IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 1050/2009 del 28  ottobre  2009,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n.  790/2009  della  Commissione  del  10
agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento  al  progresso
tecnico  e  scientifico,  del  regolamento  (CE)  n.  1272/2008   del
Parlamento Europeo e del  Consiglio  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Vista la domanda del 17 luglio 2008 e successiva  integrazione  del
21 dicembre 2009  presentata  dall'Impresa  Agrimport  Spa  con  sede
legale in Bolzano - Via Piani 1, diretta ad ottenere la registrazione
del  prodotto  fitosanitario  denominato  AGR  24-08  contenente   la
sostanza attiva acido gibberellico; 
  Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di
programmi   in   materia   di   prodotti   fitosanitari   a   seguito
dell'emanazione  di  regolamenti  e  direttive  comunitarie  tra   il
Ministero della salute e l'Istituto  Superiore  di  Sanita',  con  la
quale il Ministero  affida  all'Istituto  l'incarico  di  valutare  i
prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del 22 aprile 2009 di  inclusione  della  sostanza
attiva acido gibberellico nell'Allegato I del decreto legislativo  17
marzo 1995 n. 194, fino  al  31  agosto  2019,  in  attuazione  della
direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   in   questione
contenente  la  sostanza  attiva  acido  gibberellico  l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a
seguito dell'iscrizione della stessa  in  allegato  I  ai  sensi  del
sopracitato DM 22 aprile 2009 art. 2 comma 2; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del  decreto
legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo  conforme  all'Allegato
III da presentarsi entro il 31 agosto 2013, pena la revoca, ai  sensi
dell'articolo 3 del  citato  decreto  di  iscrizione  della  sostanza
attiva acido gibberellico nell'Allegato I; 
  Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto  Superiore  di
Sanita' relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario
in questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 14 ottobre  2010  con  la  quale
sono stati richiesti gli atti definitivi; 
  Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa ha ceduto  la
titolarita' del prodotto fitosanitario  in  questione,  in  corso  di
registrazione, all'Impresa Nufarm Italia  Srl  con  sede  in  Milano,
Viale Luigi Majno 17/A; 
  Vista la nota pervenuta in data 2 febbraio 2011 da cui risulta  che
la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed
ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in FRAM; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999. 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Nufarm Italia Srl con sede in Milano, Viale  Luigi  Majno
17/A  e'  autorizzata  ad  immettere   in   commercio   il   prodotto
fitosanitario denominato FRAM con la composizione e  alle  condizioni
indicate nell'etichetta allegata al  presente  decreto,  fino  al  31
agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della  sostanza  attiva
acido gibberellico nell'Allegato I. 
  Sono fatti salvi inoltre, pena la  revoca  dell'autorizzazione  del
prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione  del  fascicolo
di Allegato III entro il 31 agosto 2013 e i  conseguenti  adeguamenti
in applicazione dei principi uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del
decreto  legislativo  n.  194/95  con  le  modalita'  definite  dalla
direttiva d'iscrizione  2008/127/CE  del  18  dicembre  2008  per  la
sostanza attiva acido gibberellico. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 50-100-200-500  e  kg
1. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: Phytorgan  SA,  in
14564 Kifissia -  Grecia;  Sipcam  Inagra  SA,  in  Sueca  (Valencia)
Spagna. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14394. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 marzo 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello