IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del  19  gennaio
2009, che stabilisce norme comuni  relative  ai  regimi  di  sostegno
diretto agli agricoltori nell'ambito della politica  agricola  comune
ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e
che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006,  (CE)
n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1121/2009  della  Commissione  del  29
ottobre 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento  (CE)
n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di  sostegno  a
favore  degli  agricoltori  di  cui  ai  titoli  IV  e  V  di   detto
regolamento; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n. 1539,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  289  del  13
dicembre 2007, recante disposizioni per l' attuazione  della  riforma
della politica  agricola  comune  nel  settore  delle  prugne  d'Ente
destinate alla trasformazione; 
  Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 2008, n. 2693, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo
2008, recante disposizioni nazionali per  l'  attuazione  del  regime
transitorio di cui all'art. 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003,
previsto dalla riforma della politica  agricola  comune  nel  settore
delle pere,  delle  pesche  e  delle  prugne  d'Ente  destinate  alla
trasformazione; 
  Visto l'art. 5, comma  1,  del  predetto  decreto  ministeriale  29
febbraio 2008, con il  quale  si  dispone  che,  ai  sensi  dell'art.
171-quinques quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.  1973/2004,
venga fissato entro il 15 marzo l'ammontare dell'aiuto indicativo per
ettaro coltivato a pere, o a pesche o a prugne d'ente; 
  Visto l'art. 5, comma  2,  del  predetto  decreto  ministeriale  29
febbraio 2008, con il quale si dispone  che  gli  importi  definitivi
degli aiuti per  ettaro,  ai  sensi  dell'art.  171-quinques  quater,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1973/2004, vengono  fissati  per
ciascun anno sulla base della superficie determinata  a  seguito  dei
controlli di ammissibilita' previsti dal regolamento (CE) n. 796/2004
e, pertanto,  definiti  a  consuntivo  e  nei  limiti  degli  importi
comunitari disponibili; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 146 del citato regolamento (CE)
n. 73/2009, i riferimenti  in  altri  atti  al  regolamento  (CE)  n.
1782/2003, si intendono fatti al regolamento (CE) n. 73/2009, secondo
la tavola di concordanza, di cui all'allegato XVIII  di  quest'ultimo
regolamento; 
  Considerato, altresi',  che,  ai  sensi  dell'art.  96  del  citato
regolamento (CE) n. 1121/2009, i riferimenti al regolamento  (CE)  n.
1973/2004,  si  intendono  fatti  al  medesimo  regolamento  (CE)  n.
1121/2009, secondo la tavola di concordanza, di cui  all'allegato  IX
di quest'ultimo regolamento; 
  Visto l'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 22  ottobre  2007,
n.  1539  con  il  quale  si  dispone  che  in   applicazione   delle
disposizioni dell'art. 68-ter, paragrafo 2, del regolamento  (CE)  n.
1782/2003 e' trattenuto fino al 31 dicembre 2010 un importo di  1,133
milioni  di  euro,  pari  al  100%  della  componente  del  massimale
nazionale di cui all'art. 41 del medesimo regolamento, corrispondente
alle prugne d'ente consegnate per  la  trasformazione  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 2201/96, e per gli anni 2011 e 2012 un importo di
0,850 milioni di euro, pari al  75%  della  medesima  componente  del
massimale nazionale; 
  Considerato che per gli anni 2008, 2009 e 2010 l'importo indicativo
per ettaro coltivato a prugne d'ente e' stato fissato nella misura di
€ 2.000; 
  Considerato che dai dati rilevati dall'AGEA per  la  domanda  unica
del 2010, risulta una superficie dichiarata coltivata a prugne d'ente
di ha. 398,78,  che  e'  risultata  adeguata  all'aiuto  previsionale
stabilito per il 2010 e che,  pertanto,  considerata  la  sostanziale
staticita'  delle  coltivazioni  arboree,   il   livello   dell'aiuto
stabilito  per  il  2010  puo'  essere  confermato   per   il   2011,
opportunamente  ridotto  del  25%  per  tenere  conto  che  una  pari
percentuale del massimale di spesa e' stata trasferita nel regime  di
pagamento unico; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  fissare  per   l'anno   2011,   l'importo
indicativo per ettaro coltivato a prugne d'ente in euro 1.500,00; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Fissazione dell'importo indicativo dell'aiuto 
             per le superfici coltivate a prugne d'ente 
 
  1. Per l'anno 2011,  l'importo  dell'aiuto  indicativo  per  ettaro
coltivato a prugne d'ente e' fissato in euro 1.500,00. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 aprile 2011 
 
                                                  Il Ministro: Romano 

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2011 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 3, foglio n. 163