
Gilena (Sevilla Spagna); Agrology Papaeconomou S.A.  in  Thessaloniki
(Grecia). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12709. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 25 febbraio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello