IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  20  aprile  1994,
n.348, con il quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto d.l.vo  8
aprile 2010, n. 61; 
  Vista la domanda presentata dalla Regione Umbria  per  conto  della
comunita' montana dei Monti Martani e del Serano, intesa ad  ottenere
il riconoscimento del disciplinare di produzione della  denominazione
di origine controllata dei vini «Spoleto»; 
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta istanza, tenutasi a Spoleto (Perugia) il  3  dicembre  2010,
con  la   partecipazione   di   enti,   organizzazioni   ed   aziende
vitivinicole; 
  Visto il parere favorevole della Regione Umbria sulla sopra  citata
domanda di riconoscimento; 
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
riconoscimento, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale
- n. 13 del 18 gennaio 2011; 
  Vista l'istanza avverso al  sopracitato  parere  ed  alla  relativa
proposta del disciplinare di  produzione  presentata  dal  Comune  di
Montefalco (Perugia), intesa ad ottenere la ridefinizione della  zona
di produzione di cui all'art. 3; 
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione  del  20  e  21
aprile 2011, con il quale la suddetta istanza e' stata  respinta  dal
Comitato medesimo confermando in merito quanto proposto dai  soggetti
richiedenti ed il proprio parere e la  proposta  di  disciplinare  di
produzione della  DOC  in  questione,  cosi'  come  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 18 gennaio 2011; 
  Ritenuto pertanto necessario doversi  procedere  al  riconoscimento
del disciplinare di produzione dei vini a  Denominazione  di  origine
controllata «Spoleto» ed all'approvazione del  relativo  disciplinare
di produzione, in conformita' ai pareri  espressi  ed  alla  proposta
formulata dal citato Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini
«Spoleto» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto,  il
relativo disciplinare di produzione. 
  2. La Denominazione di origine controllata «Spoleto», e'  riservata
al vino che risponde alle condizioni ed ai  requisiti  stabiliti  nel
disciplinare di produzione, le cui disposizioni entrano  a  decorrere
dalla campagna vendemmiale 2011/2012.